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Diritti / Intervista

Reato di tortura. Il relatore della legge alla Camera difende il testo: “Non è un compromesso”

Approvare il testo del Senato così com’è, senza perdersi in “piccoli miglioramenti” e nonostante le discrepanze evidenti tra la proposta e la Convenzione dell’ONU. Intervista a Franco Vazio, relatore del disegno di legge che il 26 giugno approda alla Camera dei deputati

Franco Vazio, deputato del Partito democratico e avvocato, è il relatore alla Camera della proposta di legge per l’introduzione del reato di tortura. Un testo che verrà discusso in Aula a partire da lunedì 26 giugno e che nelle intenzioni della maggioranza dovrebbe essere approvato in tempi brevissimi.
Il tutto nonostante le critiche al testo “truffa” contenute in appello pubblico lanciato a metà maggio -tra gli altri, anche dal pm del processo Diaz, Enrico Zucca, e una delle vittime delle torture di Genova, Lorenzo Guadagnucci-, e le “forti preoccupazioni” espresse in una lettera ai presidenti delle Camera il 16 giugno dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks.

Onorevole Vazio, ha avuto modo di leggere la lettera del commissario Muižnieks? Evidenzia “scappatoie per l’impunità” nel testo e “gravi discrepanze” che allontanano questa legge dalla Convenzione ONU che pure l’Italia ha ratificato nel 1988.
FV
Ho visto soltanto l’Ansa della lettera ma non ho visto il documento in quanto tale.

Muižnieks aveva chiesto ai presidenti delle Camere di inoltrarne copia a tutti i parlamentari.
FV
Ad oggi (venerdì 23 giugno, ndr) io non l’ho ricevuta. In ogni caso, dalla sintesi che ho letto mi paiono obiezioni non pertinenti, impalpabili. La priorità oggi per il nostro Paese è l’approvazione di una legge che istituisca il reato di tortura. Questo testo lo fa, con tutte le cautele del caso.

Viene fatto notare però -come ha sottolineato anche il Comitato dei ministri del Consiglio europeo nel marzo di quest’anno- che il punto non è “legiferare comunque” ma farlo “secondo le indicazioni della Corte europea”.
FV
È quello che abbiamo fatto. Anzi, siamo andati oltre gli auspici di alcune convenzioni internazionali.

A che punto è l’iter del provvedimento?
FV
All’inizio di giugno abbiamo esaminato in commissione Giustizia della Camera il testo giunto dal Senato e quindi respinto tutti gli emendamenti proposti, che peraltro non erano particolarmente numerosi e non mettevano in discussione l’impianto normativo della proposta. Il 26 giugno è rubricata la discussione generale in Aula e siamo ormai in dirittura d’arrivo. L’impostazione data è quella di andare in aula e approvare il testo del Senato.

Prevedete l’istituzione di un reato comune e non specifico del pubblico ufficiale, come invece afferma la Convenzione ONU.
FV
È un valore, non un punto critico. È vero che alcune convenzioni internazionali descrivono la tortura come un reato proprio, cioè del pubblico ufficiale, è pur vero però che ve ne sono altre che trattano del reato comune. Il reato comune è più ampio, se fosse il contrario mi verrebbe da dire che non sarebbero ricompresi atti di tortura non del pubblico ufficiale. Nel nostro caso, invece, il reato è comune e nel caso in cui venisse compiuto dal pubblico ufficiale subisce un particolare aggravamento di pena. Abbiamo una pena da 4 a 10 anni nel caso in cui venga compiuto da una persona qualsiasi, da 5 a 12 anni nel caso di un pubblico ufficiale. E stiamo parlando della pena base.
Abbiamo costruito cioè un testo capace di cogliere tutte le sfaccettature. Penso alla vittima della tortura, “privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa”, e faccio l’esempio delle persone sottoposte a crudeltà particolari per estorcere loro magari un testamento. O all’assistenza degli anziani sottoposti a violenze continue o minacce al fine di essere nominati in qualche lascito testamentario. La costruzione del reato comune risponde positivamente a questi casi.

La Convenzione ONU prevede però il reato specifico del pubblico ufficiale.
FV
Non c’è dubbio. Ma non è l’unica. In ogni caso, se avessimo fatto una legge dove il pubblico ufficiale fosse uscito in qualche maniera protetto o comunque escluso, mi sentirei di accogliere l’osservazione, ma noi abbiamo fatto della tortura un più ampio reato, che non cambia per il pubblico ufficiale ma subisce un aggravamento.

A tale proposito, nel testo della Camera era prevista una pena per il pubblico ufficiale da cinque a quindici anni, nel testo in approvazione è stata diminuita a dodici. A che cosa è dovuto questo intervento?
FV
La pena base da lei citata è una pena molto elevata. Tenga conto che parliamo di una pena prevista per una tortura che non lascia lesioni. Che mi pare un’ipotesi di scuola. Se lasciasse lesioni gravi -40 giorni- parliamo di un aumento di un terzo, fino a diciotto anni. Se pensiamo alle lesioni gravissime -come la lesione di un organo- parliamo dell’aumento della metà. Ad ogni modo, a chi mi dice che dodici anni “è poco” ricordo che non stiamo parlando di un omicidio. Stiamo parlando di un fatto certamente molto grave ma che comunque potrebbe aver generato che ne so, qualche punto in una mano. Mi sembra francamente una pena adeguata.

Un altro punto critico evidenziato è quello relativo alla pluralità delle condotte. Non c’è il rischio di lasciare impunita quella tortura che si esaurisca in un singolo atto?
FV
È una domanda legittima e appropriata. Non sfuggo. So che il tema sotteso è la Diaz. Noi abbiamo detto che la fattispecie “non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. Cioè chi viene arrestato legittimamente e ne soffre o chi è ristretto in carcere non può appellarsi a fatti di tortura. Dall’altra parte c’era il timore espresso da parte delle forze di polizia -non da singoli poliziotti-, che noi abbiamo audito alla Camera, nella valutazione di come si dovesse concretizzare questo reato nei momenti topici di certe situazioni.
Il concetto che avevamo voluto introdurre all’epoca del primo testo della Camera era quello dell’intenzionalità, attraverso il dolo specifico. Il Senato ha seguito una strada leggermente diversa: ha tolto il dolo specifico intenzionale ma introdotto il concetto di pluralità degli atti di violenza. Credo che tutto sommato possa andare bene l’uno e l’altro. Quando diciamo “violenze e minacce” stiamo parlando della tortura: cioè se un poliziotto mi tira uno schiaffo, questa non può essere una tortura. Se un poliziotto tira una randellata in testa a un manifestante, questo non può essere punito per tortura, sarà punito per il reato che ha commesso. Se il poliziotto mi arresta illegalmente, non è tortura, è arresto illegale. Se il poliziotto mi percuote, commette il reato di percosse, non commette il reato di tortura. Dobbiamo capirci: i reati che “presuppongono” la tortura noi non li abbiamo cancellati, continuano a esistere.
Se lei mi chiede: “Con questo reato saremmo arrivati alle condanne della Diaz?”, la mia risposta è sì. Non temo che una fattispecie di questa natura tolga la possibilità di condannare e reprimere fatti evidenti di tortura. Ma è sbagliato pensare che con questo reato noi dobbiamo punire le repressioni illegittime della polizia nelle strade, ammesso e non concesso che siano avvenute o che avvengano. La tortura è qualcosa di più e di diverso.

A sedici anni dai fatti di Genova, però, il pubblico ministero del processo Diaz, Enrico Zucca, o il giudice nel processo d’appello per Bolzaneto, Roberto Settembre, dicono, in sostanza, “attenzione, con questo testo, quei fatti non sarebbero stati ricompresi nella nozione di tortura e la legge sarebbe risultata inapplicabile”. Anche con riferimento alla pluralità delle condotte.
FV
Mi pare che le vittime di quei fatti abbiano subito più di una violenza, comprese le minacce gravi, ma non conosco i fatti di causa. In ogni caso c’è un elemento che prescinde. Ricordo che nel testo della legge c’è scritto “ovvero agendo con crudeltà”. Se entriamo nella logica della Diaz -ripeto, non conosco i fatti e rispetto il parere del pubblico ministero- mi sentirei di dire che quei fatti vi rientrano pienamente. I giornali riferirono di attività di particolare crudeltà che hanno cagionato certamente “acute sofferenze fisiche”. Ipotizziamo però che non ci siano le caratteristiche. Beh rimangono i reati per i quali si possono punire quelle persone che hanno commesso fatti di violenza, minacce, percosse o arresti illegittimi.

Il punto però è che, come rilevato dalla Corte di Cassazione, fu proprio la mancanza di un reato ad hoc nell’ordinamento italiano a far sì che quelle violenze venissero perseguite come lesioni personali semplici o aggravate, e quindi “esposte” alla prescrizione.
FV
Abbiamo letto tutti i giornali. Hanno parlato di violenze che si sono perpetrate per notti. Persone umiliate, minacciate. Com’è possibile che non vi rientrino fatti di questa natura? Tenga conto poi che in Senato vi è stato un largo consenso e le forze più vicine alla destra non hanno presentato emendamenti o espresso contrarietà verso questa impostazione.

A proposito del percorso di audizione delle forze dell’ordine. Lei prima parlava di un “timore” espresso da quella parte. Come si è posto di fronte a questo tema?
FV
Io mi pongo solo il problema se audire o non audire, cioè se essere arricchito o meno da un contributo esterno. Nel momento in cui abbiamo deciso di percorrere questa strada, quella dell’approvazione, la si percorre fino in fondo. In passato non abbiamo audito solo le forze di polizia, ma anche le Università, magistrati, Amnesty International e tutta una serie di soggetti, anche di volontariato, per avere un quadro di insieme globale.

Comprese le vittime di tortura?
FV
Le commissioni non ricevono le singole persone. Si usa il criterio di audire i rappresentanti. Il capo della polizia, il rappresentante dell’associazione nazionale magistrati, il presidente dell’avvocatura penale. Non si dà l’audizione di tizio, caio e sempronio.
Credo che oggi, a distanza di trent’anni dalla ratifica della Convenzione ONU del 1984, la priorità non è discernere di piccoli miglioramenti, la priorità è l’approvazione del testo. Eventuali miglioramenti si possono sempre fare. Rimandarlo al Senato per correggere una sfaccettatura tradirebbe lo spirito per il quale siamo stati chiamati a legiferare.

A proposito di “sfaccettature”: nel testo si fa riferimento a un “trauma psichico” che deve essere “verificabile”. I sottoscrittori dell’appello citato sostengono che così si lascerebbe la porta aperta a tecniche, come la deprivazione sensoriale, oggi praticate in tutto il mondo.
FV
La verificabilità di un trauma psichico è il minimo che posso richiedere. Anche se non ce l’avessero scritto era necessaria la verifica. Su quali basi posso condannare una persona per un trauma psichico che nessuno accerta? Provo a seguire il loro ragionamento. Ipotizziamo di cancellare la parola “verificabile”. Il giudice conferisce una perizia per accertare il trauma psichico e il perito sentirà la vittima. L’accertamento del trauma sarà frutto di una valutazione testimoniale e di ascolto della vittima. La condanna segue ad un accertamento dibattimentale, mi pare che sia la prassi.

Un altro aspetto riguarda la prescrittibilità del reato. Il Senato ha eliminato il raddoppio dei termini previsto dal testo della Camera, mentre le convenzioni internazionali e la Corte di Strasburgo richiedono la imprescrittibilità del reato.
FV
Credo che il reato di tortura dovrebbe essere imprescrittibile. Detto questo, non stiamo parlando di un reato come la corruzione, che è difficile da scoprire perché colui che ha subito il reato non ha interesse a denunciarlo. Il reato di tortura di un pubblico ufficiale si prescrive in prima battuta in 16 anni: viva dio se la magistratura non riesce a interrogare la persona in quindici anni. Ontologicamente e sotto il profilo generale mi sento vicino a chi dice che la tortura dovrebbe essere imprescrittibile. Ciò posto, io privilegio l’approvazione del testo.

Riparazione della vittima: non è previsto alcun fondo per il loro recupero. Perché?
FV
Siamo intervenuti in molte circostanze per far sì che le vittime dei reati odiosi debbano essere risarcite. In questo caso non c’è una copertura di un fondo specifico.

Come mai?
FV
L’introduzione di un fondo presuppone una copertura di bilancio che francamente non era all’ordine del giorno già al tempo della prima discussione. Poteva avere un senso farlo allora. Certamente non ha senso farlo adesso perché a giugno è complicato reperire le risorse e sarebbe del tutto virtuale. Porre invece il tema in senso generale non mi pare una stupidaggine.

Nel testo non c’è alcun riferimento a sospensione e rimozione di pubblici ufficiali giudicati colpevoli di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Perché?
FV
Non è necessario, è una conseguenza. Non credo che un poliziotto condannato per tortura possa mantenere la carica. Non ho fatto mente locale su questo tema ma mi pare assolutamente scontato. Per reati minori vengono addirittura congedati…

Le ricordo però le promozioni riconosciute ai responsabili dei fatti di Genova.
FV
Beh perché non c’era il reato di tortura. Erano reati puniti con pochi mesi di reclusione.

Nella sentenza Cestaro sui fatti della Diaz dell’aprile 2015, la Corte europea dei diritti dell’uomo si disse “rammaricata” del fatto che la polizia italiana si fosse “potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria all’identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura”. Come si è comportata durante la stesura del testo secondo lei?
FV
Ho registrato soltanto una preoccupazione nell’andare a costruire un reato che potesse generare dei coni d’ombra e far sì che comportamenti certamente non riconducibili a tortura potessero essere inquadrati come tali. Ci fu detto: “State attenti a non realizzare un prodotto che possa evocare la tortura quando non c’è”. Ma non c’è stata alcuna resistenza.

Questi auspici e questi inviti sono stati raccolti?
FV
Sì, assolutam… No, abbiamo cercato di fare un testo equilibrato, forte, rigoroso con il contributo di tutti.

In tema di diritti fondamentali può esistere il compromesso, magari al ribasso?
FV
No, guai. Ma questa legge non è un compromesso al ribasso.

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