Diritti / Intervista
A Bolzaneto fu tortura. L’Italia condannata ancora dalla Corte europea
Durante il G8 di Genova 2001, nella caserma-carcere furono torturate decine di persone. Sedici anni dopo, i giudici di Strasburgo tornano a sanzionare il nostro Paese per la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessuna parola sul contestato reato appena introdotto nell’ordinamento. Secondo i giudici di quei processi, sarebbe inapplicabile. Intervista a Enrico Zucca, pm del processo Diaz
“I ripetuti atti di violenza subiti dai ricorrenti all’interno della caserma di Bolzaneto devono essere considerati atti di tortura. Di conseguenza, vi è stata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Con queste parole, il 26 ottobre, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di Strasburgo ha condannato l’Italia per i gravi fatti di Genova del luglio 2001. Con le “percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere” (dalla sentenza di Appello) avvenute nella caserma del VI Reparto Mobile di PS di Bolzaneto e la mancata “inchiesta ufficiale effettiva” successiva, è stato calpestato l’articolo 3 della Convenzione -“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”-. Con la ricorrente omertà di corpo. “La Corte -si legge- rileva che la deplorevole mancanza di cooperazione della polizia con le autorità giudiziarie incaricate dell’indagine è stata decisiva in questo caso”. A oltre due anni dalla “sentenza Cestaro” dell’aprile 2015 relativa ai fatti della scuola Diaz-Pertini, l’Italia subisce così un’altra, pesantissima, condanna per tortura. Che non entra però nel merito del contestato reato introdotto da poco nell’ordinamento dal Parlamento.
Enrico Zucca, sostituto procuratore generale a Genova e pm nel processo “Diaz”, ha appena finito di leggere i due pronunciamenti della Corte. Quello relativo al carcere di Asti -per fatti di tortura risalenti al dicembre 2004- e quello su Bolzaneto.
Dottor Zucca, sostiene che prima di tutto si debba prestare attenzione alla statistica. Che cosa intende?
EZ Che c’è un dato da rimarcare: le condanne per tortura, solitamente, sono “riservate” agli Stati che hanno evidenti problemi all’interno dei propri sistemi giudiziari: è il caso della Russia, della Turchia, cioè di democrazie non pienamente consolidate. E non è un dato di poco conto che il nostro Paese abbia collezionato sentenze per fatti di questa natura, e cioè trattamenti inumani e degradanti particolarmente gravi. È uno stigma. Bene, nel giro di poco tempo l’Italia ha ricevuto in sequenza diverse condanne che sono significative. Queste ultime due, per fatti noti del G8 e del carcere di Asti, ne seguono però altre, recentissime, per casi di maltrattamenti che l’Italia ha avuto ancora nel mese di ottobre 2017.
La Corte di Strasburgo ha “preso atto” dell’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento. Non è entrata nel merito. Come mai?
EZ Nei giorni scorsi, in vista di queste sentenze, il ministro della Giustizia Orlando aveva rilasciato dichiarazioni molto caute che in qualche parevano voler mirare a parare alcune indicazioni o censure provenienti dalla Corte in merito alla legge approvata quest’estate.
Il ministro ha detto che la legge era “nello spirito” della sentenza Cestaro.
EZ Lo “spirito” non è la lettera. Ad ogni modo, la Corte ha deluso le aspettative di chi ritiene che il compito che grava sugli Stati debba essere svolto dagli organi giurisdizionali. La Corte infatti non ha preso posizione sulla legge recentemente approvata perché la legge non si applica al caso di specie. Se l’avesse fatto, cioè se avesse provato a ipotizzare la “tenuta” della legge di oggi sui fatti di allora giudicati, avrebbe debordato dai suoi compiti. È una delusione “attesa”, quindi, perché c’è la piena consapevolezza che la Corte non possa risolvere i problemi che è invece lo Stato stesso a dover risolvere.
Su quali principi insiste la Corte?
EZ Sui punti fondamentali della sentenza Cestaro e che l’Italia avrebbe dovuto affrontare: mi riferisco all’inchiesta effettiva che avrebbe dovuto assicurare lo Stato in presenza di denunce per la violazione dell’art. 3. E agli obblighi collaterali: la sospensione degli agenti sotto processo durante l’indagine e la loro destituzione nel caso di una condanna. In questo caso la condanna non c’è stata per l’epilogo prescrizionale, un altro degli approdi che la Corte europea ha ritenuto inaccettabile. E che nel caso Bolzaneto ha ricordato come obbligo primario, primordiale. Cioè la prescrizione è il contrario dell’inchiesta effettiva.
Prescrizione che non è dipesa da un cattivo lavoro degli inquirenti o dei magistrati.
EZ No. Tanto che la Corte ha riconosciuto la solerzia delle Procure e degli organi giudicanti. Non è a loro che va imputato il decorso dei termini.
La CEDU si concentra anche sugli istituti di clemenza.
EZ Dicendo un secco “no” al loro utilizzo in casi come quello di Bolzaneto. Nel fatto specifico, infatti, la Corte si lamenta perché nessuno degli imputati ha mai scontato un solo giorno di carcere. Ed è soltanto l’effettività della sanzione penale che può funzionare come deterrente per atti di tortura. Cioè ci vuole la sentenza penale e criminale. E questa cosa va digerita, mentre noi probabilmente ancora non ci riusciamo. La clemenza, in questi casi, è in contrasto con gli obblighi dello Stato. È necessario un salto di mentalità che il nostro sistema, invece, non ha fatto. Ma ci vuole una repressione severa, non virtuale, che è l’unica funzionale alla prevenzione.
Secondo i giudici del processo Bolzaneto il reato introdotto quest’estate sarebbe inapplicabile ai fatti della caserma genovese. I fautori del compromesso hanno invece sostenuto la tesi degli “aggiustamenti in corso”. Cambia qualcosa con questa sentenza?
EZ No. Parliamo di sentenze annunciate, di cui si attendeva solo la motivazione. Non c’è alcuna novità. Per quanto riguarda il “vediamo come va” faccio notare che questo ragionamento equivale a “ne riparliamo tra vent’anni”. Il solito refrain a cui siamo abituati dall’attitudine all’irresponsabilità della politica qui chiamata a tradurre in norme interne una nozione di tortura chiara a livello delle fonti internazionali che invece non ha recepito consegnando agli interpreti un testo diverso e contorto per poi sollecitarne la pratica applicazione suggerendo già forzature del testo approvato. Un altro modo di prendere tempo nella frase rituale “attendiamo che la giustizia faccia il suo corso”. Prima di poter avere una casistica giurisprudenziale seria, infatti, dovremo aspettare i nostri vent’anni. Non sarà un caso, però, che nelle sentenze ora pubblicate per definire tortura quei fatti si richiami la convenzione Onu amputata dal legislatore italiano.
© riproduzione riservata