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Diritti / Opinioni

La sentenza sul caso Vos Thalassa smonta la “strategia Libia”

Il non respingimento è un divieto giuridico assoluto. Non capirlo significa distorcere i principi della nostra Costituzione. La rubrica di Gianfranco Schiavone

Tratto da Altreconomia 245 — Febbraio 2022

Il 10 luglio 2018, a bordo di un piccolo natante in legno che era in procinto di affondare, furono soccorsi 67 migranti in area Sar libica dal Vos Thalassa, un rimorchiatore battente bandiera italiana. Di quella operazione furono informate le autorità italiane (Mrcc Roma) che, invece di rispettare le disposizioni date dal diritto internazionale le quali prevedevano di condurre i naufraghi in Italia, si piegarono alla protervia volontà dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini facendo intervenire l’Mrcc libico. Questo ordinava al Vos Thalassa di dirigersi verso la Libia per consegnare i naufraghi allo stesso Paese dal quale erano fuggiti. Accorgendosi di quanto stava avvenendo due naufraghi, entrambi di nome Ibrahim, uno del Ghana e l’altro del Sudan, si ribellarono cercando di far invertire la rotta all’equipaggio. 

A quel punto l’Mrcc di Roma, su richiesta dell’equipaggio del rimorchiatore, inviava l’unità navale della Guardia costiera “Diciotti” portando i naufraghi in Italia. I due Ibrahim furono arrestati per resistenza e si fecero più di un anno di carcere: con la sentenza del 23 maggio 2019 il Gup di Trapani, in sede di giudizio abbreviato, riconobbe la sussistenza della scriminante della legittima difesa (Art. 52 del codice penale) avendo agito per tutelare il proprio diritto a non venire rinviati in Libia, dove sarebbero stati esposti al concreto pericolo di violenze e trattamenti inumani o degradanti. La Corte d’Appello di Palermo riformò però la sentenza di primo grado condannando gli imputati per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale aggravati, nonché per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare aggravato. Infine il 16 dicembre 2021 la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, annullò la sentenza di secondo grado stabilendo che “è scriminata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare, facendo valere il diritto al non respingimento verso un luogo non sicuro, si opponga alla riconsegna allo Stato libico”. 

Con questa limpida sentenza la Cassazione ha semplicemente ricordato che il divieto di non respingimento verso un luogo nel quale la persona rischia la tortura, la persecuzione o trattamenti inumani e degradanti non è un’opinione, né una raccomandazione morale né tanto meno è un orientamento politico, bensì è un divieto giuridico assoluto. Da qui il diritto della vittima di opporsi a ciò che il citato Art. 52 definisce “un’offesa ingiusta”, chiunque sia a compierla, anche se pubblico ufficiale. Ci dovrebbero essere valori e principi tra cui la tutela dei “i diritti inviolabili dell’uomo” (Art.2 della Costituzione) che non dovrebbero essere oggetto di contesa politica; le diverse opinioni sulla gestione, più aperta o più chiusa, delle migrazioni non dovrebbero pertanto inquinare il campo di valori che si suppone essere condivisi su cui si fonda la Repubblica. Purtroppo non è così. 

Su un quotidiano abbastanza diffuso (di cui non ha qui importanza dire il nome) a margine della sentenza della citata Cassazione si poteva leggere che i giudici avevano “introdotto il principio di non respingimento. La sentenza segna un punto importante nella lotta contro l’immigrazione irregolare perché nei fatti impedisce qualunque tentativo di fermare gli ingressi irregolari in Italia”. Fermare gli ingressi irregolari (e l’ingresso di un rifugiato non lo è mai avendo diritto di mettersi in salvo) può forse avvenire a qualunque costo? Perché è così difficile riconoscere che esiste un divieto di respingimento che i giudici devono riconoscere e applicare? Perché, solo se si tratta di stranieri, non crea unanime sdegno vedere autorità pubbliche usare violenza (come indubbiamente è il respingimento verso la tortura e la persecuzione) verso persone indifese e se la vittima straniera si oppone all’offesa che gli viene portata diventa un criminale? Lo confesso con un senso di angoscia: questo distorcimento di principi fondamentali indica che c’è qualcosa di oscuro nella storia sociale e politica del nostro Paese che rende fragile la nostra vita democratica. La storia giudiziaria dei due Ibrahim non è quindi una vicenda da lasciare alla passione di qualche azzeccagarbugli ma uno specchio che ci restituisce l’immagine della nostra identità collettiva.

Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni. Già componente del direttivo dell’Asgi, è presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste

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