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Protezione umanitaria: il ministero dell’Interno rassicura sull’accoglienza mentre le prefetture escludono migliaia di persone

Mentre il Viminale si dice “molto attento” alle “condizioni di vita” dei titolari di protezione umanitaria, assicurando che nessuno perderà il diritto a essere accolto, diverse prefetture continuano in maniera disparata a dichiararne la cessazione dell’accoglienza nei centri applicando retroattivamente il “decreto Salvini”. Una prassi illegittima, come riconosciuto da ultimo anche dal Tar del Veneto, diffusa da Benevento a Milano

© Anci - Sprar

Mentre il ministero dell’Interno si dice “molto attento” alle “condizioni di vita” dei titolari di protezione umanitaria, assicurando che nessuno di loro perderà il diritto a essere accolto, numerose prefetture -e cioè lo stesso ministero-, continuano a dichiararne la cessazione delle misure di accoglienza nei centri applicando retroattivamente il contestato “decreto Salvini” (DL 113/2018 convertito in legge 132/2018), entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

L’iniziativa degli Uffici territoriali del Governo prosegue, da Benevento a Milano, nonostante sia stata smontata nei mesi scorsi dalla Corte di Cassazione e da numerosi pronunciamenti dei Tribunali amministrativi regionali –Basilicata, Lazio, Brescia e da ultimo il Tar Veneto il 20 dicembre 2019- che hanno certificato l’irretroattività di quella norma che ha abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari e riservato l’inserimento nel (fu) sistema Sprar ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati (e titolari di nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario).

Ciò che è emerso di nuovo dalla decisione del Tar Veneto (Sezione terza, estensore Rinaldi e presidente Farina) è che le prefetture (Venezia nel caso di specie) non possono negare, revocare o dichiarare “cessata” l’accoglienza ai titolari di protezione umanitaria che avevano diritto a beneficiarne prima dell’entrata in vigore del provvedimento (5 ottobre 2018).
“Proprio in virtù della chiarita irretroattività del cosiddetto ‘decreto sicurezza’ -spiega Gianfranco Schiavone dell’Asgi- anche i titolari di protezione umanitaria che per illegittimi motivi sono stati allontanati dalle strutture di accoglienza straordinarie (CAS) vedendosi negare l’accesso allo SPRAR/SIPROIMI e che si sono trovati letteralmente in strada hanno diritto di accedervi attualmente. Tutto l’opposto dunque della annunciata uscita al 31 dicembre 2019 di tutti coloro che hanno lo status di protezione umanitaria”.

Per comprendere la schizofrenica condotta del Viminale è necessario fare un passo indietro. E precisamente al 22 dicembre scorso quando il dicastero guidato da Luciana Lamorgese ha diramato una nota intitolata “Sistema di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, dal Fami i fondi per dare continuità ai progetti”. “Nessuno dei 1.428 titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, attualmente presenti nel nuovo Sistema di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) -si leggeva- perderà l’assistenza”. Parole di conforto dopo le preoccupazioni legate alla diffusione di una circolare ministeriale, diramata dal Servizio centrale SPRAR/Siproimi, relativa a una ipotizzata cessazione delle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria accolti in larga parte dei progetti Siproimi a partire dal primo gennaio 2020 nonché all’avvio di un piano di trasferimenti collettivi dei richiedenti asilo dal Siproimi verso strutture di prima accoglienza. Quella circolare, in piena continuità con l’impostazione del “decreto Salvini”, era stata infatti bollata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione come “incomprensibile”, “irrazionale” e “non sorretta da qualsivoglia motivazione e neppure da un riferimento normativo”.

Il Viminale sostiene che le preoccupazioni legate al destino dei titolari di protezione umanitaria sarebbero infondate. In realtà, al di là della circolare “priva di qualunque valore ed efficacia” (Asgi), c’è un abisso tra le parole del Viminale e i più disparati comportamenti di diverse prefetture, ricostruiti grazie alla procedura dell’accesso civico generalizzato.

A Benevento, ad esempio, l’ufficio governativo ha fatto sapere ad Altreconomia che “I soggetti titolari di permesso per motivi umanitari a seguito del ritiro del citato documento perdono il diritto all’accoglienza e lasciano il Centro”. A Milano, dall’entrata in vigore del “decreto Salvini” al 30 settembre 2019, 308 titolari di protezione umanitaria si sono visti dichiarare “cessata” l’accoglienza. Ad Arezzo almeno 208, a Pisa 155, a Cosenza 102, a Trento 88, a Lecco 82, a Palermo 78, a Brescia 60, a Potenza 59, a Fermo 37, a Chieti 34. A Roma sarebbero “circa 40”, come fossero chilogrammi di patate. L’elenco riguarda oltre 50 uffici per una cifra complessiva di 2.291 provvedimenti, fortemente al ribasso rispetto alle stime di 40mila soggetti potenzialmente interessati dalle cessazioni.

Ad Ancona, nei primi otto mesi del 2019, 45. A Bologna la prassi prevede che “i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari sono tenuti a lasciare la struttura di accoglienza per richiedenti asilo al momento del ritiro del permesso di soggiorno elettronico”. Stessa cosa a Cagliari. A Forlì-Cesena, invece, la prefettura fa sapere che per prassi “in caso di riconoscimento di protezione e di mancato ingresso in una struttura Sprar, il richiedente avrebbe avuto un periodo di 30 giorni dalla consegna del permesso di soggiorno per lasciare il Centro di accoglienza straordinaria”.

A Frosinone vigono poi le “dimissioni” per motivi umanitari: 78 dall’entrata in vigore del DL 113/2018. A Napoli le “uscite per protezioni umanitarie” (184). A Macerata invece vige la “revoca per possesso permesso motivi umanitari”, non contemplata dalla legge. A Gorizia ci si era già portati avanti: “Nei centri di accoglienza organizzati in via straordinaria da questa prefettura, di regola, vengono ospitati solamente richiedenti asilo non in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari”. A Messina il vice prefetto vicario ha messo nero su bianco l’interpretazione (errata) smontata dalle Sezioni Unite della Cassazione: “Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari non sono previste misure di accoglienza presso i Cas a seguito dell’entrata in vigore del DL 113/2018”. In 11 hanno così lasciato le strutture e sono stati accolti dalla Caritas diocesana.

Mentre Treviso “non ha dati da fornire” a riguardo, la prefettura Taranto ha inaugurato un metodo tutto suo: non ha dichiarato alcuna cessazione ai titolari di permesso per motivi umanitari (illegittima, come visto) ma “attraverso incontri e note di sollecitazione, i responsabili dei CAS sono stati invitati a favorire un percorso di uscita dalle strutture di tali ospiti”. È anche in forza di questa “moral suasion” -non si quanto diffusa ma certamente contraria al dettato normativo- che il numero dei titolari di protezione umanitaria esclusi dall’accoglienza potrebbe essere rimasto più basso rispetto alle attese. Ma ancora una volta si tratterebbe di una finzione costruita sulla vita di decine di migliaia di persone: una finzione “molto attenta”.

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