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Rotta balcanica: riprendono i pattugliamenti tra Italia e Slovenia. Un mandato “opaco”

© Christian Lue - Unsplash

Il 30 luglio sono ripartiti i controlli congiunti italo-sloveni lungo il confine per contrastare i “flussi migratori irregolari”. L’Italia nuovamente alla prova del rispetto della legalità alla frontiera orientale dopo la sospensione delle riammissioni illegali. L’analisi di Gianfranco Schiavone

Il 30 luglio 2021 sono ripartiti “nelle province di Trieste/Koper e Gorizia/Nova Gorica i pattugliamenti congiunti italo sloveni lungo la comune fascia confinaria al fine di rafforzare i rispettivi dispositivi di contrasto ai flussi migratori irregolari provenienti dalla rotta balcanica”. Così recita il comunicato stampa della questura di Trieste pubblicato il giorno stesso. I pattugliamenti, vi si legge, sono frutto di un accordo “sottoscritto nei giorni scorsi dalle competenti autorità di polizia di Roma e di Lubiana” (appare curioso che si ometta la data dell’accordo). 

La decisione politica di attivare i pattugliamenti congiunti con forze di polizia italiane e slovene era stato resa pubblica dal ministero dell’Interno con nota stampa del 14 giugno 2021 a seguito dell’incontro tra la ministra Luciana Lamorgese e il suo omologo sloveno Hojs avvenuto a Lubiana. Nella nota ministeriale si poteva leggere come fosse “previsto un piano comune di vigilanza per i valichi di frontiera anche con l’impiego di droni e visori notturni per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali che sfruttano il traffico dei migranti”. Le finalità del pattugliamento vengono dunque descritte in modo alquanto ambiguo: nella nota della questura triestina si fa riferimento in maniera più esplicita al contrasto dei flussi migratori irregolari, ovvero l’obiettivo dichiarato appare quello di bloccare i migranti; nella nota stampa del ministero, che usa un linguaggio più ovattato, si dichiara che l’obiettivo che si intende perseguire è invece il contrasto alle organizzazioni criminali che organizzano il traffico. Si potrebbe ritenere in modo superficiale che in fondo si tratta di accenti diversi della medesima finalità, ma non è così. 

Se assumiamo infatti la lettura in base alla quale l’attività delle cosiddette pattuglie miste italo-slovene è finalizzata al contrasto delle organizzazioni criminali che organizzano il traffico degli esseri umani, è ben difficile non vedere come tale motivazione appare alquanto poco credibile in quanto il contrasto al traffico internazionale di esseri umani per essere efficace richiede un’attività di intelligence e semmai inchieste coordinate tra le diverse autorità giudiziarie, cioè un complesso di attività che veramente assai poco ha a che fare con un pattugliamento fisico dell’area di frontiera vicino al confine. 

Il pattugliamento congiunto della fascia di confine tra Italia e Slovenia attuato con uso di uomini, droni (e cani, come non annunciato nei comunicati per non ferire la sensibilità di chi legge ma ampiamente riferito dalle testimonianze raccolte su quanto accade in Slovenia) ha una efficacia non solo minima ma persino risibile rispetto all’obiettivo annunciato di contrasto alle organizzazioni criminali giacché sui sassosi sentieri del Carso non si incontrano i vertici ma neppure i quadri intermedi e neppure quelli bassi e persino bassissimi di tali organizzazioni ma solo persone disperate con i piedi piagati in cammino da settimane nei boschi di Croazia e Slovenia, tuttalpiù accompagnate da alcuni passeur la cui posizione nelle rispettive organizzazioni criminali è così infima da essere assimilabile a carne da macello. 

Non deve stupire che le stesse inchieste giudiziarie che si sono basate finora su questo tipo di attività di polizia non abbiano mai portato a pressoché nulla di rilevante. Le organizzazioni di trafficanti non modificheranno la loro strategia sul confine italo-sloveno a seguito dei pattugliamento bensì alzeranno il prezzo dei loro servigi in ragione del più difficoltoso tratto da percorrere aumentando così i loro guadagni e lasciando indietro solo coloro che non possono pagare. Ancora una volta, come già avviene in altri contesti, operazioni di polizia presentate come finalizzate a contrastare il traffico internazionale di esseri umani, non solo sono irrilevanti in relazione a tale obiettivo bensì divengono di fatto fattori che vanno a potenziare l’operato e il giro d’affari delle organizzazioni che si afferma di volere combattere. 

Appare dunque evidente come i pattugliamenti sembrano rispondere all’altra, malcelata finalità, ovvero quella di intercettare nelle immediate vicinanze della frontiera interna italo-slovena da parte slovena, un certo numero di rifugiati, probabilmente i più disgraziati tra loro, al fine di impedirne a forza l’ingresso in Italia. I pattugliamenti congiunti, da quanto è dato sapere si svolgeranno infatti in assoluta prevalenza nell’area a ridosso del confine dal lato della Slovenia. Quando invece le operazioni verranno attuate sul lato italiano esse potrebbero prestarsi a far riprendere in forme ancor più nascoste quelle riammissioni informali attuate nel corso del 2020 e la cui radicale illegittimità è stata più volte messa in luce fin dall’inizio (Altreconomia ne ha scritto a più riprese, ad esempio qui e qui).

Se fosse, come appare, quella di ostacolare/respingere i migranti che cercano asilo la effettiva finalità dei pattugliamenti, ciò, oltre a sollevare non pochi interrogativi etici (è questa l’attività alla quale si deve dedicare la polizia in una società democratica?) fa comunque emergere in capo alle autorità italiane precise responsabilità giuridiche. È noto infatti che la situazione dell’effettivo rispetto del diritto di asilo in Slovenia è quanto mai critica e che le disfunzioni sulla procedura di asilo in quel Paese sono profonde come emerge in modo in equivoco in tutti i rapporti internazionali: tra tutti si veda l’autorevole rapporto AIDA 2020 Update: Slovenia, a cura dell’Ecre (European council on refugees and exiles). Soprattutto è ampiamente noto che la Slovenia attua da tempo riammissioni sistematiche verso la Croazia impedendo ai migranti, compresi quelli “riammessi” dall’Italia, di presentare la domanda di asilo e rinviandoli in Croazia, Paese che a sua volta, con un meccanismo a catena e con l’uso di inaudite violenze, li deporta in Bosnia ed Erzegovina dove vengono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Si tratta di riammissioni, o più propriamente si dovrebbero chiamare respingimenti a catena, documentati da un enorme numero di autorevoli rapporti internazionali e la cui illegalità è stata già dichiarata anche dalla stessa giurisprudenza slovena (vedasi sentenza I U 1490/2019-92 del 16 luglio 2020 del Tribunale amministrativo della Slovenia) e recentemente anche dai tribunali austriaci.

Le autorità italiane non possono fingere di ignorare il quadro fattuale sopra descritto pena il loro coinvolgimento in fatti che configurano gravi violazioni delle norme interne ed internazionali. Richiamo in particolare l’attenzione su quanto disposto dal Testo unico sull’immigrazione (art. 19 comma 1, novellato dalla legge 173/2020) che dispone che “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Il citato articolo, insieme ad altre disposizioni, attua nel nostro ordinamento, dandone un’applicazione estensiva, il fondamentale divieto di non refoulement tutelato in via indiretta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), la quale prevede, all’art. 2 e art. 3, rispettivamente, il diritto alla vita ed il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. 

Secondo la costante interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, il rispetto di tali obblighi comporta il tassativo divieto di respingere o estradare una persona verso luoghi ove i citati diritti correrebbero il rischio di essere violati. Appare persino superfluo approfondire in questa sede il complesso tema della applicabilità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ad atti riconducibili agli Stati firmatari che siano posti in essere o abbiano effetto nel territorio di uno Stato che non è parte del Consiglio d’Europa (sul tema evidenzio solo che la giurisprudenza della Corte EDU ha progressivamente ampliato le ipotesi di applicazione extraterritoriale della Cedu) dal momento che è pacifico che l’Italia è responsabile della violazione del divieto di non refoulement nel caso in cui sia pienamente a conoscenza di fatti e prassi illegittime e non provveda, per ciò che di sua competenza, ad impedirne la violazione da parte di un altro Stato dell’Unione europea, soggetto, come l’Italia, ai medesimi obblighi; una co-responsabilità nella violazione dell’art. 3 della Cedu che diventa addirittura eclatante nel caso di collaborazioni delle nostre forze di polizia nello Stato in cui le citate violazioni sono commesse. Questo è dunque il gravissimo scenario che sembra profilarsi nel mandato “opaco” che allo stato attuale delle conoscenze sembra assegnato alle pattuglie miste italo-slovene. 

È inderogabile ed urgente che siano subito resi noti i contenuti dell’accordo di polizia sottoscritto tra Roma e Lubiana (nonché le concrete indicazioni operative date alle forze di polizia italiane) senza che vengano posti artificiosi ostacoli alla sua piena conoscenza. Parimenti è necessario che senza indugio il Parlamento si avvalga dei poteri che l’ordinamento giuridico gli conferisce per monitorare una situazione che può configurarsi di eccezionale gravità per il possibile coinvolgimento di istituzioni della Repubblica in azioni contrarie a norme e a principi fondanti l’ordinamento costituzionale.

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