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Diritti / Opinioni

La violenza sessuale, il consenso, la legge

In Italia sono davvero puniti gli atti sessuali non consensuali? Nonostante il rigore della norma sulla vittima continuano a pesare stereotipi. La rubrica “In punta di diritto” del sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca

Tratto da Altreconomia 234 — Febbraio 2021

Non c’è più del marcio in Danimarca: una nuova legge ora considera violenza sessuale il rapporto senza un consenso esplicito. Il ministro della Giustizia Haekkerup dice che “sarà chiaro che se entrambe le parti non sono d’accordo si tratta di stupro” e, ancora, che “il consenso si può esprimere a parole o indirettamente”. È una svolta non solo rispetto a una legislazione arretrata in quel Paese, a dispetto dei miti dell’emancipazione sessuale, ma fondamentale per una cultura in cui il sesso presuppone un libero consenso, quale che sia la relazione tra i soggetti o la reazione di chi subisce.

Solo 12 legislazioni in Europa si esprimono in questi termini netti, nonostante l’impegno preso dagli Stati con la cosiddetta Convenzione di Istanbul (adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia nel 2013) che all’articolo 36 prescrive di reprimere e in maniera adeguata rapporti o atti sessuali compiuti su persona non consenziente, specificando che il consenso deve essere liberamente espresso e valutato nel contesto circostanziale.

Si è sottolineato, per converso, che la legge italiana punisce ancora solo quelli commessi con violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità. Di consenso, si dice, non c’è traccia. Non è così per la verità. Certo la formulazione di una norma penale che menzionasse il solo requisito del consenso renderebbe più percepibile ciò che è vietato. Ma la Convenzione fissa un obiettivo, lasciando agli Stati come assicurarlo. La Corte europea dei diritti umani osserva come in alcuni Paesi l’incriminazione di atti sessuali non consensuali in ogni caso si ottiene in pratica mediante l’interpretazione dei termini usati dalla norma (“coercizione”, “violenza”, “costrizione”, “minaccia”, “inganno”, “sorpresa” o altri) e attraverso una valutazione che valorizzi il contesto di tutte le circostanze.

È questo il caso dell’Italia, dove la legge sulla violenza sessuale, che risale al 1996, ha già adottato il principio consensualistico, rompendo con il passato del codice fascista, dove la violenza sessuale era reato contro la moralità pubblica e il buon costume e non come ora un reato contro la persona e la sua libertà di autodeterminazione sul piano sessuale. La giurisprudenza della Cassazione si è orientata da sempre a questo principio guida. Violenza non è quindi solo quella che lascia tracce fisiche, ma il gesto repentino che non permette difesa, l’atto perpetrato se il soggetto è incosciente o non lucido e la minaccia non è solo quella grave e contestuale, ma anche quella esercitata in precedenza in una situazione che inibisce reazioni.

Solo pochi mesi fa le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che “l’abuso di autorità” può dipendere da qualsiasi situazione di preminenza anche di fatto e di natura privata che l’agente strumentalizza per costringere al rapporto sessuale. Anche quando questa situazione è venuta meno ma permane una condizione di soggezione psicologica. Non si ricerca sempre la reazione della vittima, al contrario può essere più significativa la sua resa.

Nessun diritto all’amplesso nel matrimonio o nella convivenza; se il consenso al rapporto è prestato, questo deve essere mantenuto, poi si può cambiare idea, anche sulle modalità; l’eventuale “infatuazione” maturata dalla vittima dopo il primo rapporto estorto, non può essere apprezzata retrospettivamente; neppure può addursi comodamente a scusa di aver equivocato perché “la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia in un in errore inescusabile sulla legge penale”.

La chiarezza e il rigore dunque non mancano nella legge, il problema è un altro: la vittima è il testimone. Oltre la legge lavorano ancora potentemente gli stereotipi e i pregiudizi di ogni tipo, di genere e perché no di classe. Il reato infamante spesso si capovolge nell’infamia sulla sua vittima.

Enrico Zucca è sostituto procuratore generale di Genova. È stato pubblico ministero del processo per le torture alla scuola Diaz durante il G8 dell’estate 2001

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