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L’identità del vino e una legge miope

La Federazione italiana dei vignaioli indipendenti (FIVI) annuncia dal 1° gennaio 2015 la disobeddienza civile nei confronti del regolamento europeo 1308/2013, che impedisce ai produttori di indicare nella comunicazione aziendale il territorio di appartenenza. Il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, l’ha definita una "interpretazione ottusa", a danno delle eccellenze del Paese.
Una video-intervista di "Altreconomia" con Luigi Fenoglio, Coordinatore nazionale della FIVI, che il 29 e 30 novembre dà appuntamento a Piacenza, per il "Mercato dei vini" (ci sarà anche Ae, con un banchetto)

“Il vignaiolo è colui che segue in proprio tutta la filiera produttiva, dalla vigna al bicchiere. Coltiva le sue uve, le trasforma, imbottiglia il proprio vino sotto la propria responsabilità e con la propria etichetta, e infine lo vende”. Luigi Fenoglio è il Coordinatore nazionale della Federazione italiana dei vignaioli indipendenti (FIVI), che non è un sindacato né un’associazione di categoria, ma “è” -semplicemente- i vignaioli che rappresenta, circa 800 in tutta Italia.
Degli associati, in una video-intervista con Altreconomia, dice che “i vignaioli fanno un lavoro meraviglioso, ma oggi sono messi nella condizione di riuscire più a farlo, perché una legislazioni miope, o storture applicative, mettono a rischio un modello produttivo che è -necessariamente- strettamente legato al territorio”.

Quando parla di storture, Fenoglio fa riferimento alla “modifica della disciplina contenuta nel Regolamento Europeo 1308/2013 e accolta dal Testo unico della vite e del vino" che, ponendo sullo stesso piano l’etichetta ai "materiali di comunicazione aziendale", rende impossibile ad alcuni tra i vignaioli di riportare anche su questi ultimi alcune informazioni, tra cui la Regione di appartenenza.
La decisione assunta dal direttivo della FIVI è quella di avviare una forma di protesta clamorosa: “Dal 1° gennaio 2015, se questa legge assurda non verrà modificata, scriveranno sul proprio sito, a caratteri cubitali, la propria Regione di appartenenza, per arrivare a una legge razionale. Così facendo, però, si esporranno a delle sanzioni” spiega Luigi Fenoglio.

Che aggiunge, “la territorialità dei vini è importante, anche a livello di mercato, e a nostro avviso è su questo concetto che si fonda il futuro dell’intero settore. Non tanto sull’idea di vitigno autoctono, o internazionale, quando sull’aderenza di un determinato vino al territorio di provenienza. Ma, mi chiedo, come si può essere ambasciatori di un territorio senza poter scrivere il nome della Regione d’appartenenza, sia esso Toscana, o Piemonte, Colline lucchesi o Langhe?”. Secondo Fenoglio, è legittimo tutelare le denominazioni di origine (DOC e DOCG) e le indicazioni geografiche tipiche (IGT), ma con questo “non si può togliere la possibilità al vignaiolo di comunicare il proprio territorio”.

Ecco perché dopo aver richiesto al governo di modificare la legislazione in modo netto entro il 31 dicembre di quest’anno (vedi in calce all’articolo la lettera inviata a fine settembre al ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina), i vignaioli associati a Fivi hanno deciso di “autodenunciarsi”, agendo concretamente e coscientemente in violazione della legge.
 
“È un’azione forte -ha dichiarato Matilde Poggi, presidente della Federazione- ma sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce per tutelare gli interessi di tutti i vignaioli italiani. I nostri vini sono i portavoce delle zone viticole di tutta Italia, sono il frutto del nostro impegno quotidiano a valorizzare, promuovere e custodire il paesaggio, sono messaggi in bottiglia che parlano a tutto il mondo del nostro Paese”.

Chi vuol conoscere i produttori FIVI, il 29 e 30 novembre può recarsi alla quarta edizione del “Mercato dei vini” organizzato a Piacenza, presso Piacenza Expo.
Sono iscritti alla FIVI molti dei vignaioli recensite nell’edizione 2015 della “Guida al vino critico”, curata da Officina Enoica per Altreconomia edizioni. 
 

La lettera inviata al ministro dell’Agricoltura, Maurizio Martina, lo scorso 27 settembre

All’attenzione del ministro, Maurizio Martina,

alla luce del Reg. 1308/2013, art. 119, si pone un problema applicativo  interpretativo capace di gravi ripercussioni sull’attività del settore vivinicolo nazionale.
Poiché il concetto di etichettatura non equivale alle informazioni che si trovano indelebili sulla bottiglia, ma ai fini delle norme comunitarie con etichettatura ci si riferisce ad ogni informazione che accompagni le bottiglie (e.g.: brochure, siti internet, cartoni personalizzati, documenti di accompagnamento), il combinato disposto dell’art. 117 e del successivo Art. 119 risulta prescivere in modo imperativo che su qualunque elemento qualificabile come etichettatura compaiano:
 
a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II;
 
b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
 
      i) l’espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
 
     ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;
 
c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
 
d) l’indicazione della provenienza;
 
e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
 
f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e
 
g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.
 
Il tenore dell’articolo 119 appare inequivoco al riguardo.
 
Ebbene, le prescizioni di contenuto ora ricordate appaiono assolutamente opportune e necessarie per le informazioni presenti sulla bottiglia, ma invece ridondanti e sproporzionate per tutti gli altri elementi informativi che pure, per il legislatore, sono etichettatura: basti a tacer d’altro pensare alla necessità di riportare tutte le informazioni ora ricordate su qualsivoglia cartone costituente imballaggio delle confezioni di vino.
 
Tutto ciò considerato, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
 
CHIEDE al MIPAAF 
 
di prendere in debita considerazione il problema, tanto più alla luce delle possibili difformità interpretative/applicative presso le diverse unità locali dell’ICQRF: taluni uffici potrebbero sanzionare con minore o maggiore solerzia l’assenza di tutte le informazioni su un documento di accompagnamento, ad esempio, o su di una brochure aziendale;
di proporre con la massima urgenza alla Commissione Europea una revisione/interpretazione del testo che assicuri certamente sulla CONFEZIONE del vino (bottiglia, brick, bag in box o altro involucro direttamente a contatto con il liquido e la cui superficie sia visibile dal consumatore) che siano presenti tutte le informazioni prescritte dall’articolo 119, mentre non estenda tale prescrizione agli IMBALLAGGI perché ciò violerebbe il principio di proporzionalità. Troppo alti infatti sarebbero i costi per riportare le numerose informazioni de quo su ogni scatola contenente bottiglie, ad esempio, con ulteriori immaginabili problemi per scatole contenenti bottiglie di diversi vini;
di farsi portatore degli interessi dei vignaioli e dei produttori di vino italiani presso l’UE, affinché le norme sull’etichettatura possano efficacemente costituire uno strumento di scelta consapevole del consumatore e non una inutile vessazione burocratica per le imprese.
di coordinare la propria azione con quella di altri ministeri nazionali già sollecitati ad analoga presa di posizione rispetto ad una formulazione della norma europea sproporzionatamente e inutilmente vessatoria.

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