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Diritti / Opinioni

Chi ha ucciso Ousmane Sylla?

© Chris Arthur-Collins - Unsplash

La tragica vicenda del giovane che a febbraio si è suicidato nel Cpr di Ponte Galeria illumina una violenza di sistema iniziata ben prima della detenzione senza reato: astruse scelte amministrative, omissioni e plurime indifferenze verso la fragilità. “L’irrazionalità della normativa è il problema”, spiega Gianfranco Schiavone

Sono passati diversi giorni dal suicidio di Ousmane Sylla avvenuto nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, ma proprio ora che c’è una certa distanza da quei fatti è necessario ragionare a fondo su una tragedia che, ancor più di altre, mette in luce la dimensione iniqua e violenta del sistema delle espulsioni e dei trattenimenti in Italia e nello stesso tempo impone una riflessione sull’irrazionalità della normativa italiana sull’immigrazione. È a quest’ultima infatti che dobbiamo guardare per comprendere ciò che è accaduto e capire cosa deve essere modificato con la massima urgenza.

Ousmane Sylla era nato il 3 marzo 2002 in Guinea ed era arrivato in Italia da minore non accompagnato: l’intera sua famiglia, genitori, sorelle e fratelli sono rimasti in Guinea dove tuttora si trovano. Da minore non accompagnato ha vissuto in una comunità a Ventimiglia e da neomaggiorenne in una struttura a Cassino dove si sarebbero verificati diversi problemi nella relazione con la struttura di accoglienza che non sono in grado di valutare con i dati di cui dispongo.

Ousmane viene espulso con provvedimento del 13 ottobre 2023 dal prefetto di Frosinone, all’età di 21 anni, entrando così nel meccanismo infernale dell’irregolarità, dell’espulsione e poi della detenzione senza reato. Nessuna condanna penale risulta a suo carico. Perché tutto ciò è accaduto? La norma prevede che il neomaggiorenne, per mantenere la sua regolarità di soggiorno, debba a 18 anni convertire il suo permesso di soggiorno in “studio” o “lavoro”. In alternativa risulta possibile applicare la cosiddetta misura del “prosieguo amministrativo” previsto all’art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, detta anche “Legge Zampa” (che molti vorrebbero cancellare o quanto meno ridurne la portata) che dispone che “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”.

Pur nell’ampiezza del dettato normativo il prosieguo amministrativo rimane una misura discrezionale fortemente dipendente da volontà politiche locali e dalla presenza o meno di risorse economiche per proseguire l’accoglienza del neo maggiorenne e quindi viene molto spesso centellinata in modo da garantirla solo ai casi più meritevoli. Possiamo supporre (ma non ne abbiano certezza) che Ousmane abbia avuto accesso al prosieguo amministrativo conclusosi a inizio marzo 2023 o forse anche prima per problemi sorti all’interno della comunità di accoglienza e sia scattato nei suoi confronti il meccanismo del cosiddetto “automatismo espulsivo” previsto dall’art. 13 del Testo unico sull’immigrazione che impone che siano inflessibilmente espulsi quegli stranieri che non sono riusciti a mantenere i requisiti iniziali dell’ingresso o, se, come Ousumane, sono arrivati in Italia come minori non accompagnati, non sono stati in grado di convertire il permesso di soggiorno in studio (ma con quale reddito farlo?) o più generalmente in lavoro autonomo o subordinato, disponendo dunque di un lavoro abbastanza stabile o comunque tale da produrre un buon reddito annuo, nonché di una idonea abitazione attestata da regolare contratto di affitto. La domanda che ci dobbiamo porre è: quanti ragazzi italiani di anni 18 o di 21 sarebbero in grado di disporre di tali requisiti?

La normativa è completamente rigida e non tiene conto del fatto che il neomaggiorenne straniero, al pari di un numero crescente di coetanei italiani, possa trovarsi in periodi di prolungata incertezza di reddito e di lavoro. In tal modo un ragazzo pur radicato in Italia viene subito di fatto “clandestinizzato” e gettato, con burocratico zelo, in una condizione di marginalità e disperazione. Si tratta di una strada senza ritorno perché la perdita del permesso di soggiorno è, per la nostra normativa, un fatto irreversibile e non sanabile, salvo che non intervenga una benevola sanatoria o, nel rispetto del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu), il cittadino straniero, nell’ambito di una procedura di riconoscimento del diritto d’asilo (la possibilità di un’istanza diretta al questore per una più snella verifica dei requisiti è stata cassata dalla legge 50/2023, che ha convertito il cosiddetto “Decreto Cutro”) possa dimostrare di avere un adeguato grado di radicamento nel territorio nazionale sulla base di indici quali la durata della sua permanenza e il percorso sociale effettuato in Italia.

È probabile che Ousumane sia rimasto, come tanti altri, un giovane senza nessuno a cui appoggiarsi e che la procedura di cui sopra non sia mai stata esperita finché è, appunto sopraggiunta inesorabile l’espulsione amministrativa che colpisce ogni anno diverse decine di migliaia di stranieri (36.770 nel 2023 secondo i dati forniti dal Dossier statistico immigrazione) su un numero imprecisato, ma elevatissimo, di irregolari che, secondo i dati forniti dal XXVIII Rapporto sulle migrazioni 2022 della Fondazione Ismu si attesta intorno alle 506mila persone.

I provvedimenti di espulsione colpiscono dunque una minima parte degli irregolari e il lettore si chiederà se, di fronte a una evidente sproporzione tra le persone da espellere e le espulsioni comminate, la norma o almeno la prassi prevedano dei criteri di priorità e di proporzionalità. La risposta è no. Nella loro assoluta cecità e automatismo le espulsioni avvengono in modo del tutto casuale: verrà raggiunto dal provvedimento di espulsione lo straniero più visibile, quello che ha “dato fastidio” a qualcuno, quello che viene segnalato da qualche solerte cittadino, quello che incappa in un controllo e così avanti. Non si tratta di un’irrazionalità conseguente a qualche recente modifica normativa, bensì di una caratteristica presente da sempre nella normativa in materia di immigrazione. Già nel 2008 la cosiddetta Commissione De Mistura (dal nome del suo presidente), creata dal ministero dell’Interno per operare un monitoraggio della situazione di tutti i centri italiani (sia i centri di accoglienza sia di espulsione) osservava che “nella legislazione vigente la gran parte delle condizioni di irregolarità di soggiorno trovano come unica risposta l’espulsione. Si genera una spirale caratterizzata dalla produzione continua di provvedimenti espulsivi che risultano ben difficilmente eseguibili sia in ragione del loro numero eccessivo, sia in ragione del generarsi di un circolo vizioso di contrapposizione tra la Pubblica amministrazione e lo straniero” per concludere che “l’approccio normativo complessivo al fenomeno andrebbe profondamente modificato riconducendo l’espulsione alla sua natura di provvedimento necessario da applicarsi come ultima ratio, laddove tutte le altre possibilità di regolarizzare si siano rivelate in concreto non possibili”.

Sono passati 15 anni da allora ma quasi nulla è cambiato nell’irrazionale, iniqua e inefficiente normativa italiana sui soggiorni, e quindi sulle espulsioni.

Nella sua settima Relazione al Parlamento, presentata a giugno 2023, Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha delineato un quadro accurato e sconfortante sull’inutilità delle strutture di trattenimento/detenzione amministrativa degli stranieri: “I dati che vengono descritti nella parte tabellare di questa Relazione sono eloquenti perché indicano che delle 6.383 persone che nel 2022 sono state ristrette nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) soltanto 3.154 sono state effettivamente rimpatriate. Il totale dei rimpatri è stato peraltro molto limitato: 3.916, principalmente in Tunisia (2308), in Albania (58), in Egitto (329), in Marocco (189), numeri piccoli rispetto al clamore frequente delle intenzioni dichiarate […]. Si è trattato, quindi, di una sottrazione di tempo vitale non giustificata di fatto dalla finalità che il primo comma dell’articolo 5 della Convenzione europea per i diritti umani assume come previsione per la privazione della libertà e che la stessa Direttiva europea sui rimpatri del 2008 (la direttiva Ce/115/2008) ritiene non accettabile perché non caratterizzata da una credibile possibilità di attuare il rimpatrio. Del resto, il dato si è dimostrato non correlato alla possibile durata del trattenimento nei Cpr, perché pur in periodi diversi in cui essa è oscillata considerevolmente, la percentuale di rimpatri non ha mai raggiunto il 60% delle persone ristrette anche per lungo tempo in tali strutture”.

Il grado di efficacia del sistema degli allontanamenti e dei rimpatri coattivi non va tuttavia solo valutato in relazione alla assai ridotta percentuale della esecuzione degli allontanamenti di coloro che sono trattenuti nei Cpr, bensì va valutata nel suo complesso, ovvero gli allontanamenti vanno posti in relazione al numero di espulsioni comminate e, prima ancora, al numero degli stranieri irregolari, tutti astrattamente espellibili. Il risultato è scioccante: uno straniero irregolare su cento viene espulso tramite il tremendo meccanismo della cosiddetta detenzione amministrativa.

Come ha fatto per le espulsioni, il lettore, dopo aver appreso che il meccanismo delle espulsioni è cieco, si chiederà se almeno nel decidere chi trattenere nei Cpr, sussista una norma e una prassi rispondente a principi di proporzionalità e di ragionevolezza. La normativa sul punto dispone che “il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi” (Testo unico sull’immigrazione, art. 14 co.1.1).

Se in astratto la norma prevede dunque che il trattenimento avvenga con priorità per le situazioni in cui sussiste un profilo di sicurezza pubblica, o, con discutibile diversa logica, nei casi in cui gli stranieri da trattenere siano cittadini di paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi di rimpatrio, nella realtà non accade nulla di tutto ciò. I Cpr sono pieni di stranieri espulsi e trattenuti secondo modalità del tutto casuali, così come casualmente sono stati espulsi: la tragica storia di Ousumane Sylla lo dimostra. Un ragazzo giovane pure incensurato (altro che pericolosità sociale) e pure proveniente da un Paese con il quale l’Italia non ha accordi per il rimpatrio.

È sempre stato così poiché nell’oscuro e violento mondo della detenzione amministrativa nulla cambia con lo scorrere del tempo. Di nuovo, la Commissione De Mistura 15 anni fa: “La presenza, all’interno dei centri, di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello dell’ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti penalizza in modo particolare gli stranieri a cui carico sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna ai centri”.

Il giovane Ousmane Sylla, che voleva tornare in Africa, dopo oltre quattro mesi di inutile detenzione si toglie la vita dentro il Cpr di Ponte Galeria a Roma, un luogo di violenza e degrado assoluto come lo sono, senza eccezione e da sempre, tutti i centri destinati alla detenzione amministrativa degli stranieri espulsi. Ma le scelte amministrative, le omissioni e le plurime indifferenze verso la vita concreta di un ragazzo fragile che lo hanno portato a farla finita erano iniziate molto prima.

Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni. Già componente del direttivo dell’Asgi, è presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste

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