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Opinioni

Contumacia, quanto costi

La semplice riforma di un aspetto del processo penale -quello legato agli imputati irreperibili- alleggerirebbe il sistema, per di più a costo zero. Ma in Parlamento le priorità sembrano altre _ _ _
 

Tratto da Altreconomia 143 — Novembre 2012

Neppure durante il governo dei tecnici hanno avuto ragionevole priorità in Parlamento riforme capaci di dare immediatamente maggiore efficienza al processo penale, diminuendo il sovraccarico del sistema. Le forze politiche sono evidentemente impegnate a considerare l’opportunità di questo momento non per migliorare quella giustizia ordinaria le cui disfunzioni gravano sui cittadini, ma per raggiungere una mediazione unicamente sulla solita questione di potere, alla ricerca di forme di controllo sull’azione della magistratura. Molto opportunamente, invece, il governo ha presentato in Parlamento una semplice proposta di riforma che non solo viene incontro a fondamentali garanzie, ora non adeguatamente assicurate, ma che è utile per deflazionare il sistema, ancor più perché a costo zero.
Si tratta di una riforma che porrebbe fine al largo uso del processo in contumacia, cioè celebrato senza la presenza dell’imputato, per gli irreperibili. Nel mese di ottobre, tuttavia, un testo base della proposta era ancora nella fase di discussione in Commissione, senza che l’attenzione dei media ed anche degli addetti ai lavori abbia dato il giusto rilievo al tema.
È bene sapere che i giudici italiani passano gran parte del loro tempo a istruire processi e a pronunciare sentenze nei confronti di imputati che non sanno di essere sottoposti a giudizio e che nessuno sa dove poter rintracciare.
A parte la violazione di diritti, il risultato è ovvio: le sentenze rimangono senza alcun pratico effetto, anche se il condannato fosse rintracciato, perché potrebbe facilmente dimostrare di non aver avuto notizia del procedimento a suo carico ed essere rimesso nei termini per proporre impugnazione ottenendo così un nuovo processo e ponendo nel nulla quello conclusosi con la condanna.
Si noti che la possibilità della rimessione in termini (che evidenzia i limiti e l’inutilità della celebrazione dei processi agli imputati irreperibili) è stata introdotta nel 2005, addirittura con decretazione d’urgenza, per porre riparo a una serie di condanne emesse dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia, che si ostinava a celebrare processi nell’assenza dell’imputato, in palese violazione del diritto di difesa stabilito dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Nella tradizione anglosassone il diritto dell’imputato a essere presente al processo è sempre stato concepito addirittura come assoluto e irrinunciabile. Una visione antica e consolidata per cui è “ contrario ai principi di umanità consentire a un prigioniero di rinunciare al vantaggio di farsi vedere in tale triste condizione per indurre i cuori dei giurati ad ascoltare con indulgenza la sua difesa”. Ancora oggi in quei sistemi il processo in contumacia è confinato a casi limitatissimi. Nel sistema penale vigente in Inghilterra non è neppure previsto, salvo che per i reati di minore gravità, ma in nessun caso è possibile una sentenza di condanna a pena detentiva.
Negli Usa il diritto a essere presente nel processo è previsto dalla Costituzione, è un aspetto del diritto al giusto processo e a confrontarsi con i testimoni dell’accusa. Solo in situazioni ove è chiaro che l’imputato si è volontariamente sottratto al processo di cui era a conoscenza, il giudice può valutare il verificarsi di una rinuncia al diritto di essere presente e quindi consentire il giudizio. La riforma ora all’esame del Parlamento avvicinerebbe l’Italia a questa diversa tradizione, che trova maggior seguito a livello internazionale. Si adotterebbe quindi, anziché un metodo riparatorio come quello vigente, che consente al condannato di porre nel nulla la sentenza emessa nei suoi confronti, un sistema preventivo che consenta di non celebrare (inutilmente) il processo in caso di assenza dell’imputato che non ne è consapevole, con evidente risparmio di tempo, mezzi e risorse (è lo Stato tra l’altro che paga l’avvocato nominato di ufficio per il processo inutile).
La proposta di riforma prevede che, qualora l’imputato non sia presente alla prima udienza e non risulti che abbia rinunciato ad assistervi, il processo sia sospeso e, contemporaneamente, sia sospeso il termine di prescrizione del reato. Il giudice provvederà periodicamente a rinnovare le ricerche e quando l’imputato sarà rintracciato il processo potrà esser validamente ed efficacemente celebrato. Non si procederà alla sospensione, invece, quando l’imputato è assente, ma può presumersi che sia a conoscenza del processo (ad esempio perché ha nominato un difensore, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare). —
 

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