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Accoglienza dei migranti: ecco come l’Italia torna indietro di dieci anni
Per scrivere le nuove regole di gestione dei centri “straordinari”, il Governo ha recuperato la fallimentare esperienza dei CARA, abrogati nel 2015. Il modello del futuro sono quindi grandi strutture lontane dai centri abitati con presidi medici interni: un duro colpo all’accoglienza diffusa. E la promessa di trasparenza negli appalti è in parte tradita
Il sistema dell’accoglienza dei richiedenti asilo nel nostro Paese si prepara a fare un salto indietro di dieci anni. Il modello diffuso e decentrato rappresentato dallo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) -teoricamente supportato da piani di riparto dei migranti dal ministero dell’Interno e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)- rischia infatti di rimanere schiacciato dal ritorno (mascherati dai nuovi CAS) dei “vecchi” CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), abrogati non più tardi di due anni fa perché ritenuti un fallimento.
Questa scelta del Governo è contenuta nello schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza allegato a un decreto del ministro dell’Interno, Marco Minniti, e risalente al 7 marzo di quest’anno. Uno schema immaginato anche per i centri di accoglienza straordinaria di competenza delle Prefetture -i CAS- che oggi in Italia dovrebbero essere l’eccezione, in vista del trasferimento negli SPRAR, ma sono sono invece la regola. Lo dicono i numeri: a fronte di 23mila posti occupati al marzo di quest’anno nell’accoglienza “virtuosa” (SPRAR, appunto), i circa 7mila CAS registrano la presenza di oltre 136mila persone.
Facciamo un passo indietro. Il 10 febbraio 2017, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi di presentazione dei decreti “Minniti” e “Orlando” su sicurezza e diritto d’asilo, il capo del Viminale fornisce un’anticipazione alla stampa: “Come sapete […] nei giorni scorsi abbiamo firmato come ministero dell’Interno un protocollo di valutazione comune con l’ANAC, l’Agenzia nazionale anticorruzione (sic), per quanto riguarda i contratti tipo per la gestione dell’accoglienza. Questi hanno tre punti fondamentali: il superamento del gestore unico, la tracciabilità dei servizi, i poteri di ispezione da parte del ministero dell’Interno che vengono significativamente rafforzati”. In realtà, quello di cui parla Minniti non è un “protocollo”. Il ministero, in quei giorni, ha sottoposto all’Autorità guidata da Raffaele Cantone una bozza di “disegno d’asta delle gare d’appalto”. Un’ipotesi che però non convince l’Anac sotto il profilo della normativa sugli appalti pubblici, tanto che il testo viene “riformulato” e riceve il nulla osta dalla struttura di Cantone soltanto il 3 marzo, tre settimane dopo il presunto “protocollo di valutazione comune” annunciato dal ministro dell’Interno.
Oltre alla forma, il decreto Minniti si distingue anche per il contenuto. In un’intervista a la Repubblica dell’inizio di maggio, prima ancora dei clamorosi arresti della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per l’inchiesta relativa anche alla gestione del centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto, il ministro dell’Interno aveva rassicurato l’opinione pubblica sulla rinnovata trasparenza dei centri di accoglienza: “Abbiamo predisposto un nuovo tipo di contratto unico che prevede tre novità. La fine del gestore unico, la separazione dei lotti e l’aumento dei poteri ispettivi”.
Nel capitolato, però, c’è scritta un’altra cosa. La “suddivisione in lotti” (servizi, pasti, pulizia e igiene, fornitura di beni) non vale per strutture “con una capienza sino a 300 unità”. La ragione ministeriale è duplice: pesano il “valore dell’appalto” e la “necessità di garantire che l’appalto risulti economicamente conveniente per l’Amministrazione”. Non solo. Anche nei frequenti “casi di estrema urgenza” il modello dei lotti suddivisi non varrà per quelle strutture temporanee messe in piedi in caso di esaurimento posti nei CAS o negli SPRAR. Per come è scritta, quindi, la situazione è diversa da come l’ha rappresentata il ministro. Ma c’è di più.
La legge (il decreto legislativo 142/2015) è chiara: fatta la richiesta di protezione internazionale, il migrante dovrebbe essere “trasferito nelle strutture” dello SPRAR. E se non ci fosse posto, questi dovrebbe restare nei centri governativi solamente per “il tempo strettamente necessario al trasferimento”. Gianfranco Schiavone, vice presidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati Onlus di Trieste, ha letto insieme a noi il capitolato di gestione dei centri e i suoi allegati. Voltata l’ultima pagina scandisce: “Il capitolato sembra voglia mettere la parola fine al lento percorso verso un sistema nazionale di accoglienza decentrata”. “Se il capitolato riguardasse solamente le strutture di primo soccorso e identificazione, destinate a un transito veloce dei migranti, il testo proposto sarebbe positivo ma il capitolato si riferisce anche ai centri straordinari (CAS) che oggi rappresentano la maggioranza del sistema dell’accoglienza in Italia e che dovrebbero essere progressivamente chiusi o, se idonei, essere assorbiti nello SPRAR. Al contrario pare evidente come nel capitolato essi sono concepiti come strutture definitive”.
Perché? “I centri immaginati in questo schema -continua Schiavone- sono pensati come luoghi grandi, nei quali la gente viene ammassata, esattamente il contrario dell’accoglienza decentrata. Vengono riproposte le stesse tabelle dei CARA, riconosco paragrafi identici al capitolato che aveva normato la fallimentare esperienza di quei centri abrogati sulla carta nel 2015”.
Eppure il Governo annuncia o sottoscrive patti per l’accoglienza diffusa e anche i CAS dovrebbero tendere sempre più al modello dello SPRAR. “Se l’indicazione ministeriale e dell’ANCI è quella di andare verso un progressivo assorbimento dei CAS nello SPRAR -spiega Schiavone-, allora bisogna spiegare come mai in questo capitolato si cristallizzi l’impossibilità di qualsiasi assorbimento”. Che cosa intende? “Faccio un esempio. Si parla di servizio H24: ma nei CAS sotto forma di appartamenti dove sta l’operatore notturno? Gira per le stanze? O ancora. Leggo ‘fornitura pasti’, ma nei modelli che funzionano i gestori assicurano un budget al richiedente con il quale ciascuno si fa la propria spesa. Tutto sembra stato pensato per centri collettivi di grandi o anche enormi dimensioni. E si ripropone una impostazione già aspramente criticata fin dal 2008 dalla commissione De Mistura: un servizio sanitario parallelo, fatto di ambulatori interni quando invece per le persone accolte la legge prevede siano iscritte al SSN con il proprio medico di base. Il capitolato ripropone la stessa logica dei CARA, strutture quasi ovunque segnate da degrado e malaffare e che il D.Lgs 142/15 voleva superare. Il capitolato che viene proposto è in netto contrasto con la ratio della riforma legislativa”.
L’offerta tecnica fatta dal potenziale gestore pesa per il 60% del punteggio di valutazione. “È un livello basso -sostiene Schiavone- perché favorisce le speculazioni, con buona pace dell’ANAC. È vero che c’è un meccanismo che premia le proposte migliorative ma parliamo di un servizio alla persona che dovrebbe essere orientato quasi interamente alla qualità dell’offerta e invece la componente economica pesa per il 40%. Tradotto: chi gioca al ribasso vince. Andava posta un’offerta tecnica dell’80% per scoraggiare chi vede in questo settore facili speculazioni”.
Lo SPRAR resta un altro mondo rispetto ai CAS. Basta scorrere i servizi minimi garantiti dal primo nelle sue Linee guida (Decreto ministeriale del 10 agosto 2016) e confrontarli al secondo “regolato” dal Viminale. Si parla di “riqualificazione professionale”, “orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo”, “all’inserimento abitativo”, “all’inserimento sociale”, addirittura “all’accompagnamento legale”. Nulla di tutto questo rientra nell’appalto dei CAS. Come se la frontiera di un’accoglienza diffusa e decente si fosse allontanata ancor di più dopo il capitolato ministeriale.
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