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Diritti / Opinioni

Le norme irragionevoli che bloccano la mobilità dei rifugiati

© Mortaza Shahed, unsplash

Sono costretti a restare nel Paese europeo che ha valutato la domanda di protezione. O vivere da “irregolari” e senza tutele in un altro Stato. La rubrica di Gianfranco Schiavone

Tratto da Altreconomia 255 — Gennaio 2023

Il Regolamento Dublino III -di cui spesso abbiamo parlato in questa rubrica- impedisce ai richiedenti asilo di scegliere il Paese dell’Unione europea in cui presentare domanda di protezione anche quando l’esistenza di legami significativi con un altro Stato suggerirebbe la più razionale scelta di adottare regole che vengano incontro sia alle legittime aspettative delle persone, sia agli interessi nazionali. 

L’attuale normativa ha prodotto il fenomeno dei cosiddetti “movimenti secondari”: espressione burocratica per indicare lo spostamento di decine di migliaia di persone dal Paese di primo ingresso (in cui il Regolamento Dublino III li confina) verso quello in cui aspirano ad andare. 

Se tutto ciò è abbastanza noto, è invece opinione diffusa che i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, oltre a potere liberamente circolare nell’Unione, possano anche decidere di vivere e lavorare in uno Stato diverso da quello in cui hanno ottenuto tale riconoscimento. Purtroppo non è così: il rifugiato ha un pieno diritto alla libera circolazione nell’Unione ma rimane “legato” al Paese che gli ha garantito lo status per quanto riguarda il soggiorno e l’accesso al mercato del lavoro. 

In un’area di libera circolazione come quella dell’Unione europea è però naturale che i rifugiati -come molti europei- cerchino di inserirsi in uno Stato che assicuri loro migliori prospettive di vita e non vogliano vedersi bloccati per sempre in quello dove sono stati costretti a rimanere inizialmente per l’esame della loro domanda di protezione. 

Si potrebbe obiettare che queste persone possono decidere di vivere e lavorare in qualunque Paese dell’Ue una volta ottenuto il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, in base a quanto previsto dalla direttiva 2011/51/Ue. L’obiezione è però di ben scarso pregio dal momento che è possibile ottenere questo documento dopo cinque anni di soggiorno e la dimostrazione del possesso di un buon reddito derivante da un lavoro tendenzialmente stabile. Diversamente, se si vive nella precarietà lavorativa e abitativa (come spesso accade a molti rifugiati) può trascorrere un numero indefinito di anni senza che tale diritto diventi realtà. Quanto invece al rifugiato che ha già una vita stabile e soddisfacente nel Paese che gli ha riconosciuto la protezione, perché dovrebbe essere interessato ad andarsene? 

I richiedenti asilo “dublinati” che l’Italia ha riaccolto nel 2021 sono stati 1.462 a fronte di 19.936 richieste provenienti da altri Paesi europei. Fonte: Asylum information database, 2022

Da queste rigidità nasce la paradossale figura del “rifugiato irregolare”: colui che non può mai essere allontanato dall’Unione europea perché gode di uno status di protezione, ma che al tempo stesso vive ai margini della società dello Stato in cui si trova -fingendo di vivere in un altro- e dove lavora in nero, alimentando così un’economia di sfruttamento spesso invisibile ma ben diffusa in tutta Europa (e non solo, come molti credono, in Italia e pochi altri luoghi).

Consentire ai rifugiati di vivere e lavorare in un Paese diverso da quello nel quale è stato riconosciuto lo status di protezione avrebbe enormi vantaggi sia per le persone sia per gli Stati stessi: permetterebbe di liberare energie positive e si contrasterebbe realmente lo sfruttamento del lavoro irregolare con evidenti ricadute sull’economia. Inoltre non vincolare il rifugiato a restare nello Stato in cui è avvenuto il riconoscimento della protezione allenterebbe la spinta da parte dei richiedenti a fuggire da quei territori in cui non vogliono restate. Questo slancio infatti è legato alla ricerca di luoghi nei quali le condizioni di accoglienza e tutela sono migliori (o percepiti come tali) ma è prima di tutto legata al ragionevole obiettivo di evitare la “condanna” a restare in un Paese nel quale si è costretti a rimanere non solo per un periodo ma forse per tutta la vita. 

Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni. Già componente del direttivo dell’Asgi, è presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste

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