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Immigrazione: così il ministero dell’Interno vanifica il superamento dei “decreti Salvini”

Una circolare del Viminale in tema di protezione speciale indirizzata a tutte le questure d’Italia il 19 marzo 2021 smonta gli sforzi fatti lo scorso anno per superare lo schema distruttivo dei “decreti sicurezza”. I rischi di nuovi contenziosi a danno delle persone. La denuncia dell’avvocata Nazzarena Zorzella, co-fondatrice di Asgi

La questura di Trieste - © Fred Romero - flickr

La “svolta” sull’immigrazione, sui permessi di soggiorno e sulla ex protezione umanitaria promessa dopo la buia stagione dei “decreti Salvini” rischia già di essere vanificata dal ministero dell’Interno. La denuncia arriva dall’avvocata del foro di Bologna Nazzarena Zorzella, co-fondatrice dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e curatrice insieme a Monia Giovannetti di un interessante commentario a più voci dedicato proprio al decreto legge 130 di fine 2020 (Pacini editore).

Zorzella ha tra le mani una circolare di due pagine del Viminale indirizzata a tutte le questure del Paese e datata 19 marzo 2021. La firma è del direttore del servizio Immigrazione, Mancini. Oggetto: i permessi di soggiorno per protezione speciale. Un passaggio finale della nota è in grassetto: “La tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1.2 del Testo unico immigrazione non può essere richiesta direttamente al questore”. Sembra un tecnicismo, non lo è.

“È la negazione degli sforzi fatti lo scorso anno per superare lo schema dei decreti Salvini”, afferma Zorzella. Per capire il perché è necessario fare un passo indietro al 2018, al primo “decreto sicurezza” del governo Conte I.
“Con il decreto 113/2018 è stato abrogato il permesso per motivi umanitari -ricorda Zorzella-, che era stato inserito dal 2008 nella normativa in materia di protezione internazionale come forma complementare di tutela”. Prima del “decreto Salvini” i modi per declinare quella protezione umanitaria erano due. Uno all’interno del sistema di asilo -se venivano escluse le forme maggiori di tutela- e uno al di fuori, chiedendo direttamente al questore il rilascio del permesso per serie ragioni umanitarie o in presenza di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. “Quest’ultima modalità andava a ‘chiudere’ il complessivo sistema di regolamentazione di ingresso e soggiorno delle persone straniere in Italia”, continua Zorzella.

Nel 2018 il “decreto Salvini” smonta il già fragile impianto e cancella dall’intero Testo unico la parola “umanitaria”. Accanto a questo introduce la “protezione speciale”, zoppa alternativa che per espresso volere del legislatore non poteva essere convertita in permesso di lavoro e durava appena un anno. Gli effetti sono evidenti: il riconoscimento della protezione umanitaria passa dal 25% dei casi del 2017 di tutela all’1% nel 2019 nella nuova “veste” di protezione speciale. Cresce il contenzioso nei tribunali, aumenta l’irregolarità, migliaia di persone perdono lo status regolare. Anche la domanda diretta formulata al questore al di fuori del sistema di asilo è rimossa.

In questo scenario giunge il decreto 130/2020, l’auspicato superamento della fase “destruens”. “La disciplina della protezione speciale è stata ampliata a nuove ipotesi -spiega Zorzella- aggiungendo il divieto di espulsione, respingimento, estradizione per il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Considerato anche il rischio persecutorio in ragione dell’orientamento sessuale e di identità di genere nonché il rischio che l’allontanamento possa determinare una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, con un evidente richiamo all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Non solo: il nuovo decreto reintroduce i due canali che portano al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, consentendo in quello “extra asilo” di formulare diretta richiesta al questore il quale è tenuto a chiedere specifico parere alla commissione territoriale. E, altra importantissima novità, prevede la sua convertibilità in lavoro.

“È la prima volta dopo anni che si riapriva una finestra per dare valore alla presenza della persona straniera sul territorio nazionale -chiarisce Zorzella- alleggerendo così il sistema asilo. Un cambio di passo importantissimo. E quel richiamo all’articolo 8 della Cedu inseriva i criteri valutativi dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine”.

Di fronte a questa positiva previsione, gli avvocati come Zorzella hanno iniziato a mandare PEC alle questure per formalizzare le domande direttamente al questore per conto di persone non inserite nel sistema di protezione, quindi non “richiedenti asilo”. Le questure però iniziano a resistere, respingono le richieste bollandole come irricevibili e invitano i legali a fare una domanda “reiterata” di asilo, passando dal sistema di protezione. Per non vederseli respinti, è la tesi fatta propria oggi dal Viminale, agli avvocati è indicato di formulare una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per “altro motivo”, come studio, lavoro. Solo allora il questore potrebbe ritenere “possano ricorrere i requisiti” della protezione speciale e solo dopo aver incassato il parere favorevole della commissione territoriale. Una farsa.

“Sembra una questione complessa e formale ma è decisiva. Questa interpretazione del ministero dell’Interno e delle questure non trova riscontro da nessuna parte”, sospira Zorzella. “Vogliono reimmettere nel circuito dell’asilo le persone. L’effetto sarà quello di aumentare il contenzioso, ingrossare di nuovo il sistema e nascondersi dietro a una facile scappatoia. Che domanda dovremmo fare? Quale modulo ministeriale dovrebbero compilare le persone che non hanno permesso di soggiorno?”.

Agli occhi di Zorzella va delineandosi una sorta di trappola. “Temo faranno largo ricorso alle espulsioni. Per compilare il modulo ministeriale per il permesso di soggiorno per affari, ad esempio, occorre infatti avere in mano dei documenti che siano pertinenti a quel permesso. Stessa solfa per il permesso per famiglia, studio, lavoro. Quando ti presenti allo sportello, le autorità accertano che non hai un permesso di soggiorno ma non hai nemmeno i requisiti per averlo e dunque possono ‘tranquillamente’ fare un’espulsione”.

La preoccupazione di Zorzella non riguarda la posizione degli avvocati ma le persone. “Noi legali non faremo fatica a seguire la finzione che emerge nell’interpretazione del ministero. Ma tutti quelli che dagli avvocati non ci vanno? E chi andrà direttamente a compilare il modulo chiedendone un altro?
Penso ai richiedenti asilo cui suggeriscono di fare la domanda reiterata. Non avranno elementi sopravvenuti e nuovi e la domanda verrà considerata inammissibile. Nessun effetto sospensivo, ricorso perso al 100%”.

E chi non è stato richiedente asilo? Perché discriminarlo? “Non potrà certo presentare una domanda reiterata. Il Viminale, leggendo male la norma, gli sta dicendo che deve presentare una nuova domanda di asilo quando sappiamo che quella persona, a fronte di condizioni giuridiche identiche, ha già tutti i requisiti previsti dalla legge per richiedere direttamente al questore questo tipo di permesso di soggiorno per protezione speciale. E magari è in Italia da 20, 30 anni. Perché trattarlo in modo diverso? Il decreto 130/2020 aveva aperto una finestra. Così la stiamo sbarrando”.

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