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L’accesso (negato) degli stranieri al pubblico impiego

Dal 2013, la legge prevede la parità di trattamento per una serie di categorie di stranieri -comunitari e non-, che devono essere ammesse a concorso pubblico, alle stesse condizioni degli italiani. Eppure diverse amministrazioni pubbliche del Paese continuano a confezionare bandi discriminatori, anche in forza di un superato decreto del 1994. La denuncia dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

Il dibattito sulle nomine dei nuovi direttori dei musei italiani da parte del ministro dei Beni culturali Franceschini ha preso nei giorni scorsi quella che lo storico dell’Arte Tomaso Montanari ha definito la “peggiore delle pieghe”, e cioè “quella del surreale scontro sugli ‘stranieri’”. 
 
“Provincialismo xenofobo” e “provincialismo esterofilo” (sempre Montanari) non soltanto hanno scavalcato l’analisi del merito delle scelte, ma hanno anche nascosto un’altra questione importante. E cioè quella dell’accesso degli stranieri al pubblico impiego: dapprima negato a tutti i non comunitari e poi, dopo l’apertura agli stranieri, fortemente limitato ripescando un decreto ministeriale del 1994 (il 174) che estende a dismisura i posti di lavoro comunque vietati agli stranieri perché espressione di una “potestà pubblica”. Un decreto più volte superato dalla legge e dalla giurisprudenza comunitaria, che nel settembre 2014 -tramite la Corte di giustizia europea- è tornata a vietare le limitazioni poste all’accesso al pubblico impiego. La confusione è tale però che molte amministrazioni pubbliche del Paese continuano a negare diritti riconosciuti da tempo.
 
Lo sa bene l’avvocato milanese Alberto Guariso, socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che, da anni, con il “servizio antidiscriminazione”, batte a tappeto i bandi pubblici per assunzioni nella PA, scontrandosi di frequente con una “nozione ottocentesca” di quest’ultima. Che talvolta va contro la legge.
 
“Dal 2013 -spiega infatti ad Ae Guariso-, la norma (L. 97/ 2013 che ha modificato il decreto legislativo 165 del 2001, ndr) dice chiaramente che una serie di categorie di stranieri devono essere ammesse a concorso pubblico, a parità di condizione con gli italiani e quindi ovviamente a patto di avere i titoli. Si tratta dei rifugiati, dei familiari stranieri di cittadini comunitari o italiani e dei lungosoggiornanti, cioè coloro che hanno un permesso di soggiorno permanente. Tutti questi che ho appena elencato rappresentano più del 50% degli stranieri residenti in Italia”.
 
Che cosa succede invece? “Parecchie amministrazioni non rispettano questa norma, confezionando bandi in base a modelli antecedenti al 2013, dove risultano ammessi solo i cittadini e i comunitari”. È a quel punto che interviene il servizio antidiscriminazione. “Quando riusciamo ‘martelliamo’, scrivendo una lettera che reca i riferimenti di legge. Allora alcuni cambiano ma talvolta le correzioni giungono a bando ormai in scadenza. È capitato anche con il ministero dell’Istruzione per una graduatoria insegnanti, con diversi Comuni, con l’ANAS e, da ultimo, con l’Ospedale di Circolo di Melegano. Che però non ha cambiato idea”.
 
Esistono comunque dei posti che anche dopo la riforma  sono “negati” ai cittadini dell’Unione e agli extra comunitari, come spiega Guariso. E sono quelli che “implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale”. Ed è anche qui che regna la confusione. “Quali siano i posti che esprimono questa potestà pubblica è affidato all’arbitrio -spiega Guariso- tanto che diverse amministrazioni sostengono che qualunque funzione di certificazione, ad esempio, o la semplice presenza presso lo sportello di un Comune, rappresenti una qualche potestà pubblica”.
 
Com’è avvenuto appunto a Melegnano, dove l’Ospedale -replicando quest’estate all’Asgi (qui lo scambio epistolare)- ha individuato una funzione pubblica anche in capo al (vacante) “professionista cardiologo”, riservando il posto soltanto a italiani o cittadini comunitari. Una tesi che per Guariso è “fantasiosa” e in contrasto con "quanto dice da anni la Corte di giustizia europea e cioè che, in materia di restrizioni nell’accesso al lavoro, le nozioni di pubblico potere e pubblica funzione devono essere interpretate in modo assolutamente restrittivo, limitandole ai casi in cui il relativo esercizio è continuativo e prevalente ed esprime effettivamente una potestà pubblica”.
 
Il ministero guidato da Franceschini s’è comportato in maniera diversa, e non certo perché al direttore di museo non spetti alcun “potere pubblico”. “Anzi  -replica Guariso-. Il bando conferma che il direttore del museo ‘programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo’, stabilisce poi l’importo dei biglietti di ingresso e gli orari di apertura, autorizza il prestito dei beni del museo per mostre esterne, autorizza la pubblicazione dei materiali esposti nel museo, stipula convenzioni, dispone l’affidamento delle attività dei musei a terzi, svolge le funzioni di stazione appaltante. Tutti ‘poteri’ che uno specialista cardiologo non deve e non può certamente esercitare. Ma correttamente il Ministero dei beni culturali ha ritenuto che questi compiti non sono sufficenti a escludere la partecipazione alle selezioni degli stranieri”.
 
Dagli Uffizi a Melegnano è di tutta evidenza la necessità di quello che per Guariso dovrebbe essere “un intervento chiarificatore dell’Amministrazione pubblica”, in grado di “chiarire quelle funzioni non accessibili e convincere le pubbliche amministrazioni ad evitare assurdità e a  sbagliare i bandi. Perché la limitazione a monte in base a criteri discriminatori è fuori legge, e non c’entra nulla con la selezione in base alla capacità”.

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