Interni
I fondamenti dell’istruzione familiare
Una serie di circolari ministeriali cercano di disciplinare la materia, con poca chiarezza: il rischio è che l’una contraddica l’altra —
La scuola parentale o familiare è riconosciuta dalla legge italiana. Pochi lo sanno, ma le fondamenta della legittimità di un’educazione fatta da mamma e papà stanno nell’articolo 30 della Costituzione: “È dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Il decreto legislativo 297/94 al comma 2 dell’articolo 111 disciplina la questione: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”. L’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 76 del 2005 riprende il testo precedente, aggiungendo nella parte finale relativa all’autorità “che provvede agli opportuni controlli”. Ispezioni che, secondo quando testimoniano alcuni genitori, sono fatte dalle assistenti sociali, spesso nemmeno informate sull’opportunità della scuola parentale. Una serie di circolari ministeriali (93/2005; 74/2006) stabilisce che la dichiarazione di voler avvalersi dell’istruzione famigliare “va rinnovata di anno in anno”. Sul tema dell’esame vi sono invece note e circolari ministeriali, tra loro contradditorie.
La comunicazione 777 del 31 gennaio 2006 spiega: “L’obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell’istruzione paterna”. La circolare 74, nel tentativo di fare maggiore chiarezza, rimandando alla nota 777 precisa: “Gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l’obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l’intero periodo di permanenza all’interno dell’istituzione privata”. Ancora, la circolare ministeriale 32 del 14 marzo 2008 ribadisce che “gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del decreto 76/2005 a sottoporsi ogni anno ad esami di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all’anno di corso per la quale sono istruiti”. Sul sito www.controscuola.it è possibile scaricare anche un fac-simile di comunicazione da trasmettere al dirigente. Va anche detto che scrivere al ministero dell’Istruzione per avere delucidazione in merito serve a poco. La nostra e-mail, inviata il 2 luglio, è rimasta senza risposta. —