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Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il “decreto Salvini” ha sconfitto se stesso

Con un’ordinanza del 18 marzo il Tribunale di Firenze ha messo un punto fermo sulla questione della presunta residenza “vietata” per legge agli asilanti, affermando invece l’inesistenza del divieto. Tolto ogni alibi ai Comuni che si oppongono al riconoscimento del diritto. “Il legislatore non è riuscito nel suo intento di allontanare i richiedenti dalla comunità”, spiega l’avvocato Daniela Consoli (ASGI). Ecco perché

In tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, il “decreto Salvini” ha sconfitto se stesso. Lo ha certificato una recente ordinanza del Tribunale di Firenze (IV sezione Civile, giudice Carvisiglia), che in 22 pagine -dettagliate ed esaustive- ha messo un punto fermo sulla dibattuta questione della presunta residenza “vietata” agli asilanti. Il tutto nasce da un passaggio del decreto governativo entrato in vigore il 5 ottobre 2018 che recita: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (quello per richiesta asilo, ndr) non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica” (art. 13). Da quel momento, su indicazione pressante del Viminale, diversi ufficiali di stato civile dei Comuni si sono rifiutati di iscrivere i richiedenti asilo nel registro anagrafico della popolazione residente. “È vietato”, era la tesi.

È accaduto anche al Comune di Scandicci (Firenze), dove un cittadino somalo regolarmente soggiornante in Italia sin dal settembre 2018, richiedente asilo e in accoglienza presso un struttura della Diaconia Valdese Fiorentina, ha presentato istanza di iscrizione anagrafica appena sei giorni dopo l’entrata in vigore del “decreto Salvini”. Il 13 novembre 2018 ha ricevuto la risposta negativa dall’ente locale. Non si può iscrivere, il DL 113 lo avrebbe vietato. L’interessato -rappresentato dall’avvocato Noris Morandi, socia dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (ASGI, asgi.it)- decide di ricorrere contro il provvedimento del Comune, ritenendolo “illegittimo ed ingiusto, oltre che gravemente lesivo” dei suoi diritti. Il 18 marzo di quest’anno il Tribunale di Firenze si pronuncia, dando piena ragione al richiedente asilo e togliendo ogni alibi al Comune. Il “decreto Salvini” -afferma infatti il giudice- non avrebbe posto alcun divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti la protezione internazionale.

Abbiamo chiesto a Daniela Consoli, avvocato e membro dell’ASGI, di illustrare contenuto e portata di un provvedimento che illumina una materia determinante per la vita quotidiana e la sicurezza sociale delle persone.

Avvocato, che cosa ha chiarito l’ordinanza?
DC L’ordinanza del Tribunale di Firenze ha chiarito che in realtà il “decreto Salvini” in sé non vieta affatto l’iscrizione anagrafica. Non dice, per intendersi, che “è fatto divieto al richiedente asilo l’iscrizione anagrafica”, ma afferma come detto che “il permesso di soggiorno per richiesta asilo non è documento utile per l’iscrizione anagrafica”. Non c’è alcun divieto esplicito.Da qui dunque sorge la domanda, che è stata poi rivolta al giudice: il permesso di soggiorno per richiesta asilo è l’unico documento che un richiedente asilo può portare innanzi all’ufficiale dello stato civile per provare la regolarità del soggiorno? Questo è il punto di fondo.

E la risposta è stata?
DC Il giudice nell’ordinanza ha ribadito che la residenza è un diritto soggettivo e che il riconoscimento della residenza non è una “concessione” dell’ufficiale dello stato civile quanto semmai una “presa d’atto” di determinati requisiti.

Quali sono i requisiti?
DC Per un cittadino italiano ne valgono due: la stabile permanenza in un luogo (elemento oggettivo) e la manifestata volontà di rimanervi (elemento soggettivo). Per la persona straniera extracomunitaria, trattata in maniera paritaria come dice la legge anagrafica, c’è un altro requisito, ovvero la regolarità del soggiorno. Il giudice -nel fare una ricostruzione delle norme in materia di residenza sul Testo unico, le quali affermano il principio di parità per tutti i cittadini extracomunitari, e nel riprendere le norme dell’anagrafe, dov’è richiesta la regolarità di soggiorno- ha tratto dunque che il divieto contenuto nel decreto Salvini riguarda solo l’esibizione del permesso per richiesta asilo.

E qui sta un altro punto importante. In forza di quale “titolo” il richiedente asilo è regolarmente soggiornante sul territorio? Nell’ottica Salvini sembrerebbe dal momento del rilascio del permesso per richiesta asilo. È così?
DC No, per legge il richiedente asilo è regolarmente soggiornante sul territorio nel momento in cui fa la domanda di protezione internazionale e fino a che non sarà accertato se quella pretesa è fondata o meno.

Che cosa implica, secondo il giudice, il fatto che il “decreto Salvini” abbia stabilito che non possa più essere presentato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ai fini del riconoscimento della residenza?
DC Molto semplice: che ci sono altri documenti attraverso i quali il richiedente asilo può provare di essere regolarmente soggiornante, come ad esempio il fatto di aver formulato la domanda. Essersi cioè recato in Questura e aver avviato la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale tramite la compilazione del cosiddetto “modello C3”. La Questura, dopo aver proceduto all’identificazione e così via, prende atto, compila il citato documento e avvia il procedimento che verrà trasferito poi presso le commissioni territoriali.
Paradossalmente un richiedente la protezione internazionale potrebbe anche non avere il permesso di soggiorno e ciononostante essere regolarmente soggiornante sul territorio, in forza proprio del “titolo” di richiedente asilo. Tant’è che di fronte a una persona che palesa la volontà di chiedere asilo, la Questura non può fare nessuna valutazione se rilasciare o meno il permesso di soggiorno. È un atto dovuto che si basa sulla volontà del soggetto di chiedere la protezione internazionale. Una volontà che ha diritto di essere valutata.

Eppure la retorica che fa da cornice al “decreto Salvini” dipinge la condizione giuridica del richiedente asilo come incerta, indefinita, traballante.
DC È un errore grave. È incerto semmai se poi il richiedente sarà un rifugiato, per fare un esempio. Ma la condizione di richiedente è una condizione cristallizzata nelle norme, che dà una serie di diritti e di doveri. Al termine della procedura la condizione giuridica potrà mutare (se riconosciuto o meno), ma prima che si accerti questo, dunque, non sussiste alcuna “indeterminatezza” in forza della quale negare la residenza.

Nell’ordinanza del 18 marzo, il giudice Carvisiglia sottolinea come il diritto all’iscrizione anagrafica abbia inoltre un rilievo costituzionale.
DC Il riferimento è all’articolo 16 della Costituzione e alla libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale.

È una libertà che mette a rischio la “sicurezza”, come parrebbe suggerire il legislatore?
DC È un punto che mi sta a cuore. Il “decreto Salvini” viene pubblicizzato come un provvedimento che offre maggiore sicurezza, ma la sicurezza, è bene metterlo a fuoco, sta nella visibilità delle persone, nel sapere dove rintracciarle. Per un ente locale la visibilità è data dal fatto di sapere che consistenza ha in quel determinato periodo la sua popolazione. L’insicurezza è data dalla non trasparenza e dalla non visibilità, anche per gli enti locali, soprattutto sotto il profilo sociale. Come può calibrare i servizi sociali un ente che non conosce la sua popolazione residente? Non solo. Per aprire un conto corrente, giusto o sbagliato che sia, le banche chiedono la residenza. Per prendere la patente ci vuole la residenza, e così per tante altre cose.

Quali riflessi potrà avere questa ordinanza?
DC Le pronunce di merito del giudice di primo e secondo grado non costituiscono dei precedenti che possono valere nei confronti di tutti, intendiamoci. Da un punto di vista strettamente giuridico questa ordinanza esecutiva dà un imperativo al Comune di Scandicci di iscrivere immediatamente la persona interessata, e vedremo poi se lo impugneranno. Dal punto di vista ermeneutico, però, questa pronuncia -esaustiva e completa- rappresenta certamente una base per tutti gli enti e i Comuni che già ritenevano un’ingiustizia e un danno non poter procedere all’iscrizione anagrafica di soggetti che tuttavia erano sul loro territorio. E costituisce un precedente “di aiuto” per altri ricorsi.

E per i centri di accoglienza?
DC Può aiutare a diradare la psicosi sorta dopo l’entrata in vigore del “decreto Salvini”.

A che cosa fa riferimento?
DC Quando la norma è venuta alla luce si è detto “non possono più essere chieste le residenze” e quasi tutti -gestori dei centri e Comuni- si sono adeguati senza una lettura approfondita della norma verso la parte dei soggetti deboli. Ma questa ordinanza rende merito di un’interpretazione possibile e fondata.

Il legislatore quindi ha sconfitto se stesso, abbaiando al divieto ma scrivendo il contrario?
DC Sì. E lo ha fatto per mancata conoscenza della normativa, ritenendo -a torto- che la regolarità del soggiorno fosse data dal permesso di soggiorno per richiesta asilo e non dalla volontà del soggetto di chiedere la protezione internazionale.

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