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Migranti: le conseguenze del decreto Salvini e il nuovo “sistema parcheggio”
Dall’entrata in vigore del provvedimento su immigrazione e asilo, decine di persone sono state espulse dai centri di accoglienza e mandate per strada, nonostante vi siano posti liberi e già finanziati. “È illegittimo. Ci troviamo di fronte a un danno per i cittadini stranieri che hanno un titolo di protezione e a una beffa per il contribuente”, denuncia Gianfranco Schiavone, vicepresidente di Asgi
“Quello che sta avvenendo in queste settimane nel nome del decreto Salvini è gravissimo. Non solo le persone finiscono in mezzo alla strada nonostante vi siano nello SPRAR posti liberi (e quindi già finanziati), ma l’intero sistema di protezione e accoglienza è stato spezzato”. Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi, www.asgi.it), osserva con preoccupazione gli effetti del provvedimento convertito nella legge 132/2018 (in vigore dal 4 dicembre 2018). Alcuni provvedimenti hanno preso la forma di circolari prefettizie che “invitano” i gestori dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) a far uscire dalle strutture le persone in possesso di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, abrogato di fatto dalla legge. È accaduto a Potenza, a metà novembre, dove il dirigente dell’area Immigrazione ha “ricordato” anche ai gestori che il (fu) Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) verrà riservato a titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. E basta.
Per comprendere natura e legittimità di iniziative come quelle della prefettura di Potenza, Schiavone suggerisce di partire dal nuovo quadro disegnato dalla norma.
GS Il decreto Salvini convertito in legge ha operato un cambiamento molto profondo del sistema nazionale pubblico. Il precedente infatti era imperniato sulla logica del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) come sistema unico sia per i richiedenti e sia per i titolari di protezione internazionale o umanitaria. Solo in caso di temporanea indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza territoriale SPRAR e solo per il tempo strettamente necessario al trasferimento, il richiedente ospitato in un centro governativo di prima accoglienza restava ospitato in tale centro (ovvero in quelli di cui all’art. 11 del d.lgs 142/2015). La norma era pertanto chiara nel disporre che lo SPRAR fosse l’unico sistema di seconda accoglienza per tutti i richiedenti asilo che vi dovevano essere trasferiti nel più breve tempo possibile, dovendosi considerare l’accoglienza straordinaria in strutture temporanee una misura eventuale e limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del sistema di accoglienza territoriale.
Questa la teoria. E la pratica?
GS Il sistema delineato dalla norma come straordinario e provvisorio nella prassi era diventato ordinario, a causa di carenze della norma ma anche per l’aumento inaspettato degli arrivi avvenuto nel 2015, 2016 e 2017. È evidente che il sistema straordinario avesse assunto grandissime dimensioni ma si trattava pur sempre di un sistema secondario e “di passaggio”. Questa situazione è stata completamente ribaltata dal decreto ora convertito in legge.
Perché?
GS Si torna a un sistema unico ma in una forma che non è mai esistita in Italia. Sin da quando è stato istituito un programma pubblico di protezione, questo è stato per così dire bicefalo, cioè imperniato su strutture statali e centri SPRAR, articolati grazie al coinvolgimento degli enti locali. Fino al 2015 ha governato una generale confusione, mentre tra 2015 e 2018 il previsto superamento dei CAS è rimasto in larga parte solo sulla carta. Ma, con un pizzico di ironia, oggi diremo che per fortuna il sistema almeno era bicefalo nel senso che conteneva anche spinte positive. Nella logica del Sistema di protezione c’era l’idea della gestione dell’arrivo dei richiedenti, della loro accoglienza e integrazione dentro la rete di servizi del territorio e organizzato dagli enti locali che si occupano di servizi socio-sanitari, come prassi normale per un Paese democratico.
Che fine ha fatto quell’impostazione, pur rimasta sulla carta?
GS È stata cancellata. Il legislatore ha previsto che non potranno più accedere allo SPRAR i richiedenti asilo, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito alla decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto Salvini, e infine esclude anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, il nuovo status giuridico che in modo limitatissimo ha sostituito la protezione umanitaria. È un arretramento netto sia perché crea un esercito di nuovi esclusi sia perché indica come unica soluzione quella dei centri a diretta gestione statale. Lì non vi è nessun tipo di radicamento e collegamento con il territorio, al quale invece vengono sottratte funzioni operative e gestionali che gli sono proprie ovvero la gestione. Il sistema dunque mira di nuovo a concepire la presenza dei richiedenti asilo come un fatto di ordine pubblico, comunque straordinario, temporaneo, che prima o poi finirà. Non è scritto esplicitamente ma nella logica del legislatore la situazione è percepita come temporanea. Il che è semplicemente antistorico.
I sostenitori della gestione statale diretta delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo sostengono che sia la regola anche altrove.
GS Molti altri Paesi europei hanno un ruolo diretto nella gestione del fenomeno, è vero. Ma si tratta di sistemi molto diversi dal nostro. In quei Paesi la ripartizione di competenze e funzioni tra stato centrale e poteri locali è molto diversa dal caso italiano. Nel nostro ordinamento, le funzioni amministrative oggi svolte impropriamente dallo Stato competono alle autonomie locali. Alla luce degli artt. 118 e 199 della Costituzione non si comprende infatti perché solo nel caso dell’accoglienza ordinaria di richiedenti asilo il sistema non sia gestito con strumenti ordinari in capo agli enti locali, tramite finanziamento statale. Le Prefettura non hanno e non devono avere un’organizzazione funzionale tale da diventare nuovi uffici sociali che svolgono compiti che spettano invece agli enti del territorio. Questo meccanismo è totalmente anomalo e in controtendenza rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni.
Perché il sistema è stato “spezzato”?
GS Perché per i richiedenti asilo, inseriti in centri straordinari, l’accoglienza è minima, di bassa soglia, con servizi essenziali come vitto, alloggio, un minimo affiancamento legale e linguistico. Ma non sono affatto previste misure di integrazione sociale, di efficace apprendimento della lingua, di riqualificazione professionale. Un’accoglienza cioè che non si occupa di che cosa le persone facciano tutto il giorno, azzerando l’interazione con il territorio. Lo possiamo definire perciò come un gigantesco “sistema parcheggio” che ha costi economici e sociali altissimi.
La propaganda dice che sarà più economico.
GS Da un punto di vista strettamente monetario è vero, perché i servizi sono abbattuti al minimo ma è uno sguardo miope. Le ricadute si misurano su una scala più ampia: un buon sistema di accoglienza alimenta l’economia locale con un numero congruo di operatori qualificati e insegnanti. Spezzandolo, invece, vengono meno campi professionali e di sviluppo a favore di una mera guardiania richiesta alle strutture.
Il risparmio è un’illusione?
GS I costi di gestione dell’accoglienza, pur inizialmente ridotti saranno destinati a esplodere una volta che le persone saranno uscite dalle strutture. Per il semplice fatto che assomiglieranno a quelle appena entrate, con la differenza che quelle in uscita con poche risorse e pochi percorsi avviati saranno costrette ad avviarli dopo. È un enorme allungamento dei tempi che produce costi e un impatto molto più duro sul territorio.
Dove dovranno essere “avviati” quei percorsi?
GS Nell’ormai ex SPRAR, costretto a fare programmi di inserimento da zero in tempi ristretti. È un cortocircuito micidiale che produrrà persone regolarmente soggiornanti ma prive di strumenti e con drammatico impatto sui servizi sociali e quindi sui costi. Ecco perché qualunque analisi economica seria ci dice che il guadagno annunciato è in realtà un gigantesco sperpero di risorse.
Veniamo alla circolare di Potenza. Sostiene che i titolari di protezione umanitaria presenti nelle suddette strutture debbano essere “invitati” a lasciare i centri di accoglienza e che da inizio dicembre non verranno più corrisposte somme per la relativa accoglienza. Inoltre afferma che la nuova legge escluderebbe “la possibilità di trasferimenti negli SPRAR in assenza di permesso di soggiorno per status di rifugiato o per protezione sussidiaria”. È una lettura corretta?
GS Poco fa elencavo chi per legge non potrà più accedere allo SPRAR. Al di là di ogni considerazione sulla legittimità di quella previsione, è evidente non può applicarsi a chi sia già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito di domanda presentata prima del 5 ottobre 2018 (e relativo permesso rilasciato prima del 5 ottobre 2018) o a coloro che otterranno un permesso per “casi speciali” in quanto la loro domanda è stata esaminata con la normativa previgente ma il permesso di soggiorno è stato rilasciato dopo il 5 ottobre 2018.
Ecco i primi effetti del #DecretoSicurezza: una circolare della Prefettura di Potenza invita i gestori CAS a fare uscire dalle strutture le persone in possesso di PDS per protezione umanitaria. Ci domandiamo, è possibile mettere per strada dall’oggi al domani delle persone? pic.twitter.com/NuqXIGcBNy
— CIR Rifugiati (@CIRRIFUGIATI) 1 dicembre 2018
Perché?
GS Secondo l’ASGI, coloro che avevano presentato domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto Salvini avrebbero avuto pieno diritto di accedere allo SPRAR. Ma c’era mancanza di posti disponibili. Dunque solo un fatto contingente (cioè le persistenti deficienze organizzative della pubblica amministrazione), non da loro dipendente, ha impedito che nei confronti di parte dei richiedenti asilo la norma trovasse piena e corretta applicazione. Ma ciò non significa che queste persone non abbiano diritto di accedere allo SPRAR oggi o, comunque, che alle stesse non debba essere garantito, pur dentro una struttura diversa, il godimento di diritti identici a quelli di chi era già accolto o trasferito in un centro afferente allo SPRAR.
Tradotto: il diritto all’accesso nel sistema è sorto al momento della presentazione della domanda di protezione.
GS Esatto. Quando cioè la norma prevedeva il passaggio allo SPRAR nel minor tempo possibile. Dunque il nuovo “regime” dovrebbe essere applicato solo alle domande presentate dopo il 5 ottobre, i cui esiti ancora non ci sono.
Accade il contrario, però.
GS Ciò che sta avvenendo non dovrebbe in alcun modo avvenire tanto più che abbiamo persino un sistema di protezione sottodimensionato, con posti liberi nel sistema SPRAR. Significa che abbiamo persone in strada nonostante posti liberi e finanziati. Quindi ci troviamo di fronte a un danno per i cittadini stranieri che hanno un titolo di protezione e a una beffa per il contribuente, forse anche simpatizzante della nuova norma, che immagina maggior rigore o controllo e invece misurerà un peggioramento della qualità, dei servizi nonché l’aumento della spesa.
Il ministero dell’Interno sostiene però che anche in precedenza i migranti uscissero dai centri di accoglienza straordinaria.
GS Manca un piccolo dettaglio: uscivano dai CAS e per legge entravano nello SPRAR.
Quali scenari si profilano?
GS È necessario che gli interessati, i richiedenti e i beneficiari, sostenuti da enti che non vogliano essere solamente enti gestori ma anche enti di tutela, avviino una serie di ricorsi mirati a rivendicare la corretta attuazione della legge, con la cessazione immediata di allontanamenti illegittimi dai centri. I quali avvengono sempre in modo informale e totalmente scorretto, con l’ente pubblico che si libera della responsabilità di comunicare un provvedimento che non esiste neppure e demanda lo sgradevole compito all’ente gestore. E così il migrante si ritrova per la strada senza nemmeno un provvedimento da impugnare ma solo un rifiuto dell’ingresso nello SPRAR fatto in forma orale da un operatore sociale o figure assimilabili.
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