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Opinioni

Uguali davanti alla legge

L’obbligatorietà dell’azione penale è un principio ispirato a criteri di eguaglianza, e non la causa dell’ingolfamento dei tribunali italiani. Se di riforma c’è bisogno, questa riguarda la prescrizione, come ha suggerito al nostro Paese la Commissione europea, nella Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione di inizio febbraio 2014. Il commento di Enrico Zucca, da Ae 151  _ _ _
 

Tratto da Altreconomia 151 — Luglio/Agosto 2013

L’obbligatorietà dell’azione penale è il principio stabilito dall’articolo 112 della Costituzione. Appresa la notizia di un reato, il pubblico ministero deve perseguirne l’autore; se ritiene di non farlo, rimette la decisione a un giudice. La scelta si basa sulla verifica di presupposti di fatto e di diritto. Il giudice archivia il caso solo se attraverso le indagini il pm non ha raccolto le prove necessarie per accusare un soggetto di un reato. La Corte Costituzionale ha chiarito che questo principio vale per il pm al pari dell’articolo 101 della Costituzione per il giudice, che stabilisce che questi è soggetto soltanto alla legge. Perciò il principio dell’obbligatorietà è definito anche in ambito internazionale come “principio di legalità”. La radice è il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che è minato dalla discrezionalità di scelte legate a criteri di tipo politico. La discrezionalità dell’azione penale è infatti denominata “principio di opportunità”. In questo caso, anche se c’è un reato e vi sono prove sufficienti, la decisione di perseguirlo è rimessa al vaglio del “pubblico interesse”. Gli ordinamenti giuridici adottano l’uno o l’altro principio. I Paesi anglosassoni, ma anche la Francia, s’ispirano alla discrezionalità, mentre la Germania ha come noi il principio di obbligatorietà. Con queste premesse, sembra paradossale che in Italia molti considerino essenziale l’abbandono dell’obbligatorietà dell’azione penale, come se non ci fosse anche un evidente deficit di uguaglianza nel funzionamento del sistema e nella società in generale o se il principio fosse la causa unica del carico enorme che grava sui giudici. Si sostiene che il principio di legalità è un’ipocrisia, poiché nella realtà, considerata l’enorme quantità di reati, di fatto non tutti sono perseguiti. Che il pm si trova a decidere la politica criminale senza rispondere a nessuno, non dipendendo dal potere politico e quindi sostituendosi ad esso, con il rischio dell’abuso se non dell’arbitrio. L’azione penale discrezionale, con linee guida uniformi stabilite dal Parlamento (nessuno si spinge a dire il governo) è, nella riforma, il rimedio adeguato per ridurre il carico del sistema e rendere trasparenti e responsabili le scelte. Il dibattito è generato dal giudizio critico su scelte concrete, casi di presunto “accanimento giudiziario”. Mancano tuttavia serie analisi che dimostrerebbero che le scelte nel sistema vanno in direzione opposta alla rappresentazione dell’attivismo mirato. Alle prese con l’arretrato, gli uffici del pm definiscono massicciamente solo i procedimenti più semplici, trascurando gli altri. Così le sentenze diventano definitive per i reati minori e le persone più deboli, criminali di basso profilo. I processi per i reati più gravi e quelli commessi dai colletti bianchi, che comportano indagini lunghe e complesse, sono invece pochi e falcidiati dalla prescrizione. Ma la scelta di perseguire ladruncoli e tossicodipendenti, come il sistema nel complesso sembra fare, non è quella che muove la proposta di abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale per frenare l’arbitrio del pubblico ministero. L’esigenza di riforma non è dettata dall’insoddisfazione dei cittadini comuni, ma dalla voce di soggetti forti che sono oggetto dell’azione di controllo della magistratura (il preteso sconfinamento dell’attività giudiziaria). La magistratura, ma non tutta (questo è il vero problema), quando dirige la propria attenzione ai fenomeni della corruzione, dell’abuso del potere, della tutela della salute, dei diritti fondamentali di libertà, è sentita come una minaccia alla politica, al governo, alla produzione, o alla gestione dell’ordine pubblico. Invece di porsi il problema del perché non tutta la magistratura sia efficace nelle inchieste nei confronti di tali fenomeni, viene stigmatizzato l’agire di alcuni.

Ma anche in relazione alla gestione delle risorse il problema non è l’obbligatorietà dell’azione penale. Tutti i sistemi, anche quelli ad azione discrezionale, sono sovraccaricati e in affanno. Basta leggere la recentissima inchiesta condotta dal New York Times sul funzionamento della giustizia nel distretto del Bronx a New York (“tribunali barcollanti impantanati nei ritardi” è il titolo principale), per capire che gli uffici giudiziari di Roma o Napoli non hanno certo più problemi. Si apprende infatti che, ad onta delle norme di legge che lì impongono il processo rapido (180 giorni dal rinvio a giudizio), attualmente due terzi degli imputati per reati gravi aspettano in galera da oltre 5 anni il loro processo. Le statistiche rivelano ancora che l’accusa vince meno del 50% dei processi contro quei detenuti. Se si è accusati invece di un reato minore (ad esempio il possesso di droghe leggere in pubblico), il processo per chi vuole discolparsi diventa un miraggio. Nonostante in questi casi la legge imponga un tempo limite di 45 giorni, una logica bizzarra presiede al calcolo delle sospensioni dei termini, così le corti rinviano per vari motivi le cause per anni.  Pochi possono permettersi un avvocato che segua la serie di rinvii e patteggia subito la sua pena. 

Su un piano più concreto, opportuni temperamenti alla rigidità dell’azione obbligatoria per i fatti di minore entità sono in vigore da tempo anche nei sistemi che adottano il principio di legalità. In Germania il pm può chiedere al giudice di non procedere nei confronti di soggetti incensurati e per fatti di minore entità, e può non contestare reati a soggetti che sono già a giudizio per fatti più gravi. Nel nostro processo per i minorenni è prevista invece la possibilità di non procedere per “l’irrilevanza penale del fatto”, se è di minore entità od occasionale. Sono tutti rimedi che consentono di gestire razionalmente il carico dei processi, eliminando quelli inutili. Una strada percorribile senza intaccare i principi. Per fare qualche passo avanti, invece di una legge di riforma costituzionale che elimina il principio di eguaglianza, si potrebbe riformare la prescrizione, che nel nostro Paese decorre anche dopo le sentenze. Basterebbe una legge ordinaria che permetterebbe di non buttare al macero le sentenze già scritte dai giudici. —

Dalla "Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione"

 

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