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La tangente, sfacciata e confusa

“Cambiano le pratiche, cambiano le leggi, ma il fenomeno è ancora imponente”, spiega il sostituto procuratore Walter Mapelli

Tratto da Altreconomia 144 — Dicembre 2012

Walter Mapelli è sostituto procuratore di Monza. Il riciclaggio dei fondi Imi-Sir ed il “caso Penati” rappresentano una piccola parte delle inchieste che ha condotto. Lo incontriamo al terzo piano del Palazzo di giustizia di piazza Garibaldi. Lo facciamo a poca distanza dall’approvazione definitiva del ddl anti-corruzione messo a punto dal governo Monti in attuazione del trattato europeo di Strasburgo sulla corruzione, datato gennaio 1999. In un contesto in cui, nonostante tutto, secondo lo stesso Mapelli, “i corrotti non sono stati allontanati, specialmente dalla Pubblica amministrazione centrale”.

Dottor Mapelli, vent’anni dopo Tangentopoli com’è cambiata la corruzione?
La pratica della corruzione è diventata più sfacciata. Vent’anni fa era un patto occulto e riservato di cui non rimaneva traccia, oggi rimane un patto occulto però le tracce sono molto più numerose. Se prima era la mazzetta tradizionale, quella che passava, in denaro, e per denaro contante, e con diretto riferimento a un provvedimento amministrativo di cui il corruttore aveva bisogno dal corrotto, oggi assistiamo a forme di corruzione più intriganti, più pervasive.
Non si tratta più in prevalenza di denaro contante ma sono le altre utilità che possono essere dei viaggi premio, vacanze, automobili, serate, ad essere cresciuti e di molto; anche il denaro è denaro che normalmente gira in chiaro, cioè a fronte di una supposta prestazione, quindi sotto forma di consulenza. La vicinanza tra corruttore e corrotto è aumentata.
Se prima era molto più frequente lo scambio “provvedimento contro denaro”, dopodiché ognuno dei due andava per la sua strada, oggi direi che corruttore e corrotto fanno insieme almeno una parte del loro viaggio. Cioè mantengono relazioni, così diventa sempre più difficile dimostrare che quel pagamento del corruttore a favore del corrotto è servito per comprare quel determinato provvedimento.

 

Qual è stata invece l’evoluzione delle forme di contrasto?
Rispetto alla custodia cautelare si privilegiano altri mezzi di contrasto, come quelli patrimoniali: l’unico grande elemento di novità normativo nonché strumenti di grande efficacia. Mi riferisco alla possibilità di sequestro dei beni o del denaro per equivalente nell’ambito delle disponibilità del patrimonio del corrotto/corruttore, senza necessità, come invece un tempo, di individuare esattamente il denaro di origine criminale. Ma mi riferisco anche alla responsabilità amministrativa dell’ente per gli illeciti dipendenti da reato, che fissa la responsabilità anche della società per l’attività corruttiva esercitata dall’amministratore della stessa, con la possibilità di sequestrare e confiscare il profitto societario ottenuto tramite corruzione. 

Ne “La democrazia dei corrotti” (Bur, 2012) si fa riferimento a tre fattori “moltiplicativi” della corruzione, quali sono?
Rispetto al passato la società è diventata molto più liquida e quindi molto più confusa. La confusione è un tratto che ha investito anche il settore criminale. Il primo fattore è la confusione dei ruoli. Pensiamo al passato: Citaristi (Severino, 74 avvisi di garanzia ricevuti nel ’92, condannato a 16 anni per finanziamento illecito e corruzione, ndr), grande tesoriere della Democrazia cristiana, era una persona che aveva un ruolo ben preciso: tesoriere e parlamentare, fine. Oggi, se uno guarda alcuni tesorieri d’assalto, vede che questi hanno tutta un’altra serie di attività. Coordinatore locale o nazionale del proprio partito, imprenditore, soggetto istituzionale, membro di una società partecipata. Essendo sfumato il ruolo, e svolgendo più funzioni, si moltiplicano le occasioni di corruzione. Non solo: per chi poi è chiamato a investigare su quel che la persona ha fatto, si complica la qualificazione giuridica del fatto, perché occorre prima chiedersi rispetto ad una determinata vicenda quale ruolo, in quel momento, ricopriva il soggetto denunciato o scoperto. Poi vi è la confusione delle leggi. Ricordo che abbiamo avuto un ministero per la “semplificazione normativa”, che è la certificazione che le norme sono troppe, confuse e contraddittorie. Il che moltiplica occasioni di corruzione, con riferimento anche alla frammentazione dei poteri decisionali. Il terzo fattore moltiplicatore è certamente la confusione dell’economia. Rispetto a vent’anni fa, l’infiltrazione criminale nell’economia legale, ossia l’investimento di capitali illeciti da parte delle associazioni di stampo mafioso in attività legali, è aumentata a dismisura e “l’attitudine” del criminale comune organizzato a delinquere accresce la disponibilità a corrompere.

Che rapporto esiste tra un alto livello di corruzione praticata e un basso livello di corruzione denunciata?
Trattandosi di un patto occulto, senza testimoni, o uno tra corrotto e corruttore decide di parlare, oppure, per qualche accidente, le forze dell’ordine e la magistratura vengono a conoscenza di un fatto di corruzione. In fase di recessione dell’economia aumentano il numero di fallimenti, e quindi aumenta anche il numero degli accertamenti che vengono fatti sulla destinazione di alcune somme all’interno di società che sono fallite, portando poi a scoprire fenomeni di corruzione che altrimenti non sarebbero stati rivelati.

Infrastrutture e grandi opere. Lei scrive che “il ricorso a capitali privati crea meccanismi ibridi discutibili”, e che l’ingresso dei privati contribuisce “a far alzare all’istante il rischio di corruzione”.
La grande corruzione c’è dove ci sono soldi pubblici. Adesso e in un prossimo futuro quali sono i settori a grande impatto finanziario pubblico? L’energia alternativa, le infrastrutture e la bonifica delle aree dismesse. Oggi il soggetto pubblico ha difficoltà di finanziamento e dunque collabora con il privato. Che cosa chiede il privato in cambio per realizzare un’infrastruttura? Il privato entra per conseguire un profitto: il problema è la misura di questo profitto. Anche qui c’è un problema di confusione: una volta c’era la “stazione appaltante” -l’ente pubblico- e i privati, che in concorso tra loro, partecipavano alla gara. Ora, se il privato sta, da una parte, nella stazione appaltante e, dall’altra, nel potenziale soggetto appaltatore, il conflitto d’interessi ne esce amplificato. Non si sa più chi decide cosa, perché siamo tutti insieme alla stessa tavola. E siamo tutti dalla stessa parte del tavolo, non più uno dinanzi all’altro.

Quanto “pesa” la corruzione sulle spalle del Paese?
Il punto è che per tutti i fenomeni sommersi e occulti non c’è un’esatta misurazione, vi sono delle stime. Dire che la corruzione costa 60 miliardi di euro l’anno, 40 o 50, è tirare un numero a caso: ciascuno ha una sua concezione della corruzione. La corruzione in senso penale -disciplinata agli articoli del codice che vanno dal 317 al 321- abbraccia un certo campo, il finanziamento illecito non è una corruzione in senso tecnico ma entra comunque nell’ambito di un rapporto deviato tra il pubblico e il privato, gli sprechi non sono tecnicamente un fenomeno di corruzione ma entrano in un discorso più generale di inefficienza del pubblico.
Così il peculato, la turbativa d’asta, la malversazione, le frodi sono reati contro la pubblica amministrazione ma non sono fatti corruttivi in senso stretto. Molto dipende dalla prospettiva.

Quali sono i principali ostacoli al contrasto della corruzione?
Si continua a dire che la corruzione genera un pericolo per lo Stato e per l’economia e poi -ancora oggi- si punisce la corruzione in modo meno grave del furto pluriaggravato. È più grave il furto al supermercato -“aggravato” dalla rottura della confezione- o la corruzione milionaria del pubblico ufficiale incaricato di valutare un’offerta in un’appalto? Dopodiché bisogna pensare che sono passati ottant’anni dall’entrata in vigore delle norme di contrasto, ovvero il Codice penale Rocco di epoca fascista. Allora l’Italia era un Paese pre-industriale, i reati contro la Pubblica amministrazione erano poco significativi e ciò che il legislatore si preoccupava perlopiù di contrastare era il danno d’immagine a questa. Tant’è vero che il millantato credito -qualcuno che finge di potersi comprare il favore del pubblico ufficiale- è punito più gravemente di alcune forme di corruzione, ancora oggi.

Come giudica la nuova legge anticorruzione (190/2012)?
Il provvedimento non cambia la struttura del reato, quindi non lo rende più conforme alle esigenze. Inoltre, vorrei ricordare che siamo il Paese che distingue pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, pubblico dipendente, pubblico impiegato, e che a queste qualifiche corrispondono reati di corruzione puniti più o meno severamente. Ad esempio: la corruzione dell’incaricato di pubblico servizio (come un agente di riscossione, ndr) non consente le intercettazioni telefoniche, le possibilità di arresto sono minori. Quindi se non si mette in campo un’opera di semplificazione i guai e le inefficienze continueranno tranquillamente a riproporsi. La riforma è assolutamente inadeguata a risolvere i nodi della corruzione.

È favorevole ad un riforma in materia di falso in bilancio, dato che i fondi neri possono essere serbatoio per tangenti?
Senza dubbio. Però in Italia ci sono 4 milioni e 100mila imprese operative. Di queste, quelle con obbligo di bilancio -quindi quelle che lo possono falsificare- non arrivano alle 100mila. Le altre 4 milioni? Prima dovremmo fargli fare un bilancio e poi pensare di guardarci dentro. È vero che le 100mila di prima producono il 30% del Pil, ma il restante 70% è in capo ad imprese che non hanno nemmeno l’obbligo del bilancio. È evidente che il falso in bilancio vada riformato, perché non è accettabile che un reato così grave venga punito come o meno della guida in stato di ebbrezza.—
 

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