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Diritti / Attualità

Vietato respingere chi rischia la vita a causa dei cambiamenti climatici

Il 21 gennaio il Comitato per i Diritti Umani dell’Onu ha stabilito che non è possibile il respingimento di soggetti che si trovano ad affrontare condizioni, indotte dal cambiamento climatico, che violano il diritto alla vita. L’interpretazione, relativa al caso di un cittadino della Repubblica di Kiribati, non è vincolante ma lo sono gli strumenti a cui fa riferimento. Michela Castiglione (Asgi): “Nell’ambito giuridico ci si aspettava da tempo questa decisione”

© Walter "CheToba" De Boever - Unsplash

C’è un primo importante passo verso il riconoscimento della “categoria” di rifugiato ambientale. Con la nota del 21 gennaio 2020, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha stabilito che non è possibile il respingimento di soggetti che si trovano ad affrontare condizioni, indotte dal cambiamento climatico, che violano il loro diritto alla vita. L’interpretazione di per sé non è vincolante ma lo sono gli strumenti giuridici a cui fa riferimento il Comitato, che controlla il rispetto da parte degli Stati del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Il Comitato si è pronunciato sul caso di Ioane Teitiota, cittadino 40enne della Repubblica di Kiribati, che il 23 settembre 2015 era stato espulso dall’autorità neozelandesi dopo aver ricevuto il diniego rispetto alla richiesta d’asilo in tutti i gradi di giudizio. Le autorità riconobbero pienamente credibile la vicenda di Teitiota, che venne riconosciuto dalla stampa internazionale come il primo rifugiato ambientale, ma contestarono l’imminente pericolo in caso di rientro nel suo Paese d’origine. “Non c’è evidenza -scrissero i giudici- del fatto che l’uomo sia in caso di rientro soggetto a dispute riguardanti l’accaparramento di terre, o lo sia stato in passato, e non vi è evidenza della possibile soggezione a subire gravi danni fisici legati alle controversie di terreni/abitazione/proprietà in futuro”. Veniva riconosciuta la possibilità dell’uomo di trovare un’altra soluzione per offrire alloggio a sé e alla sua famiglia (aveva avuto tre figli durante la permanenza in Nuova Zelanda), anche perché non vi era l’evidenza concreta del mancato accesso all’acqua potabile e dell’incapacità di coltivare cibo per la propria sussistenza. “Non vi sono prove – sottolineò il Tribunale – che le condizioni ambientali da affrontare in caso di rientro mettano a repentaglio la sua vita”. Nello specifico sia l’Immigration protection tribunal sia la Suprema Corte concordavano sulla possibilità che gli effetti del cambiamento climatico, o altri disastri naturale, potessero essere una motivazione rientrante tra i casi per cui è applicabile la protezione dalla Convenzione di Ginevra. Ma il Tribunale, nel decidere il diniego, ritenne però che il Governo della Repubblica di Kribati stava adottando da tempo misure adeguate per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

Teitiota rivendicava invece una violazione dell’articolo 6 della Convenzione, affermando che lo Stato non lo aveva protetto a sufficienza. Il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha sottolineato che nel caso specifico non ci sia stata alcuna violazione del principio di non respingimento, ma al contempo rileva alcuni passaggi chiave. Innanzitutto, stabilisce che sia le calamità naturali improvvise, sia i processi più lenti (come l’innalzamento del livello del mare) possono favorire la mobilità di individui che ricercano protezione da questi eventi. “Senza un importante sforzo nazionale e internazionale -afferma il Comitato- gli effetti del cambiamento climatico negli Stati d’origine possono esporre i soggetti alla violazione del loro diritto di protezione ex art. 6 e 7 della Convenzione di Ginevra, così trovando possibile l’applicazione del principio di non respingimento”. Affermando inoltre che, considerando che la probabilità, per esempio, che un intero Paese sia sommerso dall’acqua è di fatto un rischio estremo, le condizioni di vita nel Paese stesso possono divenire incompatibili con il diritto alla vita già “prima che il rischio si realizzi”. Allo stesso tempo però il Comitato ha riconosciuto la legittimità della previsione del Tribunale e della Corte neozelandese che hanno statuito che “un rischio che si materializza nei 10 o 15 anni futuri sia troppo ‘speculativo’ per richiedere una protezione ora perché questo arco tempo permette a Kribati, supportata dalla comunità internazionale, di adottare misure per proteggere e, se necessario, ricollocare la popolazione”.

Michela Castiglione, socia dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (www.asgi.it), ha svolto un dottorato di ricerca sul tema e riconosce l’importanza di questa nota: “Nell’ambito giuridico da tempo si aspettava questa decisione -spiega ad Altreconomia-. C’erano già state pronunce a livello regionale, non solo in Europa, ma mancava una decisione di questa caratura. La nota in sé non ha valore vincolante, se non da un punto di vista interpretativo, ma come detto sono vincolanti gli strumenti giuridici a cui il Comitato Onu fa riferimento. È la prima volta che, in tema di cambiamenti climatici, viene stabilito il divieto respingimento da parte di uno Stato nei confronti di soggetti che rischiano la vita per motivi legati al cambiamento climatico”. Oltre a questo aspetto che, come ha dichiarato l’esperto del Comitato Yuval Shany “potrà agevolare il successo di future richieste di asilo per cambiamenti climatici”, è da sottolineare l’importanza dell’anticipazione rispetto alla imminenza del pericolo presente nella nota. “Vengono utilizzati -continua Castiglione- i termini di ‘ragionevole prevedibilità’: non sembra più essere richiesto un rischio imminente ed individuale, occorre che sia ragionevolmente prevedibile che il soggetto rischierà la vita anche a causa di fenomeni di lenta insorgenza come la degradazione ambientale”. Su questo aspetto Jane McAdam, docente di legge e direttore dell’UNSW’s Kaldor Centre for International Refugee Law, sul The Sydney Morning Herald ha osservato che, “come sottolineato da un membro del Comitato, è illogico rispetto alla protezione della vita, aspettare che le morti siano frequenti e notevoli per considerare che la soglia di rischio sia raggiunta. Non è chiaro però come si possa considerare superata la soglia di gravità tale da poter costituire violazione del diritto alla vita”. La McAdam si è quindi augurata che i governi implementino a breve termine “le leggi nazionali per assicurare alle persone di poter pretendere e ricevere protezione dagli effetti del cambiamento climatico prevedendo corridoi sicuri di migrazione che permettano alle persone di scappare prima che il disastro ambientale li colpisca e per assicurare alle persone spostate di ricevere protezione, incluse assistenza legale e uno status che salvaguardi i loro diritti”.

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