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Diritti / Opinioni

Le modifiche ai “decreti sicurezza” sotto la lente

Non espellibile chi ha in Italia forti legami familiari e un percorso di inserimento sociale. Forse è l’inizio di un cambio di prospettiva? La rubrica di Gianfranco Schiavone dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

Tratto da Altreconomia 231 — Novembre 2020
© Sos Mediterranee

Tanto annunciata e tante volte rinviata, è arrivata infine la riforma dei due cosiddetti “decreti sicurezza” dell’era salviniana (legge 132/2018 e legge 77/2019). La riforma ha suscitato entusiasmo in alcuni e molta freddezza in altri ma va chiarito che non era attesa una riforma ampia della vigente e criminogena normativa sul soggiorno, l’ingresso e l’allontanamento degli stranieri, né una riforma ampia del diritto d’asilo, ma solo una modifica di solo alcune delle norme introdotte dalle due leggi salviniane. La revisione ha infatti lasciato immodificate questioni cruciali come la compressione dei diritti fondamentali connessi alle procedure accelerate e di frontiera, temi di estrema importanza anche in relazione alla riforma del sistema europeo d’asilo. Soffermandomi per ora solo sui principali aspetti positivi, essi si concentrano sul ritorno a un sistema unico di accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione da realizzarsi attraverso la gestione degli enti locali (il ritorno dell’accoglienza diffusa e orientata all’integrazione sociale), e il ripristino di un terzo status di protezione in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 comma 3 della Costituzione.

Se saranno confermate le indiscrezioni (al momento della stesura di questa riflessione però non è ancora disponibile il testo ufficiale della nuova norma) la nuova forma di protezione, denominata “speciale” e non più “umanitaria” per equilibri politici interni, dovrebbe consentire di tornare alla previgente impostazione che legava la protezione umanitaria al rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali dello Stato italiano”. Oltre a ciò va segnalata un’assai rilevante modifica, ovvero quella che prevede che “non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del rispetto al diritto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli famigliari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami famigliari, culturali o sociali con il Paese di origine”.

83.000: sono le persone presenti nei centri di accoglienza in Italia (Cas, SIPROIMI e hotspot) nel 2020. Nel 2017 erano poco più di 183mila, secondo i dati del ministero dell’Interno trasmessi ad Altreconomia

La nuova disposizione, che rinvia espressamente all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, prevede che il riconoscimento del diritto alla protezione non vada operato più, come nel previgente ordinamento, all’interno di una valutazione comparativa tra la situazione di grave compressione dei diritti umani nel Paese di origine e il livello di integrazione sociale raggiunto in Italia. Pur soppesando la situazione nel Paese di origine, ciò che prevale nel riconoscimento della protezione è la valorizzazione del percorso e progetto di vita che la persona si è costruita nel nostro Paese, tanto che la nuova clausola di inespellibilità si fonda proprio sull’obbligo da parte dei pubblici poteri di salvaguardare tali percorsi di vita con la sola eccezione di limitate situazioni nelle quali c’è preminenza di un interesse pubblico contrario. In un sistema normativo sull’immigrazione eccezionalmente rigido come quello italiano, che ha sempre sottovalutato il rispetto alla vita privata e famigliare dello straniero, ritengo che tale riforma, se verrà valorizzata in modo adeguato dalla giurisprudenza, possa rappresentare l’inizio di un profondo cambiamento di mentalità che metta al centro la persona e la sua dignità.

Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni nonché vice-presidente dell’Asgi e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste

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