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Altre Economie / Varie

La nuova etichetta europea

Come sono cambiate le informazioni sui prodotti alimentari, con il rischio di favorire i marchi privati della grande distribuzione organizzata. Dopo le pressioni dal basso, però, Carrefour ed Esselunga hanno deciso di lasciare sulle etichette l’indicazione dello stabilimento di produzione, come già aveva scelto di fare Conad (interpellata da Ae)

Tratto da Altreconomia 168 — Febbraio 2015

La parola d’ordine delle nuove etichette per i generi alimentari è la trasparenza. Quelle redatte in base al regolamento comunitario 1169 del 2011, in vigore dal 13 dicembre 2014, sono infatti più grandi nel formato e più ricche d’informazioni, andando ad evidenziare -tra l’altro- la presenza di possibili allergeni (vedi box). Risalta, perciò, un’assenza: quando l’azienda che distribuisce un prodotto è diversa da quella che l’ha confezionato, non sarà obbligata a menzionare il nome di quest’ultima. Questa modifica pare tagliata su misura  per un settore importante del mercato, che non risponde al nome di un’azienda, ma a una categoria di prodotto, quello conosciuto come private label. Si tratta dei marchi commerciali della grande distribuzione organizzata, che affidano la produzione a terzi, e secondo i dati di Federalimentare vale in Italia il 18 per cento del mercato. Secondo l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare e fondatore di “Gift”, www.greatitalianfoodtrade.com,  “le nuove regole europee potrebbero favorire la grande distribuzione europea che opera nel nostro Paese e i grandi marchi italiani posseduti da multinazionali estere, che possono decidere di delocalizzare la produzione al di fuori dei confini italiani, con danno per le nostre imprese.  Secondo gli studi di Rabobank, un’istituzione finanziaria olandese specializzata nel settore agro-industriale (in una ricerca datata aprile 2011 e intitolata “Private label vs. Brands”, ndr) -osserva il giurista-  in Europa si prevede un aumento dei ‘private label’ dall’attuale 25%  al 50% del mercato entro il 2025. Con la conseguenza che il ‘consumatore di domani’ rischierà di non trovare più sugli scaffali una molteplicità di marchi minori”.
I principali operatori “europei” presenti anche in Italia sono Auchan, Carrefour e Lidl.
Dongo segnala anche la possibilità che “a beneficiare delle nuove leggi possano essere i cosiddetti prodotti ‘Italian sounding’, cioè quegli alimenti che hanno solo una ‘parvenza italiana’”.
E, infine, introduce anche un elemento relativo alla sicurezza: “La sede dello stabilimento identifica le matrici culturali di un cibo, e caratterizza il valore del lavoro di quel territorio. Ma conoscere l’impresa produttrice offre anche una garanzia dal punto di vista alimentare, in quanto, nel caso di eventuali lotti avariati, il ritiro della merce dai punti vendita può avvenire in maniera molto più rapida”.

Giovanni Firullo
è responsabile del controllo e della qualità di Puma Conserve, un’azienda di Bisceglie (BAT). L’azienda pugliese è uno di quei terzisti il cui nome rischia di scomparire dalle etichette. Fa parte, infatti, di in un consorzio di produttori ortofrutticoli che sotto il marchio “Terre D’Italia” vende prodotti tipici delle Regioni italiane presso i supermercati della multinazionale francese Carrefour: “La norma sulla non obbligatorietà a indicare in etichetta l’azienda produttrice potrebbe danneggiarci -spiega-. Carrefour potrebbe decidere di applicare le nuove leggi Ue e togliere la sede del nostro stabilimento. Per un’impresa come la nostra, a produzione semi-artigianale e rigorosamente ‘Made in Italy’ la visibilità è importante. Tutte le materie prime che utilizziamo sono fresche, del territorio pugliese, e per noi questo è un valore aggiunto che il consumatore deve conoscere”.
Tra i soggetti che hanno pubblicamente preso posizione contro il regolamento Ue entrato in vigore a metà dicembre c’è anche Conad, che ha acquistato una pagina su diversi quotidiani per spiegare che la nuova disposizione di legge “sottraendo l’origine e il nome del produttore, indebolisce il presidio del prodotto ‘Made in Italy’ e la qualità che il mondo ci invidia”. Secondo il direttore Marketing e Comunicazione di Conad, Giuseppe Zuliani, “la mancata tutela riguarda tanto la capacità manifatturiera italiana quanto l’utilizzo di materie prime eccellenti”.
Conad promette -dalla pubblicità- di non “indebolire un rapporto fiduciario consolidato negli anni”, impegnandosi in futuro a indicare gli stabilimenti di produzione dei prodotti distribuiti con i proprio quattro marchi commerciali.

“A mio avviso il regolamento 1169/11 favorisce la multinazionali europee presenti in Italia, in quanto lascia aperta la porta alla delocalizzazione degli stabilimenti di produzione” ribadisce Zuliani, secondo cui “si è persa la madre di tutte le battaglie in Europa, ovvero quella di tutelare la capacità produttiva italiana, che è un’arte che tutto il mondo ci invidia e che è legata a lavorazioni artigianali e tradizioni”.

Roberto Martini, responsabile della Direzione Assicurazione Qualità e Ricerca & Sviluppo della nota azienda alimentare Colussi, che lavora sia con il proprio marchio sia con quello di Esselunga, analizza il possibile impatto della nuova normativa dal dicembre 2011: “Da subito ci siamo attivati per comprendere le nuove norme e adeguarci. La mole di lavoro è stata notevole, poiché circa mille prodotti necessitavano una revisione dell’etichetta, con un  impatto economico molto oneroso di due milioni di euro. È vero che oggi le etichette forniscono maggiori informazioni al consumatore -prosegue Martini-, ma l’aspetto negativo è che in ambito europeo restano sul tavolo questioni aperte, prima fra tutte il tema dell’origine degli alimenti trasformati, sulle quali si attendono le modalità applicative da parte della Commissione. Siamo in attesa di avere chiarimenti anche su atti delegati riguardanti altre indicazioni in etichetta che al momento sono volontarie, come le informazioni sull’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani”.
“Insieme alla nostra associazione di categoria abbiamo tentato di sensibilizzare le istituzioni a favore dell’obbligatorietà a menzionare in etichetta lo stabilimento di produzione -aggiunge il responsabile di Colussi Spa-: la nostra azienda ha comunque deciso di riportare tutti gli indirizzi delle aziende produttrici relativi ai prodotti a nostro marchio. Quando invece i prodotti sono realizzati a marchio del cliente, lasciamo libera la scelta”.

A evidenziare le difficoltà delle aziende del settore a “stare al passo” con le nuove regole comunitarie è Paolo Patruno, responsabile Affari europei e informazione al consumatore di Federalimentare (l’associazione di categoria, affiliata a Confindustria), che auspica “un’accelerazione da parte della Commissione europea nell’iter che fornisce i chiarimenti interpretativi chiesti dai singoli Stati membri su un regolamento molto complesso, il cui effetto non deve essere la frammentazione del mercato ma l’armonizzazione delle legislazioni dei 28 Paesi dell’Ue in materia di etichettatura degli alimenti. Ritengo che il regolamento 1169/11 fosse necessario per fornire maggiori informazioni ai consumatori europei e fare in modo che tutte le aziende dell’Ue possano vendere i propri prodotti con le stesse regole -spiega Patruno-. Tuttavia, spero che i differenti approcci interpretativi delle norme non portino a derive nazionalistiche, producendo distorsioni delle leggi comunitarie e, quindi, complicazioni”. Patruno sottolinea inoltre come “la successione di più governi italiani negli ultimi anni non ha consentito ai tecnici del ministero dello Sviluppo economico, che in questi anni hanno lavorato per uniformare le leggi italiane a quelle europee, in vista dell’applicazione del regolamento 1169/11, di ottenere uno strumento legislativo adatto per una revisione efficace delle nostre norme sull’etichettatura”. La conseguenza è che oggi la legge comunitaria prevale su quella italiana, e si rilevano delle lacune. “Non credo, però, che oggi la soluzione sia notificare alla Commissione europea il ripristino del decreto italiano 109/1992, che prevedeva ad esempio l’obbligo di indicare l’azienda produttrice in etichetta, su base nazionale, perché significherebbe auto-vincolare l’Italia a un’anomalia. Gli alimenti prodotti e venduti nel nostro Paese avrebbero l’indicazione della sede di produzione, ma cibi e bevande prodotti e confezionati in altri Stati europei e venduti in Italia o all’estero non sarebbero obbligati a indicare la sede dello stabilimento -conclude il rappresentante di Federalimentare-. La richiesta dell’obbligatorietà a menzionare in etichetta lo stabilimento dell’azienda produttrice deve allora essere proposta e caldeggiata a Bruxelles, con l’obiettivo che diventi una regola comune a tutto il mercato europeo”. —

Miniguida al cambiamento: ecco le novità
La “nuova etichetta europea” per cibi e bevande è arrivata il 13 dicembre 2014, quando è entrato in vigore il regolamento comunitario 1169/11, nato allo scopo di fornire al consumatore le informazioni necessarie per scegliere un prodotto in maniera consapevole, garantire cibi sicuri e armonizzare le legislazioni dei singoli Paesi. Le nuove disposizioni impongono un’etichetta con un formato più grande e ben visibile, l’indicazione di sostanze che possono dare origine ad allergie e una tabella nutrizionale, oggi volontaria ma obbligatoria dal 2016.

Tra gli elementi obbligatori, vi è l’indicazione del nome e della sede dell’operatore responsabile, cioè di chi mette in commercio il prodotto, mentre l’origine geografica (intesa come luogo di ultima trasformazione) dello stesso è facoltativa, con l’eccezione di casi specifici, regolati da apposite normative, come nel caso dell’ortofrutta, dei prodotti ittici freschi, delle uova e di alcuni tipi di carne. L’obbligo a indicare l’origine delle materie prime scatta quando l’omissione di tale dato potrebbe risultare ingannevole per il consumatore. Opzionale è invece l’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime per la generalità dei prodotti, fatte salve alcune categorie specifiche, come gli olii vergini di oliva e il miele, per cui vige l’obbligatorietà.

Un’altra novità introdotta dal regolamento 1169/11 è l’obbligo a indicare la diversa provenienza dell’ingrediente primario rispetto all’origine (cioè al luogo di trasformazione) del prodotto. Si tratta però di una norma sulla quale non sono ancora chiari i tempi e le modalità di applicazione. Passi avanti sono stati compiuti sul fronte della “tracciabilità” delle carni, in quanto è stato esteso l’obbligo di indicare i Paesi di nascita, allevamento e macellazione alle carni delle specie suina, ovina e caprina, avicola, precedentemente previsto solo per la carne bovina. Per carni, pesci e preparazioni a base di carne, dovrà essere indicata la data in cui sono stati congelati. Sarà anche obbligatorio specificare il tipo di olio usato tra gli ingredienti: olio di girasole, di mais o di palma, e così via. Un vincolo che renderà visibile la presenza dell’olio di palma: presente nella maggior parte dei prodotti da forno (biscotti, merendine, snack), è ritenuto fonte di un vasto ma controverso business, per l’impatto negativo sul piano ambientale e per ragioni etiche legate allo sfruttamento delle terre nei Paesi in via di Sviluppo.
 

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