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Diritti / Approfondimento

Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: se i Comuni ignorano la Corte costituzionale

A luglio la Consulta ha smontato la norma del “Decreto Salvini” che voleva escludere gli asilanti dall’anagrafe ma diversi enti locali continuano a rifiutare le richieste, equivocando sui tempi della domanda. Il richiamo dell’Asgi

I Comuni non iscrivono i richiedenti asilo nei registri dell’anagrafe, nonostante la sentenza della Corte costituzionale. A luglio la Consulta aveva dichiarato illegittimo l’articolo 13 del primo “Decreto Sicurezza” (Dl n.133/2018) che avrebbe voluto escludere i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, violando così il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Eppure non tutti i Comuni si stanno adeguando, denuncia l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione che sottolinea le irregolarità nel processo chiedendo agli enti comunali di dare una immediata e corretta applicazione della sentenza.

Il punto della questione è la data di presentazione della domanda di iscrizione. Secondo Asgi, infatti, alcuni Comuni si sono mostrati orientati a iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe solo nel caso in cui la domanda sia stata presentata, o ripresentata, dopo il 5 agosto quando la sentenza della Consulta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. “Una simile applicazione sarebbe del tutto errata ed ingiusta”, scrive Asgi, perché hanno diritto all’iscrizione anagrafica anche i richiedenti asilo che hanno presentato la domanda prima della pubblicazione della sentenza.

A ribadirlo è anche una circolare del 14 agosto 2020 del ministero dell’Interno. Le sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte devono essere applicate a tutte le situazioni “non esaurite”. Chi ha ricevuto un diniego, perché ha presentato la domanda prima della sentenza di incostituzionalità della Consulta, non può considerare la sua situazione definitiva: infatti, può proporre un ricorso contro il diniego e vedersi così riconosciuto il diritto con una decorrenza che parte dalla data di presentazione della domanda originaria. In caso contrario si prolungherebbero “gli effetti negativi della violazione della Costituzione” aprendo “la strada a una inutile moltiplicazione del contenzioso”, precisa Asgi che ha invitato i Comuni a revocare in autotutela tutti i provvedimenti di diniego adottati prima della sentenza della Corte Costituzionale.

Gli effetti problematici dell’articolo 13 del “Decreto Sicurezza” erano stati esplicitamente evidenziati nella sentenza della Consulta. La Corte costituzionale aveva sottolineato che la negazione all’anagrafe per chi vive abitualmente in Italia ha significato “trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri”. Secondo la Consulta la violazione del principio di uguaglianza ha leso la “pari dignità sociale” del richiedente asilo, comportando anche uno stigma sociale pratico e simbolico, di cui era espressione l’impossibilitò di ottenere la carta d’indentità.

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