Diritti / Opinioni
Nel nuovo sistema d’asilo lo straordinario diventa ordinario
Il nuovo “Patto” opera una totale inversione: la residua procedura accelerata di frontiera diventa la norma. Così i diritti scompaiono. La rubrica di Gianfranco Schiavone
Che cosa sta accadendo al sistema europeo di asilo a seguito della riforma che si è conclusa nel maggio 2024 e che ha portato all’adozione di ben nove Regolamenti (alcuni del tutto nuovi e non una revisione di testi esistenti) e alla rifusione della Direttiva accoglienza che, salvo alcune eccezioni, entreranno in vigore nell’estate del 2026? Con questo contributo propongo una riflessione sulle nuove procedure accelerate di frontiera, mentre nel prossimo sulla limitazione della libertà di coloro che chiedono asilo in Europa.
Secondo il Regolamento (Ue) 1348/2024 (nuovo Regolamento procedure) “la procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente in linea di principio, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare, nel pieno rispetto del principio di non respingimento” (considerando 58). Leggendo questa definizione si è indotti a pensare che la procedura accelerata di frontiera sia destinata, come dovrebbe essere, alla gestione di casi molto limitati. Ma non è così.
Le fattispecie che ne legittimano l’applicazione sono infatti disparate: alcune fanno riferimento a profili di merito della domanda di asilo (quelle che si ritengono palesemente infondate); altre riguardano condotte attribuite all’individuo (elusione dei controlli, tardività nella presentazione della domanda ecc.); infine si prevede un’applicazione basata su un cieco automatismo connesso alla sola provenienza del richiedente da un Paese di origine sicuro o da uno per il quale la percentuale di riconoscimenti di protezione nella media Ue sia pari o inferiore al 20%.
Le conseguenze della procedura accelerata sono rilevanti per le persone che chiedono asilo: 1) Esse non hanno diritto di accedere al territorio dello Stato, salvo venga superato il termine di dodici settimane e la loro domanda di asilo non sia stata ancora esaminata. 2) Sono tenute a rimanere in strutture ubicate alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi, con misure più o stringenti di trattenimento.
Il Regolamento (Ue) 1348/2024 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 14 maggio 2024 stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione.
3) È prevista una procedura di valutazione della stessa ammissibilità della domanda di asilo ad esempio nel caso la persona abbia un qualche legame con un Paese terzo, diverso dal suo, che sia considerato sicuro, nel qual caso la domanda è dichiarata inammissibile e neppure viene esaminata nel merito. 4) Il diritto a un ricorso effettivo è fortemente indebolito, sia per la mancanza di un effetto sospensivo automatico del ricorso stesso, sia per ciò che attiene i termini per l’impugnazione, che possono essere ridotti a un tempo così incredibilmente breve (fino a cinque giorni) da far sorgere fondati dubbi sulla compatibilità di tali disposizioni con la stessa nozione di diritto a un ricorso effettivo.
5) Non essendo stati autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in ragione della applicazione della cosiddetta finzione giuridica di non ingresso, in caso di rigetto definitivo della domanda di asilo i richiedenti non vengono espulsi, bensì vengono respinti alla frontiera. Lo scopo di ciò che potrebbe sembrare un mero gioco linguistico è quella di eludere le già scarne garanzie che la Direttiva 2018/115/Ce sui rimpatri assicura solo a coloro che sono espulsi dal territorio degli Stati Ue e non a coloro che vengono respinti alle frontiere.
La finalità stessa della riforma del sistema comune di asilo in Europa appare, guardandola nel suo complesso, quella di operare una totale inversione della logica giuridica: far diventare una procedura accelerata alla frontiera, che dovrebbe essere limitata a casi particolari in ragione delle sue ridotte garanzie, la procedura ordinaria de facto. E trasformare la procedura ordinaria in una previsione del tutto residuale, in modo da ottenere una compressione generalizzata dei diritti fondamentali di coloro che chiedono asilo.
Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni. Già componente del direttivo dell’Asgi, è presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste
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