Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Opinioni

La casa è un diritto. In Italia è ormai un’emergenza

Il disagio abitativo potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza a causa della pandemia. La denuncia della Corte dei Conti non ha destato troppo scalpore. Così come il fatto che l’elenco dei Comuni “ad alta tensione abitativa” non viene aggiornato da anni. L’editoriale del direttore, Duccio Facchini

Tratto da Altreconomia 230 — Ottobre 2020
Milano, veduta verso nord dal grattacielo sede della Regione Lombardia © Marco Becker / Buena Vista Photo

Cercate “casa” nei 139 articoli della nostra Costituzione. Non la troverete. Compare tre volte nelle Disposizioni transitorie e finali della Carta ma riguarda sempre e solo “Casa Savoia”. Il “domicilio” spunta quando l’articolo 14 ne sancisce l’inviolabilità. Il fatto che per i bisogni abitativi non ci sia una espressa tutela nel testo costituzionale -com’è invece per la salute (art. 32) o il lavoro (art. 35)- non significa che questi non si siano visti riconoscere dalla giurisprudenza la valenza di “diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona”. Il punto però, come ha ricordato la Corte dei Conti nella deliberazione sui fondi per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020) dell’agosto scorso, è che il diritto alla casa non ha ottenuto nell’ordinamento interno una “parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale”.

A livello europeo -con buona pace della destra nazionalista che sul tema della casa sgomita- la tutela di questo diritto è più forte e i giudice nazionali sono chiamati a tenerne conto. Sia la Carta sociale europea (art. 31) sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 34) lo riconoscono espressamente e lo fanno rientrare -come annota la Corte dei Conti- nella “sfera dei diritti fondamentali strumentali al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle diseguaglianze, alle discriminazioni ed alle esclusioni”. Tra i vari strumenti a sostegno delle politiche abitative in mano al nostro Stato -e precisamente al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- ci sono anche il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo inquilini morosi incolpevoli. “Il primo -riassume la Corte- è una misura di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli, consistente nell’erogazione di un contributo parziale per il pagamento dell’affitto a favore di inquilini, i quali, pur avendo i requisiti, non riescono ad accedere al sistema di edilizia residenziale pubblica”. Il secondo ha l’obiettivo invece di “agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morosità incolpevole”.

Il primo Fondo negli anni è stato pesantemente definanziato: dai 389 milioni di euro del primo anno di funzionamento (1999) si è passati ai 9,9 milioni del 2011. Nel biennio 2012-2013 e nel triennio 2016-2018 non si sono nemmeno registrate risorse: zero. Qualcosa è cambiato solo negli ultimi due anni, quando con legge di Bilancio sono stati stanziati 70 milioni di euro, poi integrati a 140 milioni dal “decreto Rilancio” del maggio 2020. L’altro Fondo, quello per gli inquilini morosi incolpevoli, istituito nel 2013, è stato caratterizzato da una minore discontinuità nei finanziamenti e ha raggiunto un ammontare complessivo di 231,2 milioni di euro.

Queste risorse, come detto, dovrebbero favorire la mobilità nel settore degli affitti per quei “conduttori” divenuti insolventi e di conseguenza sottoposti allo sfratto nei Comuni definiti ad “alta tensione abitativa”. Chi individua i Comuni di questa categoria è una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del lontano novembre 2003. Si tratta di un elenco di enti corrispondente a una popolazione complessiva di 31.390.224 abitanti. La soglia non doveva essere perpetua, tanto che la legge ne aveva previsto l’aggiornamento entro il termine del 27 giugno 2014. Scadenza serenamente disattesa. Il mancato aggiornamento della delibera Cipe, i criteri di erogazione disomogenei e l’inosservanza delle tempistiche, ha denunciato la Corte, producono “conseguenti ricadute negative sul sistema di ripartizione delle risorse di entrambi i Fondi”. Media e politica non hanno raccolto però il messaggio, il disagio abitativo è infatti trattato più come un problema di ordine pubblico. Sfratti, sgomberi, polizia. Non una grande idea secondo la Corte dei Conti: “Da fenomeno strisciante potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa a seguito della crisi generata dalla pandemia Covid-19”. Il Paese “ad alta tensione” è avvisato.

© riproduzione riservata

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.