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Lavoro senza tutele
Il “Jobs Act” del governo -convertito in legge il 3 dicembre- è solo l’ultimo atto di un percorso che ha smantellato i diritti degli occupati. E il numero di nuovi posti promessi, o creati, non conta niente: nel secondo trimestre del 2014 sono "cessati" 403.760 contratti che avevano avuto la durata di un giorno —
il preambolo della direttiva 70 del Consiglio dell’Unione europea è “I contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori”. Datata 28 giugno 1999, la Direttiva quest’anno compie quindici anni, come Altreconomia. Più lontano nel tempo -ma ugualmente interessante- è un passaggio della relazione che le commissioni parlamentari Giustizia e lavoro misero a punto nel luglio del 1961, in vista dell’imminente approvazione della legge 230/1962, intitolata “Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”. Scorrendo le 23 pagine si legge: “Non può mettersi in dubbio, infatti, che l’assunzione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, al di fuori delle obiettive esigenze che ne giustificano l’applicazione, lede il principio della continuità della prestazione di lavoro”.
Uno dice “scontato”, dopodiché guarda ai numeri pubblicati Direzione generale per le Politiche dei servizi per il lavoro interna al ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativi ai rapporti di lavoro attivati nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2014. Su 2.651.648 rapporti “attivati”, 1.848.147 sono quelli a “tempo determinato”, il 69,7%. La classe “indeterminato” arranca al 15,2% dei casi (403.036 rapporti), seguita dai 153.313 “contratti di collaborazione”, dagli 81.954 rapporti di “apprendistato” e da 165.198 definiti “altro”. Questo è lo scenario per chi entra nel lavoro. Ad analizzare le cifre relative a chi ne esce si ottiene un quadro ancor più definito: i “rapporti di lavoro cessati” al secondo trimestre di quest’anno sono stati 2.430.187. Il 65,8 per cento di questi è a “tempo determinato”, mentre l’indeterminato è a quota 19%. In questo caso, però, quel che interessa non è la natura ma il tempo. Si legge nel documento del ministero del Lavoro: “955.771 contratti di lavoro terminati nel corso del II trimestre del 2014 hanno avuto una durata inferiore al mese (il 39,3% del totale osservato) e 381.404 oltre l’anno (15,7%). Tra i rapporti di lavoro cessati di brevissima durata si evidenziano 574.267 rapporti di lavoro con durata compresa tra 1 e 3 giorni”. Ben sedici lavoratori su 100 tra quelli sotto contratto ed espulsi dal mercato del lavoro in Italia nel secondo trimestre del 2014, ben 403.760, sono stati legati al “mestiere” per un giorno. Il loro numero è maggiore di quello dei rapporti a tempo indeterminato avviati nello stesso periodo (403.036). Fosse stato questo il sommario ai titoli annunciati dall’esecutivo in tema di “flessibilità” o “Jobs act”, forse il dibattito sarebbe stato più concreto. Reale.
L’esplosione dei contratti a termine non è casuale. Il Consiglio nazionale economia e lavoro (Cnel) l’ha spiegato chiaramente anche nell’ultimo “Rapporto sul mercato del lavoro 2013-2014”, elencando non solo le tappe “normative” della “deregolamentazione relativa ai rapporti di lavoro di natura temporanea” avvenuta tra la fine degli anni 90 e i giorni nostri -2014 compreso-, ma anche gli esiti più immediati.
Una verifica può essere ottenuta incrociando tre indicatori (o “gradi”, con “0” uguale a “protezione bassa” e “6” a “protezione alta”) forniti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse): “Protezione lavoratori permanenti contro il rischio di licenziamenti individuali”, “Regolamentazione forme di lavoro temporaneo”, “Regolamentazione licenziamenti collettivi”. Nel giro di quindici anni (1998-2013) il nostro Paese ha ridotto, rispettivamente, la protezione dei lavoratori dai licenziamenti individuali (2,76 il grado nel 1998, 2,51 nel 2013), la regolamentazione del lavoro a termine (da 3,63 nel 1998 a 2,00 nel 2013), le regole dei licenziamenti collettivi (da 4,13 nel 1998 a 3,75 nel 2013).
Una dinamica di progressiva erosione delle tutele che Giovanni Paganuzzi, avvocato milanese che da vent’anni si occupa prevalentemente di diritto del lavoro, ben conosce. “Sono cambiate le leggi -dalla Legge Treu del 1997 alla legge 30 del 2003, dalla 183/2010 (Sacconi) alla Legge Fornero (92/2012), fino alla legge 78/2014, tra i primi atti del governo Renzi-, è cambiato il contesto culturale, in cui anche i giudici sono inseriti e di cui risentono moltissimo. La fortissima sensibilità per i diritti sul luogo di lavoro e nel rapporto di lavoro che aveva caratterizzato la giurisprudenza, anche un po’ creativa, fino alla metà degli anni 90, si è progressivamente attenuata. Anche nelle sentenze dei giudici, specie quelle di merito, il lavoro non è più percepito come un diritto ma come un privilegio”. Come è un privilegio, ormai, rapportarsi ad un datore di lavoro ben identificabile. “Un elemento emergente degli ultimi dieci anni è la crescita di quel contenzioso che si incentra sul cosiddetto rapporto trilaterale determinato dalle esternalizzazioni, dove i meccanismi di tutela del lavoro sono molto deboli. Un cambio di appalto molto spesso determina anche un cambio di contratti collettivi, con minimi contrattuali più bassi, la perdita dell’anzianità di servizio. È in atto una progressiva riduzione salariale che non si riesce a bloccare e che comporta anche una frammentazione delle relazioni sociali tra i lavoratori sul luogo di lavoro”. L’attacco al lavoro prende anche le forme -simboliche- del contributo unificato che dal 2011 è tenuto a versare anche il lavoratore che volesse fare causa al proprio datore di lavoro, ad esempio per impugnare un licenziamento: 259 euro. C’è un altro fattore: la decadenza, e cioè il tempo che un lavoratore ha per esercitare le proprie tutele in via giudiziaria. Il “collegato lavoro” dell’ex ministro Maurizio Sacconi ha fissato a 60 dalla conclusione dell’appalto i giorni i termini per agire in via stragiudiziale, e a 270 quelli per agire in giudizio. Il ministro Elsa Fornero solo un anno dopo ha ridotto questo termine a 180 giorni. Elsa Fornero, da ministro “tecnico” del governo di Mario Monti, introdusse il cosiddetto “rito veloce” in materia di decisione di cause per licenziamento. “Il rito Fornero -spiega Paganuzzi- impone una fase processuale in più (sommaria e di opposizione), dunque quei 259 euro il lavoratore dovrà pagarli due volte per lo stesso grado di giudizio. Inoltre è stato mal congegnato: con quel rito non si possono far valere altre domande riguardanti il rapporto che spesso sono pregiudiziali alla valutazione della domanda sul licenziamento, e il mancato raccordo con le altre regole del processo ha ingenerato nella prassi notevole confusione mettendo a grave rischio la possibilità stessa di far valere il diritto poiché il tempo che trascorre fa incorrere nella decadenza dei sei mesi (e se si sbaglia rito decorsi i sei mesi non si può più ricominciare). E la riforma di fatto ha imposto di duplicare i processi, se un lavoratore vuol far valere anche pretese diverse da licenziamento (ad esempio gli arretrati). Risultato: tempi di giustizia allungati e costi esponenzialmente aumentati”.
L’ultimo tassello della “deregolamentazione” è la legge 78/2014, che è la conversione in legge di uno tra i primi decreti dell’esecutivo Renzi (il 34 del 20 marzo di quest’anno), con ministro del Lavoro Giuliano Poletti, già presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane. La terza riforma del mercato del lavoro in tre anni ha -tra le altre cose- esteso fino a 36 mesi la possibilità di stipulare contratti a termine privi di una causale giustificatrice. L’avvocato Paganuzzi aiuta a comprenderne cause ed effetti: “Il principio generale stabilito anche in sede comunitaria voleva che l’apposizione del termine fosse un’eccezione. Fino a oggi la regola prevedeva che il contratto a tempo determinato fosse ritenuto ragionevole solo alla luce di una causa. Il motivo era scelto tipicamente dalla legge. Dal 2001 le tipizzazioni sono state sostituite da una definizione generale, che però stabiliva comunque che il contratto a termine venisse impiegato solo per esigenze temporanee. Il datore di lavoro, naturalmente spinto ad utilizzare questa forma contrattuale, ogni veniva chiamato in causa per un contratto a termine perdeva, perché dimostrare l’esistenza di una causa era molto difficile. La legge 78/2014 ha tolto qualunque causale, alla faccia del rapporto regola-eccezione. E ha portato questo periodo di acausalità a tre anni, quando la ‘Legge Fornero’ l’aveva limitato a un anno”. Qual è la conseguenza? “Che i rapporti di lavoro sono a termine, di durata breve (in 36 mesi fino a 8 rapporti). Questa cosa comporta che il lavoratore non potrà far valere in nessun modo alcun genere di diritto fino a quando il rapporto non è definitivamente cessato.
Diversamente il contratto non ti verrà semplicemente rinnovato. Il tempo di lavoro diventerà così un tempo di disponibilità assoluta e totale. Con una ricaduta sociale fortissima, dato che difficilmente il lavoratore sarà portato a denunciare casi di cattiva o illecita gestione all’interno dell’azienda che potrà comodamente accompagnarlo all’uscita”. Il punto d’arrivo è l’estinzione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970, su licenziamento senza giusta causa e reintegro. “L’articolo 18 non si applica ai recessi intimati per scadenza del termine del contratto -spiega Paganuzzi-. Rendendo il contratto a tempo determinato a-causale si arriverà a breve alla situazione in cui qualunque risoluzione del contratto a termine sarà legittima. O meglio, non impugnabile per un vizio del termine. Risultato: il ‘problema’ dei licenziamenti è finito”. Per alcuni, specie per gli italiani tra i 15 e i 29 anni, il “problema” lavoro tarda a presentarsi. Nel 2013 i “neet” -e cioè i giovani che non lavorano, perché disoccupati o inattivi, e non partecipano a nessun ciclo di istruzione o formazione- erano 2.458.000 (dati Istat), il 26,2% della loro “popolazione di riferimento”.
L’avvocato Paganuzzi aggiunge un altro elemento, il “mattone del sistema” del mercato del lavoro italiano: il ruolo delle cooperative di lavoro, quella “che ha come oggetto sociale e scopo mutualistico il lavoro: questo istituto, importantissimo nella storia del nostro Paese, però ha scardinato sia il livello dei salari sia la dimensione sindacale. Far valere un diritto nell’ambito di una cooperativa di lavoro in genere è molto difficile. Perché il socio stipula due contratti: uno è quello sociale e l’altro è quello di lavoro. Per la giurisprudenza prevale la disciplina sociale. I soci, con i loro regolamenti, possono stabilire regolamentazioni che non coincidono con i diritti inderogabili dei lavoratori. Inoltre, una cooperativa -con diversi strumenti- riesce a pagare molto meno di una società normale i propri soci lavoratori e ha un potere disciplinare e di minaccia molto forte. Per esempio può sospendere dal lavoro senza giustificazione quando un’azienda normale deve in tal caso soltanto risolvere il rapporto. Il sistema delle esternalizzazioni della produzione ha consentito un ingresso massiccio delle cooperative di lavoro nei cicli produttivi tipici di una gran quantità di aziende (oltre l’ambito tradizionale del facchinaggio e della metalmeccanica) dovuto al fatto che queste riescono a pagare molto meno il lavoro, non essendo tenute ad applicare in maniera integrale i contratti collettivi. E possono giocare, come detto, sulla sospensione del lavoro. E possono anche fare politiche aggressive nei confronti dei loro soci sprovvisti di strumenti di tutela. Penso alle clausole compromissorie che spostano a collegi arbitrali privati e costosi l’accertamento dei diritti. Per non parlare di quei meccanismi di governance delle cooperative che di fatto ostacolano la partecipazione alla vita della cooperativa stessa”. La “riforma” Renzi non poteva che giungere da quella parte, quindi? “Penso che questo ministro del Lavoro sia un ministro con un’esperienza che non nasce dal mondo dei lavoratori. La sua sensibilità, certamente legittima, è quella di imprese che hanno sempre goduto della massima flessibilità: le cooperative di lavoro”. —