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Concorrenza europea

A livello comunitario opera un’antitrust che sanziona “cartelli”, verifica fusioni di aziende, autorizza o blocca aiuti di Stato. Dal 1990 ha comminato multe per oltre 20 miliardi di euro. Quelle incassate nel 2012, 3,5 miliardi, valgono il 2,6% del budget dell’Unione. Ogni cittadino può ricorrere: ecco come funziona —

Tratto da Altreconomia 160 — Maggio 2014

“Non tutti i cavi sono uguali” spiega l’ultima pubblicità di Prysmian. Ma l’azienda milanese, che è leader a livello mondiale in un mercato poco appariscente come quello dei cavi elettrici di bassa, media e alta tensione, è stata per un po’ allergica alla competizione.
Lo ha dimostrato la Commissione europea, che a inizio aprile l’ha multata per 104 milioni di euro per aver partecipato -tra il 1999 e il 2009- a un “cartello”, relativo in particolare al mercato dei cavi per l’alta tensione, che ha coinvolto altre dieci aziende.

La società -che è quotata a Piazza Affari ed ha chiuso il 2013 con un fatturato di oltre 7 miliardi di euro- fino al 2005 era controllata da Pirelli, che è stata ritenuta per questo responsabile in solido dell’accordo sanzionato dall’Antitrust europea, cioè dalla Direzione generale (DG) della Concorrenza, che si occupa di cartelli ma anche di verificare le operazioni di “fusione ed acquisizione” e l’effetto degli “aiuti di Stato”.
La disciplina volta a promuovere la concorrenza era presente già nei trattati istitutivi della Comunità europea, e oggi l’azione della DG, che dipende dal vice presidente della Commissione, lo spagnolo Joaquín Almunia, discende da due articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (conosciuto come “Trattato di Lisbona”), il 101 e il 102.
Essi vietano, rispettivamente, “le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante posti in essere da imprese e suscettibili di arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri”, come spiega il sito dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (agcm.it), che fa parte di un network europeo, la rete delle autorità di concorrenza dell’Unione Europea (European Competition Network). 

“Anche se l’antitrust europea non ha le stesse caratteristiche di una autority indipendente, come quella italiana, ma opera all’interno della Commissione, che è il motore politico dell’Ue, la DG Concorrenza opera in piena autonomia e imparzialità rispetto ai singoli Paesi membri -spiega ad Ae il professor Gian Antonio Benacchio, che insegna Diritto privato comparato all’Università di Trento e con il collega Michele Carpagnano condivide la direzione scientifica dell’Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole sulla concorrenza (www.osservatorioantitrust.eu)-. Non c’è dubbio che i membri della Commissione siano nominati con il consenso degli Stati membri, e rappresentino perciò il potere politico dell’Unione, ma sono organi tecnici, molto più di quanto non lo siano gli esecutivi dei singoli Paesi dell’Unione”.   
La sentenza che ha coinvolto Prysmian, e che ha comminato sanzioni complessive per oltre 300 milioni di euro, è la quinta emessa nel 2014 contro un “cartello”.
La più importante è quella contro sei aziende (due europee e 4 giapponesi) attive nel comparto dei cuscinetti a sfera, che intorno a metà marzo sono state multate complessivamente per oltre 950 milioni di euro. “Nei casi antitrust -spiega la Commissione europea- le sanzioni amministrative confluiscono nel bilancio dell’Unione europea”. Nel corso del 2012, ad esempio, le multe complessivamente incassate da Bruxelles sono state pari a 3,5 miliardi di euro, cioè il 2,6% del budget Ue per quell’anno.
Il mercato dei cuscinetti a sfera vale, in Europa, circa 2 miliardi di euro all’anno, e l’accordo è durato per 7 anni, dal 2004 al 2011. “Ogni singola auto -ha ricordato il commissario Almunia commentando la sentenza- ne contiene tra i 100 e i 150”.

Si tratta, ha aggiunto il vice presidente della Commissione Ue, della terza sanzione comminata nel corso degli ultimi dodici mesi relativa a imprese attive lungo la filiera dell’industria automobilistica, dopo quelle relative ai cavi elettrici (luglio 2013) e al poliuretano espanso flessibile, usato ad esempio nell’imbottitura dei sedili (gennaio 2014).  
“Casi” del genere non hanno avuto, probabilmente, l’impatto mediatico della multa comminata pochi mesi prima (marzo 2013) dall’Antitrust Ue a Microsoft, ma sono altrettanto importanti, “perché ciò che avviene nei mercati a monte di una filiera è più sofisticato, e perché la tutela del consumatore passa anche per quella delle imprese”, spiega il professor Benacchio: sono i cittadini, i consumatori finali, a pagare in ultima istanza il prezzo dei cartelli.
“Non sempre la Commissione europea agisce quando c’è una lesione diretta e immediata del diritto del consumatore -aggiunge-: l’intervento va al di là dell’aspetto percepibile, la tutela del mercato è intesa in senso molto ampio”.  
“Un caso esemplare è quello relativo a un cartello per eliminare la concorrenza nel mercato delle vitamine, che nel 2001 portò la Commissione a multare otto gruppi per una somma equivalente a oltre 790 milioni di euro otto gruppi -ricorda Michele Carpagnano-: anche se nessun cittadino compra direttamente vitamine, gli effetti distorsivi del cartello si ripercuotevano su miriade di prodotti, dalle bevande ai pasti per cani, agli alimenti per bambini”.

Ogni cittadino -al pari di ogni imprenditore- potenzialmente leso può segnalare e denunciare presso le autorità nazionali garanti della concorrenza, o direttamente in Europa, casi di sospetta violazione. “La Corte di Giustizia ha ribadito in più occasioni che i soggetti che hanno subito un danno derivante dalla violazione del diritto Ue della concorrenza possono rivolgersi alle corti nazionali -spiegano ad Ae dalla Commissione-. L’esercizio di tale diritto dipende, però, dal diritto nazionale. La Commissione ha proposto nel giugno 2013 una direttiva per ravvicinare le legislazioni nazionali e garantire un livello di protezione minimo comune in tutta l’Unione per i danni derivati da violazioni della legislazione antitrust”.
Si tratta, in particolare, di disposizioni che vogliono assicurare regole il più possibile uniformi tra i vari Stati membri in merito al risarcimento del danno (attualmente non è così) e -soprattutto- sancire l’efficacia di una decisione in merito alla violazione delle regole sulla concorrenza nell’eventuale giudizio civile: oggi ogni decisione dell’Antitrust europeo è prova vincolante nell’eventuale giudizio civile, e lo stesso valore probatorio varrà anche per le decisioni delle autorità nazionali.
Tra gli aspetti esplorati dalla Direttiva c’è anche il cosiddetto passing on, che in italiano viene tradotto con “eccezione del trasferimento”: “L’intenzione del legislatore comunitario è consentire ai consumatori finali di proporre un’azione di danno verso il ‘cartellista’, o verso i trasformatori primari -spiega Benacchio-. Nel 90% dei casi, infatti, avviene una traslazione, nel senso che chi trasforma scarica sul consumatore finale il ‘costo del cartello’. L’intenzione dell’Ue è garantire un ‘presunzione’ a favore di chi subisce un danno, perché possa più facilmente agire nei confronti del cartello. La Direttiva è in fase di approvazione -conclude Carpagnano-: il 17 aprile il Parlamento ha approvato un testo modificato rispetto alla proposta originaria della Commissione, che ora dovrà essere approvato dal Consiglio affinché la procedure legislativa giunga a compimento. Una volta approvato il testo finale, gli Stati membri avranno due anni per trasporre la Direttiva nella normativa nazionale”.

Oltre a sanzionare gli eventuali accordi che limitano la concorrenza, la Direzione generale della Concorrenza si occupa anche di verificare che gli (eventuali) aiuti concessi dagli Stati membri siano stati preventivamente autorizzati. A fine marzo, ad esempio, Bruxelles ha dichiarato legittimo il finanziamento pubblico per 71 milioni di euro della Regione Campania a favore dell’Autorità portuale di Salerno, per l’ammodernamento del porto, e contestualmente avviato un’indagine conoscitiva su alcune operazioni tra società del gruppo Fs (tra cui Trenitalia) che potrebbero prefigurare un aiuto illegittimo di Stato. Quando sia provata una violazione l’Ue “intima lo Stato a recuperare la somma erogata, anche con danni gravi che possono ripercuotersi sull’azienda che ha ricevuto gli aiuti, indipendentemente dal fatto che questa sia in buona fede”. —

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