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“Clandestino” è discriminatorio e intimidatorio. Condannata la Lega Nord
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la “valenza denigratoria” dei manifesti affissi dal partito di Matteo Salvini contro alcuni richiedenti asilo a Saronno (VA) nella primavera 2016. Un punto fermo importante che giunge a quasi tre anni dalla legge delega al Governo che avrebbe dovuto depenalizzare il “reato di clandestinità”. Cosa che non è ancora avvenuta
Definire “clandestino” un richiedente asilo non è soltanto “gravemente offensivo e umiliante”, non ha solo “l’effetto di violare la dignità degli stranieri”, ma “favorisce un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti”. A riconoscere, ancora una volta, la “chiara e univoca valenza negativa” di una parola utilizzata come un manganello, è stata la prima sezione civile del Tribunale ordinario di Milano che, con un’ordinanza datata 22 febbraio 2017, ha condannato il partito della Lega Nord (“in persona del suo segretario nazionale pro-tempore”, Matteo Salvini) per 70 manifesti affissi per un mese a Saronno (VA) nella primavera 2016.
Le espressioni trascritte sui cartelli incriminati erano tristemente familiari: “Saronno non vuole i clandestini”, “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi”, “Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse”, “Renzi e Alfano complici dell’invasione”. A scatenare la protesta discriminatoria dei leghisti locali era stata l’intesa raggiunta tra una cooperativa e la Prefettura di Varese per l’accoglienza di 32 richiedenti asilo in una struttura di Saronno.
Grazie all’ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, www.asgi.it) e al NAGA (Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti, www.naga.it), i responsabili politici dell’iniziativa sono stati chiamati a risponderne in tribunale. E l’ordinanza è una pietra miliare. “Il termine ‘clandestino’ -ha scritto il giudice Martina Flamini- ha una valenza denigratoria e viene utilizzato come emblema di negatività”. Una truffa lessicale che non merita la tutela dell’articolo 21 della Costituzione perché “veicola l’idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini”, e che non può nemmeno essere spacciata per “mera imprecisione terminologica”. Sostenere poi, come hanno fatto i leghisti saronnesi, che l’etichetta discriminatoria sia figlia di una prassi diffusa, scrive il Tribunale, non è una giustificazione “idonea”.
L’espressione “clandestini”, evocando l’idea di persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale -alle quali viene pagato “vitto, alloggio e vizi”, a costo di grandi sacrifici chiesti ai cittadini di Saronno, ai quali, invece, vengono tagliate le pensioni e aumentate le tasse- veicola l’idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini (italiani e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, di Saronno) – Tribunale di Milano, 22 febbraio 2017
Al di là del risarcimento del danno (5mila euro), l’ordinanza è interessante anche perché prevede che la Lega debba pubblicare sulle homepage dei propri siti internet il testo del pronunciamento.
La “pietra” del Tribunale di Milano arriva in un momento particolare. Sono trascorsi quasi tre anni dalla legge 67/2014 (28 aprile) con la quale il Parlamento italiano aveva delegato il Governo (all’epoca guidato da Matteo Renzi) ad abrogare il reato di immigrazione clandestina, “trasformandolo in illecito amministrativo”. Un mandato caduto nel vuoto per ragioni di “opportunità”. “C’è una percezione di insicurezza per cui questo percorso di cambiamento delle regole lo faremo tutti insieme senza fretta”, furono le parole dell’allora presidente del Consiglio (gennaio 2016). La mancata depenalizzazione del reato, come spiega Adelmo Manna, professore di Diritto penale dell’Università di Foggia, è un esempio plastico di una “legislazione penale compulsiva, che non produce effetti e semmai ne genera al contrario”. Tra questi, quello di rendere immediatamente “indagato” il migrante sbarcato sulle coste italiane. “In quanto tale -ricorda Manna- questo ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ed è così che si perde una fondamentale fonte di prova per risalire, ad esempio, al nome degli scafisti”. Una mina per le fondamenta non solo del diritto -la sanzione pecuniaria è convertibile nella detenzione amministrativa- ma anche della lotta al caporalato, visto che la manodopera oggetto di forced labour è spesso “colpevole di immigrazione clandestina” e quindi “imputabile di reato connesso”.
E mentre il Tribunale di Milano riconosce la valenza “denigratoria” della parola “clandestino” scagliata contro i richiedenti asilo, il Governo italiano ne riabilita il valore. È accaduto nell’ambito del “Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere” sottoscritto a Roma il 2 febbraio di quest’anno da Italia e Libia. Obiettivo, si legge in premessa, “affrontare i problemi derivanti dai continui ed elevati flussi di migranti clandestini”, o ancora “individuare soluzioni urgenti alla questione dei migranti clandestini”. “Se, come ci auguriamo, si è trattato di una distrazione, è una distrazione grave -ha denunciato l’associazione Carta di Roma, www.cartadiroma.org, nata nel 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico giornalistico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione-. Sono passati poco più di due anni da quando, su richiesta del presidente della commissione Diritti umani del Senato, Luigi Manconi, il termine ‘clandestino’ è stato cancellato dagli atti ufficiali prodotti dalle autorità italiane e anche dal sito del ministero dell’Interno dove, fino al dicembre del 2014, continuava a comparire”.
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