Diritti / Attualità
Diritto d’asilo: il 70% dei migranti “vinceva” in appello. Ma il Governo l’ha cancellato
Una ricerca inedita dello SPRAR smonta uno ad uno i luoghi comuni sull’accoglienza: nelle aule di tribunale o in Corte d’Appello, buona parte dei “dinieghi” delle commissioni territoriali venivano capovolti. L’esecutivo, però, ha preferito “accelerare” le procedure, limitando diritti costituzionali
I dati contenuti nell’ultimo “Rapporto annuale SPRAR” (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ndr) -pubblicato il 26 giugno- smontano uno ad uno i luoghi comuni più “resistenti” sul sistema di accoglienza italiano. A partire dal consumato ritornello per il quale “Su dieci profughi, solo uno è un rifugiato”, fino ad arrivare alla presunta utilità -in realtà del tutto infondata- della cancellazione del grado di appello per i richiedenti asilo “denegati” dalle commissioni territoriali disposta dal Governo.
Facciamo un passo indietro. Lo SPRAR è il sistema nazionale di “seconda accoglienza” composto da una rete strutturale di enti locali (quelli titolari di progetti sono 555). È l’alternativa al canale “emergenziale” dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) che in Italia sono divenuti però modello ordinario. Nel 2016, nella rete di accoglienza “integrata” dello SPRAR sono stati inseriti oltre 34mila migranti. Una parte ancora minoritaria, considerando che nei canali “emergenziali” rientravano 140mila persone circa.
Una delle “novità” più interessanti dell’Atlante 2016 è rappresentata dai risultati della ricerca sui procedimenti giudiziari promossa dalla direzione del Servizio centrale dello SPRAR nel marzo 2016. L’obiettivo, come racconta ad Altreconomia Monia Giovannetti, coordinatrice dell’Atlante, era quello di “ricostruire la tempistica dei procedimenti con l’obiettivo di rilevarne le eventuali criticità e, conseguentemente, valutarne l’incidenza sull’allungamento dei tempi di accoglienza dei richiedenti protezione”. Una fotografia inedita costruita grazie alle informazioni raccolte al 31 maggio 2016 su ben 5.416 richiedenti asilo. “Stiamo parlando di un campione assolutamente rappresentativo -chiarisce in premessa Giovannetti-, tenuto conto che non c’è alcuna differenza tra chi è accolto in ambito SPRAR e chi invece rientra nei canali ’straordinari’”. L’aggettivo “inedita” non è casuale: come confermato anche da Giovannetti, ad oggi non esiste una ricerca analoga sul versante dell’accoglienza emergenziale. Non ci sono cioè indagini pubbliche sui tempi e sull’andamento dei procedimenti giudiziari.
L’universo esaminato dallo SPRAR è composto pressoché da maschi (il 95,6%), giovanissimi (oltre 6 su 10 hanno tra 21 e 30 anni), provenienti soprattutto da Nigeria (21,1%), Gambia (18,5%) e Mali (17,7%).
Alla voce “tempi”, il sistema di accoglienza italiano mostra tutte le sue debolezze a garantire un responso puntuale. Tra l’ingresso in Italia e la richiesta formale di protezione internazionale -ovvero la compilazione di un modello- trascorrono mediamente 85,9 giorni. Una volta fatta, quella domanda dovrebbe essere presa in capo da una delle venti commissioni territoriali presenti nel Paese. Un passaggio di natura amministrativa che la legge (il decreto legislativo 142/2015) stabilisce debba concludersi nell’arco di sei mesi. Ma la pratica dice altro: da quando viene presentata la domanda a quando il migrante viene “audito”, trascorrono in media 252,7 giorni, otto mesi. Dopo esser stato sentito, il richiedente deve attendere ancora 64 giorni prima di poter ricevere la notifica dell’esito. Quest’ultima tappa è delicata. Nell’84,4% dei casi esaminati dalla ricerca SPRAR, infatti, l’esito delle commissioni territoriali è negativo. Tradotto: il richiedente asilo, e la sua drammatica biografia, non ha beneficiato della protezione “umanitaria” o di quella “sussidiaria”.
Le differenze tra le varie nazionalità sono nette: le commissioni territoriali italiane oppongono il “diniego” al 90% dei nigeriani, all’85% dei gambiani, all’84,4% dei maliani. Il 92% degli afghani, invece, si è visto riconoscere una qualche forma di protezione.
Esaurito il passaggio in commissione, si possono aprire le porte dei tribunali, ovvero le sedi giurisdizionali dove i migranti possono fare ricorso entro trenta giorni dalla notifica del diniego. È un termine perentorio. Se un “ricorrente” sfora, il suo ricorso è dichiarato inammissibile. E qui c’è un problema: ben il 15,1% dei 4.966 ricorrenti in primo grado oggetto dello studio SPRAR ha presentato le carte dopo il termine dei 30 giorni. “Non pare essere giustificabile”, riconoscono i curatori del rapporto, considerando che i gestori della rete -a differenza del modello emergenziale- dovrebbero “dotarsi di uffici legali competenti”.
Guardiamo però a chi ha rispettato i termini (la stragrande maggioranza): da quando viene presentato il ricorso a quando è fissata l’udienza in tribunale trascorrono 85,7 giorni in media. Poi deve tenersi l’udienza. Cosa che accade quasi cinque mesi dopo. Fatta l’udienza, al migrante richiedente asilo tocca attendere la decisione: altri 100,5 giorni.
L’esito dei ricorsi in primo grado è molto interessante. Il campione analizzato nella ricerca SPRAR è spaccato come una mela. Metà è ancora in attesa. Metà ha avuto i primi riscontri. Dentro quest’ultima parte, ben il 49,8% si è visto accogliere il ricorso. Cioè ha visto rovesciare il parere negativo della commissione territoriale. È accaduto per metà dei cittadini nigeriani, dei gambiani, dei pakistani. È accaduto addirittura per il 100% degli afghani.
Osserviamo però il caso del richiedente che si fosse visto opporre ancora un altro “no”. La strada che era possibile percorrere fino al decreto legge 13 del febbraio di quest’anno -fortemente voluto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando- era quella dell’appello, del secondo grado di giudizio. Ma l’obiettivo dell’“accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale” -come recita il titolo del decreto- ha portato alla sua contestata cancellazione.
Oggi i dati SPRAR gettano una luce nuova sul decreto, ormai già convertito in legge. “Sebbene il 59,6% dei ricorsi presentati in Corte d’Appello siano ancora in attesa dell’esito definitivo -riporta l’Atlante-, per quelli conclusi è interessante evidenziare che in 7 casi su 10 sono stati accolti”. Il Governo, quindi, ha negato un grado di giudizio dove il 70% dei richiedenti si vedeva riconosciuta la protezione internazionale. “Non era necessario cancellare un grado -sostiene Giovannetti, che sta curando anche un approfondimento qualitativo sulle motivazioni degli accoglimenti- quanto semmai accelerare la prima parte del percorso, dalla formulazione della domanda al responso della commissione”.
Gianfranco Schiavone -presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati Onlus di Trieste- è il vice presidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). “I risultati dell’indagine dimostrano una gravissima carenza del procedimento di decisione in sede amministrativa -commenta riguardando le percentuali di accoglimenti in tribunale o in Appello-. La mancanza di competenza emerge in maniera netta e finalmente è chiara la ragione del contenzioso”. In che senso? “Non è vero che il contenzioso è creato dai richiedenti o dall’abuso della procedura, semmai è determinato dalla carenza istruttoria in sede amministrativa, che poi si scarica sui gradi successivi”. Nel decreto 13/2017 è prevista l’assunzione di “250 unità” di personale “altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico” per poter rafforzare le commissioni. “È insufficiente -riflette Schiavone-. Da anni aspettiamo una profonda riforma delle commissioni territoriali, nel senso di una loro composizione attraverso procedure ad evidenza pubblica e selezione di personale opportunamente preparato, anche sotto il profilo psicologico e antropologico”. Il Governo Gentiloni ha cancellato l’Appello promettendo lo snellimento delle procedure. “Il quadro impietoso ci dice in realtà quanto importante fosse la funzione del secondo grado di giudizio. Una schiacciante maggioranza di ricorsi è riformata in appello, a conferma del fatto che la materia è complessa, la giurisdizione è ancora estremamente varia e variegata, e che la tutela piena dei diritti fondamentali delle persone necessita una doppia valutazione di merito. Con due diversi collegi che esaminano la stessa questione, non tribunali ‘specializzati’. Aver tolto il secondo grado di giudizio è stato un grave errore, oltreché una violazione di un diritto costituzionalmente tutelato”.
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