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Sentenza stupefacente

Merito, contenuti e prospettive della decisione della Consulta sulla legge Fini-Giovanardi. Intervista al professor Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, estensore e primo firmatario dell’appello "Certamente Incostituzionale". "Va segnalata anche una qualche riluttanza dei giudici ad attivarsi, quando in gioco ci sono temi socialmente e politicamente controversi"

A due giorni dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte costituzionale, abbiamo chiesto al professor Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, di entrare nel merito, analizzando presente e futuro dell’ordinamento italiano in materia di sostanze stupefacenti.
 
Professore, qual è il significato del dispositivo della sentenza costituzionale sulla c.d. legge Fini-Giovanardi?
Conosciamo solo il dispositivo della sentenza, non ancora le motivazioni. E sappiamo che la Corte ha accertato la violazione dell’art. 77 della Costituzione, che disciplina la decretazione d’urgenza. La Corte ha censurato l’eccesso di potere consumato dal Governo (e dalla sua maggioranza) che, nel 2006, agganciò al decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino una riforma di sistema sulle tossicodipendenze. E, per portare a casa il risultato, usò la tecnica del maxiemendamento e del voto di fiducia: 23 articoli estranei alla materia oggetto del decreto in esame, non emendabili, approvati in una sola seduta, senza discussione, alla Camera come al Senato. E questo, costituzionalmente, non si può fare.
 
Si attendeva questo esito?
Le rispondo ricostruendo la dinamica degli eventi ora giunti al loro epilogo. Le questioni affrontate a Corte non sono piovute dal cielo. Esse ricalcano un atto di promovimento-pilota che si deve all’intuizione e alla sapienza giuridica di Luigi Saraceni, e al lavoro di lunga lena de La Società della Ragione, che da anni conduce una battaglia politica e culturale contro l’attuale legislazione proibizionista e punitiva in materia di tossicodipendenze. Su sollecitazione dei suoi dirigenti, Stefano Anastasia e Franco Corleone, sono stato l’estensore di un Appello, sottoscritto da oltre 130 tra giuristi e operatori del settore, a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale promossi a Corte. Quell’appello (che si può leggere nel sito www.societadellaragione.it) aveva un titolo inequivoco: Certamente incostituzionale. 
 
Dunque non aveva dubbi in merito all’esito del giudizio di costituzionalità?
Ero ragionevolmente certo del suo esito, perché le ragioni dell’incostituzionalità ora accertata erano già tutte iscritte nella pregressa giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d’urgenza e di conversione in legge dei decreti governativi. L’appello le metteva in fila. E invitava i giudici costituzionali ad essere, semplicemente, coerenti con se stessi.
 
Eppure il Governo, mediante l’Avvocatura dello Stato, ha deciso di intervenire a difesa della costituzionalità della legge.
È stata una scelta davvero infelice. Innanzitutto dal punto di vista giuridico, perché la prepotenza procedurale con cui si innestò una riforma di sistema su un decreto legge che si occupava d’altro integrava, con tutta evidenza, i vizi di costituzionalità che la Corte costituzionale denuncia da anni. Dal punto di vista politico, poi, l’attuale governo ha finito per fare da scudo umano a una scelta normativa di altro esecutivo, facendo proprio l’indirizzo politico di allora. Come se, in tema di governo del fenomeno delle tossicodipendenze, l’unica opzione possibile sia quella della massima repressione penale. Come dire che i Presidenti del Consiglio cambiano, ma i Giovanardi restano. 
 
Su quali ambiti la sentenza proietterà maggiormente i propri effetti?
Dal punto di vista ordinamentale, due su tutti: i livelli sanzionatori della legislazione in materia di tossicodipendenze; i livelli di sovraffollamento carcerario correlati alla violazione delle norme della Fini-Giovanardi.
 
Vediamo il primo, allora.
Sotto la scure della Corte sono cadute le norme che, equiparando droghe leggere e pesanti, inasprivano le pene (da 6 a 20 anni di detenzione), in forza di una presunzione di spaccio per chiunque detenesse una sostanza stupefacente oltre la soglia fissata da un decreto ministeriale. Rivivranno le norme penali precedenti, che la Fini-Giovanardi aveva abrogato, più miti quanto a misura delle sanzioni.
 
Quanto, invece, al problema del sovraffollamento carcerario?
La sentenza avrà un importante effetto deflattivo. Tanto per capirci: al 31 dicembre 2013 erano detenuti in carcere per violazione della Fini-Giovanardi ben 24.273 persone. In pratica, un detenuto su tre. Si tratta, cioè, di una delle principali cause normative dell’attuale endemico sovraffollamento carcerario, fatto oggetto di un drammatico messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica nell’ottobre scorso, peraltro non ancora discusso dalle Camere. Un sovraffollamento carcerario in ragione del quale l’Italia è stata condannata a Strasburgo, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, con l’obbligo di risolvere strutturalmente il problema entro la data del 28 maggio 2014. La sentenza ora pronunciata dalla Corte costituzionale contribuisce a questa soluzione.
 
In che senso?
Stime attendibili calcolano in 10.000 coloro che sono dietro le sbarre per violazione delle norme della Fini-Giovanardi ora accertate come incostituzionali. Sarà il giudice a ricalcolare la loro pena e, se interamente scontata, darà loro diritto alla libertà. O, se ne ricorreranno le condizioni, sarà il giudice ad ammetterli a pene alternative. Ma gli effetti della sentenza si produrranno anche sugli imputati a processo per violazione delle norme ora annullate: la riduzione della pena, infatti, accorcerà i relativi termini di custodia cautelare, con ulteriore abbassamento dell’attuale popolazione carceraria. 
 
Ma come è stato possibile che una legge illegittima dal punto di vista costituzionale abbia potuto produrre i propri effetti?
Lo Stato di diritto costituzionale si regge su un sistema di poteri e contropoteri: la Costituzione rigida esige il proprio rispetto da parte della legge parlamentare e degli atti aventi forza di legge del Governo. A garanzia della loro legalità opera il controllo preventivo del Capo dello Stato e quello successivo della Corte costituzionale. A garanzia della loro coerenza politica con la volontà della maggioranza popolare opera il possibile voto referendario abrogativo. Con la legge Fini-Giovanardi, due di questi tre meccanismi di controllo furono manomessi: l’esito di un referendum popolare (promosso e vinto dai radicali nel 1993, favorevole alla depenalizzazione del consumo individuale delle droghe leggere) e il controllo del Quirinale in sede di promulgazione della legge (perché, approvata pochi giorni prima dello scioglimento delle Camere e a ridosso dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici, diventava impossibile un eventuale rinvio presidenziale della legge alle Camere). E’ invece scattato il fusibile del sistema, rappresentato dal controllo di costituzionalità della legge.
 
Ci sono voluti però otto anni…
Questo è vero. E segnala una qualche riluttanza dei giudici ad attivare il meccanismo, quando in gioco ci sono temi socialmente e politicamente controversi. Quasi che, anche nella magistratura, esista una diffusa vocazione al quieto vivere, che è l’anticamera di un costituzionalismo rinunciatario. Resta – e neanche tanto sullo sfondo – il dato di un Parlamento che, in tutti questi anni, ha ignorato la necessità (anche costituzionale) di rimettere mano a un quadro normativo “carcerogeno” nei suoi effetti quantitativi e del tutto inadeguato al problema: se c’è un posto in cui è inutile tenere un tossico, quello è il carcere, da cui non si può uscire non più tossicodipendenti. Peraltro, in forza dell’assunto secondo cui «la droga è droga», la Fini-Giovanardi ha affibbiato lo stigma di “drogato” indiscriminatamente, senza distinzione tra piccolo consumatore occasionale e grande spacciatore, tra consumo dei derivati della cannabis (magari a scopo terapeutico) e commercio di eroina o cocaina.
 
Serve, dunque, una svolta sulle politiche delle droghe?
A mio avviso, certamente. Oggi, dietro la faccia feroce della repressione penale, assistiamo a una generalizzata liberalizzazione di tutte le sostanze stupefacenti, disponibili ovunque nel mercato clandestino. E’ necessario rovesciare l’attuale paradigma legislativo, favorendo una progressiva legalizzazione delle droghe leggere: ne guadagneremmo tutti, in termini sanitari, di ordine pubblico, di capacità di governo di un diffuso fenomeno sociale. Soprattutto, contribuiremmo ad abbattere i profitti del narcotraffico, assicurati proprio da un approccio proibizionista al problema della tossicodipendenza.

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