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Diritti / Approfondimento

Le discriminazioni nell’accesso alla protezione temporanea per chi fugge dall’Ucraina

Profughi ucraini alla stazione di Varsavia © Grand Warszawski

L’Asgi denuncia come l’attuazione da parte dell’Italia della direttiva europea per facilitare l’accoglienza dei profughi abbia escluso categorie vulnerabili come le persone provenienti da Paesi terzi con permesso di soggiorno non permanente o prive di documenti. La scheda a cura dell’associazione

La decisione del governo italiano di dare applicazione anche nel nostro Paese alla Direttiva europea 2001/55 che garantisce l’accesso alla protezione temporanea alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina è sicuramente positiva. Una buona notizia, a prima vista, ma non per tutti: molti stranieri residenti nel Paese al momento dell’invasione russa, infatti, sono stati esclusi dal provvedimento. Una “discriminazione ingiustificata” che il governo italiano sta mettendo in atto sebbene la facoltà di non escludere nessuno. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) sulle modalità con cui l’Italia sta attuando la decisione 382 del Consiglio europeo del 4 marzo, che ha garantito protezione temporanea alle persone sfollate dall’Ucraina.

Si tratta di un istituto introdotto con la Direttiva 55 della Comunità europea nel 2001, subito dopo i conflitti in ex Jugoslavia e Kosovo: una procedura di carattere eccezionale, finalizzata a gestire situazioni di arrivi molto numerosi e ravvicinati di sfollati, pensata per far fronte a un “afflusso massiccio di sfollati” provenienti da un singolo Paese o zona geografica con lo scopo di garantire una “tutela immediata e temporanea” alle persone in fuga e allo stesso tempo evitare la paralisi delle procedure dei sistemi d’asilo dei singoli Stati. Uno strumento istituito più di vent’anni fa ma che, sottolinea Asgi, non era mai stato attivato prima “sebbene in questi anni l’Europa sia stata oggetto di importanti flussi migratori forzati a seguito di crisi internazionali; si pensi ai casi di Libia, Siria e Afghanistan”.

In Italia la decisione del Consiglio è stata recepita con un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri approvato il 28 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile. “Pur nell’evidente importanza dell’attuazione di questo strumento di rapida reazione a una situazione di emergenza, non possiamo non evidenziare i gravi limiti della sua attuazione in Italia”, scrive l’Asgi. Il più importante, spiega ad Altreconomia l’avvocata Nazzarena Zorzella, “è avere escluso dal provvedimento i cittadini di Paesi terzi che vivevano regolarmente in Ucraina ma non avevano un permesso di soggiorno permanente”.

Il decreto (così come previsto dalla decisione del Consiglio Ue) riconosce il diritto a chiedere protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti nel Paese prima del 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione russa; ai titolari di protezione internazionale o nazionale equivalente, per i quali, quindi, è già stato riconosciuto lo status di rifugiato, e rispettivi familiari. Un’ulteriore categoria di persone che possono chiedere la protezione temporanea sono i titolari di permesso di soggiorno permanente che si trovavano in Ucraina prima dello scoppio del conflitto ma non possono tornare in sicurezza nel proprio Paese d’origine. In Italia, queste persone possono lavorare e studiare, hanno diritto all’accoglienza nei centri oppure, qualora si siano sistemati in alloggi privati, possono beneficiare di un contributo di 300 euro per persona (150 per ciascun minore) per un massimo di tre mesi, hanno diritto all’assistenza sanitaria, al ricongiungimento familiare a condizioni agevolate.

Con il Dpcm del 28 marzo il governo italiano ha invece deciso di non riconoscere la protezione temporanea alle persone che erano fuggite dall’Ucraina prima del 24 febbraio per l’acuirsi delle tensioni, che si trovavano sul territorio dell’Unione europea (ad esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data che però, a causa del conflitto armato, non hanno potuto rientrare.

Il principale fattore di discriminazione per Asgi è però soprattutto l’esclusione dai meccanismi della protezione temporanea dei cittadini stranieri che si trovavano in Ucraina con un permesso di soggiorno non permanente. Un particolare non da poco perché “secondo la normativa di Kiev le categorie che possono acquisirne uno permanente sono limitate”, spiega Zorzella. Tra queste rientrano i professionisti scientifici e culturali la cui immigrazione risponde agli interessi dell’Ucraina, i lavoratori altamente qualificati, le persone che hanno investito nell’economia ucraina almeno centomila dollari, e infine genitori, coniugi e figli di cittadini ucraini. Restano invece esclusi tutti i lavoratori con permessi non permanenti, gli studenti universitari con i permessi legati alla durata dei corsi di laurea, i richiedenti asilo. “È grave e ingiusto che l’Italia abbia escluso da questa possibilità persone che vivevano da anni in Ucraina nonostante la Direttiva 2001/55, l’ultima decisione del Consiglio dell’Ue e la normativa costituzionale e ordinaria nazionale diano all’Italia la facoltà di estendere le categorie da proteggere”, sottolinea Zorzella.

Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati (Ecre), infatti, evidenzia come diversi Paesi europei -tra cui Germania, Spagna, Paesi Bassi e Lussemburgo- abbiano dato attuazione a quanto previsto ai punti 13 e 14 della decisione del 4 marzo dove si legge che “gli Stati membri possono estendere la protezione temporanea” ad altri cittadini di Paesi terzi che “si trovavano in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro” e che “possono ammettere ulteriori categorie di sfollati” qualora lo siano per “le stesse ragioni e dal medesimo Paese”. Per l’Asgi quella dell’Unione europea e del governo italiano è “una scelta etnocentrica” che crea discriminazione tra persone sulla base della nazionalità “nonostante si trovino nella medesima e drammatica situazione”.

Le persone che restano escluse da quella temporanea possono però chiedere altri tipi di protezione. “Per chi vuole fermarsi in Italia suggeriamo di valutare l’applicazione della normativa italiana sull’immigrazione chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o, in alternativa, di quella speciale -spiega Nazzarena Zorzella-. È stata però fatta poca informazione su questo aspetto e il rischio è che non tutti gli aventi diritto ne vengano a conoscenza”.

Un altro elemento di critica sottolineato dall’Asgi in relazione all’attuazione italiana della decisione del Consiglio Ue riguarda la possibilità per i cittadini ucraini e per quelli stranieri che hanno già la protezione temporanea di avanzare anche domanda per quella internazionale. La direttiva 55 del 2001 afferma solo che i due status non sono cumulabili. Una scelta comprensibile per l’Asgi, “in quanto lo status di richiedente asilo protegge già la persona dal rischio di rimpatrio, in modo analogo alla protezione temporanea, e anzi è una protezione più duratura, non legata alla contingenza eccezionale sottesa alla protezione temporanea”. Anche il Dpcm italiano contempla questa possibilità ma stabilisce che l’esame della domanda d’asilo sia differito al termine del periodo di durata della protezione temporanea, che al momento è valida fino al 4 marzo 2023.

“Questo differimento è in contrasto con la direttiva 55 del 2001 che non dà la facoltà agli Stati membri di rimandare questa decisione, ma si preoccupa solo di chiarire che i due status non sono cumulabili -sottolinea l’avvocata Zorzella-. Al momento non è possibile sapere quanti sfollati decideranno di chiedere protezione internazionale e quindi in che misura questa restrizione costituirà un problema. Lo sapremo meglio nei prossimi mesi quando capiremo più concretamente cosa accadrà”. Intanto, conclude Zorzella, “mi auguro che l’Europa faccia tesoro di questa esperienza affinando uno strumento che ha permesso un’immediata protezione all’emergenza in Ucraina e che potrebbe essere utile per altre emergenze che purtroppo arriveranno”.

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