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Tortura: sei anni dopo la sentenza Cestaro

La nuova legge trova applicazione e mostra rinnovata attenzione verso la dignità umana. Le inadempienze convenzionali sono ancora una incognita pesante. La rubrica “In punta di diritto” di Enrico Zucca

Tratto da Altreconomia 236 — Aprile 2021
Corso Gastaldi a Genova durante il G8 del 2001 © Wikimedia

Il 7 aprile 2015 la prima condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia per fatti del G8 genovese, sul ricorso di Arnaldo Cestaro, una vittima del raid poliziesco alla scuola Diaz. La decisione era largamente scontata. Non così la sua durezza, per uno Stato annoverabile tra le più evolute democrazie occidentali, di cui si stigmatizza il deficit strutturale all’origine dell’inadeguata risposta alla gravità dell’accaduto (torture e depistaggi) e, orribile a dirsi, l’infedeltà istituzionale della sua stessa forza di polizia.

La condanna per il passato reca insieme una serie di prescrizioni per evitare che i fatti si ripetano, cosa altamente probabile secondo l’analisi della Corte. Che ne è di quelle prescrizioni è ormai noto: una sostanziale alzata di spalle, anche dopo i sei anni di stretta supervisione sull’esecuzione della sentenza da parte del Consiglio d’Europa. Il 9 aprile 2015, due giorni dopo la sentenza di Strasburgo, la Camera si affrettava ad approvare un testo del disegno di legge per la creazione del reato di tortura, fra le proteste di chi evidenziava la difficoltà, paradossale, di poter applicare quel testo proprio ai fatti della Diaz, che pure la Corte aveva appena ricondotto alla nozione di tortura. Un’azione di rigetto, in un contesto parlamentare difficile ove si ammoniva di “non curvare sulla vicenda genovese il passaggio parlamentare”.

10: sono dieci gli agenti condannati, nel febbraio 2021, per tortura e lesioni aggravate contro un detenuto avvenute nell’ottobre 2018 nel carcere di San Gimignano (SI)

Si apriva così una china al cui fondo troviamo ora un testo di legge ancora peggiore; il legislatore non ha approfittato di quella sentenza che lo avrebbe condotto per mano a punire sempre ogni forma di tortura e soprattutto quelle verificate anche nella nostra storia recente. Le falle della nuova legge, già denunciate dal Comitato Onu contro la tortura a Ginevra nel novembre 2017, sono state minimizzate confidando su una giurisprudenza evolutiva, che dovrebbe colmare le rilevate “scappatoie per l’impunità”. Sono recenti tuttavia le prime applicazioni della legge sulla tortura che mostrano una sua concreta effettività. Le condanne del tribunale di Ferrara e di Siena per violenze ai detenuti, le indagini in corso per fatti accaduti nel carcere di Sollicciano mostrano, forse e finalmente, una diversa e più consapevole attenzione da parte della magistratura ai fatti di violenza nelle carceri, un tempo sanzionabili con norme comuni meno severe, oggetto di scarso zelo investigativo e di troppa benevolenza nel giudizio.

Quest’operatività del nuovo reato di tortura, accolta con giusta enfasi e sollievo, si muove peraltro all’interno di un nucleo fondamentale indiscutibile. La violenza punitiva e gratuita del carceriere verso il detenuto è, infatti, l’immagine classica della tortura, non mette alla prova la norma nel suo margine di applicazione incerto verso altre forme di tortura, possibili nell’azione delle forze di polizia e sicurezza. Non a caso, si è accettato facilmente di parlare di tortura per i fatti di Bolzaneto, ma la parola è accuratamente evitata ancora oggi per i fatti della Diaz. Scaricare sul giudice scelte incompiute a livello legislativo rimane ambiguo, non solo per gli spazi limitatissimi d’interpretazione della legge penale, ma perché le norme non sono fatte per i tempi migliori. La sfida delle istituzioni politiche e governative agli obblighi convenzionali, come dimostra l’inottemperanza o l’elusione delle sentenze della Corte Edu è il segnale del concreto pericolo di considerare la dignità umana un valore relativo, bilanciabile con altri interessi, quando lo Stato vuole raggiungere i suoi fini.

La Corte di Strasburgo ricorda invece che il valore è incomprimibile. Per questo il divieto di tortura e trattamenti unumani o degradanti è assoluto e deve essere reso effettivo, chiunque sia la vittima, amico o nemico, in ogni tempo e occasione, senza condizioni. “Whatever it takes”.

Enrico Zucca è sostituto procuratore generale di Genova. È stato pubblico ministero del processo per le torture alla scuola Diaz durante il G8 dell’estate 2001

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