Economia / Approfondimento
Mondadori compra De Agostini Scuola. L’editoria scolastica è un mercato per pochi
In estate Mondadori ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di De Agostini Scuola Spa. Sulla vendita deve esprimersi l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in caso positivo, “chiuderebbe” un comparto già dominato da pochi gruppi editoriali. Il caso della “clausola di gradimento”
Il mercato dell’editoria scolastica italiana è concentrato in poche mani. Presto potrebbe esserlo ancora di più. Quest’estate, infatti, la Arnoldo Mondadori Editore Spa ha sottoscritto con De Agostini Editore il contratto per l’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola Spa, la società del gruppo editoriale attiva nel settore dei libri destinati alla scuola. L’operazione deve essere autorizzata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust): se il parere sarà positivo, Mondadori diventerà la principale casa editrice operante nell’editoria scolastica. Il mercato, secondo i dati dell’Associazione italiana editori (Aie), nel 2019 ha raggiunto il valore di 769 milioni di euro: è quasi un terzo dei tre miliardi di euro del comparto editoriale complessivo.
Mondadori e De Agostini sono già due dei quattro principali operatori che controllano il settore dei testi scolastici, oltre a Zanichelli e Pearson Italia. Secondo i dati resi disponibili dall’Antitrust -che nel dicembre 2020 aveva ricostruito la filiera chiusa del mercato- nel 2018 il peso del contributo di Mondadori al settore era stato pari al 25,41% per le scuole di primo grado e del 21,38% per quelle di secondo. Il gruppo lavora con le due controllate Mondadori Education Spa e Rizzoli Education Spa che nel 2019 hanno realizzato, rispettivamente, un fatturato pari a 81,7 e 83,1 milioni di euro. Sempre nel 2018 invece De Agostini occupava il 16% del settore per le scuole di primo grado e del 9,73% per quelle di secondo.
L’acquisizione operata da Mondadori chiuderebbe ulteriormente il cerchio. L’entità della transazione, definita sulla base del valore di De Agostini Scuola, è pari a 157,5 milioni di euro. Nel 2020 De Agostini Scuola ha conseguito ricavi per 71 milioni di euro con un utile pari a 12 milioni di euro. Nella relazione sulla gestione si legge che nell’anno in cui è scoppiata l’emergenza sanitaria il gruppo “ha risposto efficacemente al nuovo ed eccezionale contesto” determinato dal Covid-19 raggiungendo il 16,9% di quota di mercato nella scuola secondaria di primo grado (in leggero aumento rispetto al 2018).
Nel bilancio si fa riferimento al procedimento istruttorio su presunti comportamenti anti-concorrenziali avviato nel dicembre 2020 dall’Antitrust ed esteso anche nei confronti di Mondadori Education Spa, Pearson Italia e Zanichelli. L’istruttoria aveva come oggetto l’utilizzo della “clausola di gradimento”: questa attribuisce all’editore la facoltà di autorizzare o meno i promotori editoriali (le figure che presentano i libri direttamente ai docenti che poi li adottano per gli studenti) a pubblicizzare i testi anche per una casa editrice diversa rispetto a quella con cui è stato stipulato il contratto. Secondo l’Antitrust, si tratterebbe di una forma di “restrizione verticale” che dà all’editore la capacità di limitare l’azione del promotore producendo effetti escludenti sul mercato e limitando la concorrenza, come avevamo ricostruito sul numero di febbraio 2021 di Altreconomia. Inoltre, sempre secondo l’Autorità, la “clausola di gradimento” comporterebbe una violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) che vieta pratiche concordate incidenti sul commercio tra Paesi dell’Ue e che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza.
Nel bollettino del 28 giugno 2021, l’Antitrust ha reso noti gli aggiornamenti sull’istruttoria, pubblicando la proposta di “impegni” presentata dai quattro gruppi editoriali: questi -previsti dall’articolo 14 ter della legge 287/90 sulle norme per la tutela della concorrenza e del mercato- sono avanzati da un’impresa oggetto dell’istruttoria per fare venire meno i profili anticoncorrenziali. L’Autorità può renderli obbligatori e chiudere il procedimento senza accertarne l’infrazione.
De Agostini Scuola ha presentato l’impegno a rinunciare a esercitare il diritto di autorizzare preventivamente il promotore editoriale ad assumere un ulteriore incarico con un altro editore. La rinuncia è valida fino al 30 giugno 2026 e riguarda tutti i rapporti contrattuali tra De Agostini Scuola e i propri promotori. Mondadori Education Spa si impegna a rinunciare alla “clausola di gradimento” presente nei contratti vigenti e in quelli che saranno sottoscritti, fino al 31 maggio 2026. Si impegna, inoltre, a rinunciare al diritto di ricevere, da parte del promotore, l’informativa relativa all’esistenza di “rapporti di promozione editoriale, agenzia e concessione editoriale” con editori concorrenti. Pearson Italia si impegna a rinunciare alla “clausola di gradimento” e di esclusiva, verso tutti gli agenti della scuola secondaria, fino al 30 giugno 2026.
Lo stesso bollettino rende noti anche gli “impegni” dell’Associazione italiana editori e dell’Associazione nazionale agenti rappresentanti editoriali (Anarpe) cui il procedimento era stato esteso lo scorso febbraio. In questo caso, a essere sottoposto all’analisi dell’Antitrust è stato l’accordo economico collettivo, sottoscritto dalle stesse associazioni nell’ottobre 1988 e rinnovato nel novembre 2017, il quale prevede che “salvo patto contrario […] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l’incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più proponenti che siano in concorrenza tra di loro”. Secondo il garante, tale clausola inserita in accordi “sottoscritti per decisione” da Aie e Anarpe “è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori” secondo un modello che può restringere la concorrenza.
Aie e Anarpe hanno presentato l’impegno a sopprimere dall’accordo economico collettivo il divieto di concorrenza del promotore editoriale (art. 2, comma 1) attraverso l’introduzione di un “addendum esplicativo”, e non reintrodurlo in un eventuale nuovo accordo collettivo.
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