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Diritti

Il diritto di muoversi

A proposito del pacchetto sicurezza appena varato dal governo, e specialmente per il progetto di introdurre il nuovo reato di “ingresso illegale nel territorio dello Stato” – con arresto obbligatorio, processo per direttissima e pene da sei mesi a quattro…

A proposito del pacchetto sicurezza appena varato dal governo, e specialmente per il progetto di introdurre il nuovo reato di “ingresso illegale nel territorio dello Stato” – con arresto obbligatorio, processo per direttissima e pene da sei mesi a quattro anni – vale la pena leggersi tre articoli citati nel commento del cosrtituzionalista Valerio Onida pubblicato oggi sul Sole 24 ore. Vi si parla del diritto a lasciare il proprio paese e dei limiti che questo diritto può avere, che non paiono sussistere nel caso del disegno di legge italiano, che è teso a punire una condizione, più che un pericolo imperativo per la sicurezza pubblica e così via.
In Italia si sottovaluta pericolosamente quanto sia grave prevedere espulsioni e addirittura condanne penale per condizioni – come il trasferimento all’estero, la mancanza di permessi di soggiorno – che andrebbero disciplinati in una logica di estensione dei diritti e non di sanzione penale. L’espulsione è una gravissima forma di limitazione della libertà. E così l’arresto e la condanna penale. Con norme del genere si mette in discussione lo stato di diritto, si svilisce la nozione di libertà e si produce incertezza. E il bello è che tutto ciò viene fatto in nome della libertà e della sicurezza. 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI
Articolo 2 – Libertà di circolazione
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Articolo 12
1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

 

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