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Soccorso in mare: perché è illegittimo il fermo della nave Sea Watch 4

© Chris Grodotzki

A inizio marzo il Tar della Sicilia ha fatto ordine su alcune questioni che riguardano i fermi delle navi impegnate in operazioni di soccorso e la strumentalità degli accertamenti tecnici da parte delle autorità italiane. Accolta l’istanza cautelare degli avvocati dell’Asgi a tutela della nave della Ong tedesca. Una decisione (provvisoria) molto importante

Un fermo illegittimo perché basato su richieste di adeguamento che non trovano riferimenti precisi nell’ordinamento italiano. La Sea Watch 4, nave dell’omonima Ong tedesca, vede nuovamente vicina la possibilità di tornare nel Mediterraneo e ricominciare le attività di salvataggio dopo oltre cinque mesi di ancoraggio nel porto di Palermo. A inizio marzo la terza sezione del Tar regionale della Sicilia ha infatti accolto l’istanza di sospensiva cautelare proposta dagli avvocati Andrea Mozzati, Enrico Mordiglia, Giulia Crescini e Lucia Gennari, dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), revocando il fermo amministrativo: la normativa Sar non è codificata in nessuno degli ordinamenti, italiano, tedesco e comunitario che potrebbero incidere sulla vicenda e per questo motivo le richieste delle autorità italiane non sono giuridicamente valide.

Una decisione importante, seppur non definitiva, in una settimana delicata per alcune organizzazioni impegnate nel soccorso in mare: il primo marzo, mentre la Procura di Ragusa ufficializzava l’apertura di un’inchiesta sul trasbordo di migranti dalla petroliera Maersk Etienne alla mare Jonio, il cui equipaggio è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, il tribunale di Trapani rinviava a giudizio, con la stessa accusa, Medici senza frontiere.

L’ordinanza del Tar su Sea Watch fa ordine su alcune questioni che riguardano trasversalmente i fermi delle navi impegnate in operazioni di soccorso ovvero il presunto utilizzo strumentale degli accertamenti tecnici, da parte delle autorità italiane, per ostacolare le loro attività di salvataggio.
I fatti risalgono al 19 settembre 2020 quando la Capitaneria di porto di Palermo, dopo 11 ore di ispezione sulla Sea Watch 4, redige un rapporto di ispezione da cui scaturisce il fermo amministrativo della nave che, due settimane prima, aveva salvato 354 naufraghi poi sbarcati nel capoluogo siciliano. L’accusa principale mossa nei confronti della Ong riguarda la classificazione della sua attività: gli ispettori non controllano solamente la corrispondenza tra i requisiti della nave con la certificazione ottenuta, quella di nave cargo, bensì elencano osservazioni che richiedono standard più elevati in quanto l’attività svolta è quella di salvataggio delle persone in mare.

A seguito di tali osservazioni, la Ong tedesca corregge la maggior parte delle carenze segnalate tranne alcune ritenute, appunto, “non sussistenti e non legittimamente contestate”. Il giudice, nel testo dell’ordinanza, sottolinea come sia “lo Stato di bandiera il soggetto che può e deve effettuare i controlli e avere la giurisdizione esclusiva sui profili amministrativi, tecnici e sociali delle navi immatricolate e certificate dallo Stato medesimo”. In questo caso, dunque, non l’Italia ma la Germania che, non avendo ancora previsto nel suo ordinamento regole specifiche per le navi che svolgono prevalentemente l’attività di soccorso in mare, aveva fornito l’assenso rispetto alla possibilità che SW4 potesse proseguire nelle sue attività in quanto non aveva riscontrato irregolarità nelle certificazioni. Assenso che non era stato preso in considerazione dalle autorità italiane.

Per questo motivo, il giudice entra nel merito delle richieste avanzate dalla Capitaneria di porto alla Ong tedesca rispetto alla presunta obbligatorietà, in quanto destinata al salvataggio di persone in mare, di avere ulteriori certificazioni. “L’amministrazione -si legge nell’ordinanza- né in sede di adozione del provvedimento di fermo né nelle proprie difese, nonostante la ripetuta sollecitazione in tal senso da parte dell’organizzazione ricorrente ha provveduto all’indicazione puntuale della predetta normativa”. Non solo, il collegio giudicante sottolinea come “non sembra che si possano rinvenire nell’ordinamento italiano, norme che indichino con precisioni quali attrezzature, caratteristiche tecniche e certificazioni debbano possedere le navi private qualora svolgano, anche sistematicamente e non solo occasionalmente attività SAR o comunque sulla base di quali criteri commisurare i predetti requisiti”.

Per queste ragioni, il Tar ha stabilito che, anche in ragione dell’attività svolta dalla Sea Watch 4, finalizzata alla ricerca e al soccorso in mare di persone in pericolo, “si ritiene la prevalenza degli interessi di cui è portatrice l’organizzazione ricorrente rispetto agli interessi della sicurezza della navigazione di cui è portatrice l’amministrazione”.

Specificando come sia il comandante della nave stessa che deve valutare i vari fattori di rischio in caso di salvataggio, il giudice evidenzia un elemento chiave: la navigazione successiva alle operazioni di soccorso dovrebbe essere limitata al “tempo strettamente necessario ai fini dell’individuazione del cosiddetto luogo sicuro”. L’ordinanza sottolinea così, indirettamente, la schizofrenia dell’autorità italiana che in nome della sicurezza delle persone a bordo richiede adeguamenti più stringenti alle Ong ma al contempo prolunga di giorni (spesso settimane) l’attesa dell’assegnazione di un porto sicuro di sbarco aumentando rischi e pericoli sia dell’equipaggio sia di chi è stato soccorso.

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