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Onida: la “riforma” costituzionale è dettata dalla demagogia

La “revisione” crea un Senato che rappresenta le “istituzioni territoriali” solo sulla carta, mentre svuota le Regioni di ogni reale autonomia. Valerio Onida, già presidente della Corte costituzionale, mette in fila i punti critici del testo a referendum. A partire dal quesito unico, che vizierebbe il voto

Valerio Onida (1936) è nato a Milano dove ha insegnato Diritto costituzionale all'Università Statale

“Demagogia” è un termine che il giurista Valerio Onida, già presidente della Corte costituzionale e co-autore del libro “Perché è saggio dire No”, utilizza diverse volte per descrivere l’anima della revisione della Costituzione oggetto del referendum d’autunno. Appartiene a quella parte di costituzionalisti che negli anni ha contribuito ad avanzare anche proposte di “riforma” puntuali della Carta, restando però inascoltato.

 

Professore, come valuta il “rinvio a nuovo ruolo” della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale Italicum da parte della Consulta?
VO Non è facilissimo comprendere quali valutazioni e intenzioni vi siano state dietro alla decisione e alle paventate pressioni sulla Corte. Potrebbe darsi che da parte dei sostenitori del Sì si sperasse di sgomberare il campo dall’eventualità di una pronuncia di incostituzionalità della legge elettorale prima del referendum. Comunque non mi sentirei di esprimere una posizione critica su una determinazione che rientra nell’ambito di valutazioni di opportunità da parte della Corte. È un po’ strano che non sia stata fissata la nuova data, ma forse ciò potrebbe essere legato all’arrivo di altre questioni di costituzionalità sulla stessa legge.

 

Il pool di avvocati che ha contribuito a far dichiarare l’incostituzionalità della legge elettorale Porcellum ha presentato in questi giorni un ricorso al Tribunale di Milano affinché rinvii alla Consulta la “costituzionalità” del quesito unico sottoposto agli elettori. Questo infatti comprimerebbe la libertà e consapevolezza del cittadino-elettore. Che cosa ne pensa?
VO Il problema dell’eterogeneità del quesito, che rischia di comprimere la libertà di voto e di viziare la volontà referendaria, esiste. Un conto è se si sottopone al voto un’intera Carta, cosa che accade nei  momenti costituenti. Per fortuna, non ci troviamo in questa fase. Le revisioni della Costituzione di cui parla l’articolo 138 dovrebbero invece consistere in modifiche puntuali, operate con singole leggi costituzionali  e come tali, se del caso, sottoposte a referendum.  Qui invece siamo di fronte a un “pacchetto” di riforme su oggetti eterogenei, che vengono sottoposte a un sì o a un no unico.

 

Nel merito, aveva già espresso una riserva nell’ambito del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali istituito dall’ex presidente della Repubblica nel marzo 2013. Temeva che “progetti di revisione ‘totale’ da votare ‘in blocco’” potessero “travolgere l’insieme della Costituzione”.
VO Ne sono ancora fermamente convinto. Ho sempre sostenuto che si dovessero fare singole leggi costituzionali. Alcuni problemi, come il ri-trasferimento di alcune -poche, in realtà- competenze dalle Regioni allo Stato – e non la centralizzazione totale che è invece contenuta in questa revisione-, o l’abolizione del CNEL, potevano essere oggetto di singole leggi costituzionali. Peraltro, talune di queste sarebbero passate, se non con l’unanimità, con larghissima maggioranza. Aver assommato tutti i punti in un unico pacchetto trasforma il senso del voto. Si evoca così fra l’altro il mito della “grande riforma” di cui invero non abbiamo alcun bisogno. Dunque mi auguro che si riesca a portare la questione dinanzi alla Corte costituzionale, e che questa si possa pronunciare sul fatto che la legge sul referendum (n. 352/1970), non prevedendo tecnicamente una scomposizione del quesito, è lacunosa perché impedisce che il corpo elettorale possa esprimersi in maniera puntuale. Mi sembra una battaglia giusta: vedremo gli sviluppi.

 

Il “Sì” sostiene che la revisione, con i suoi 41 articoli che ne modificano 47 della Carta, non interviene sulla prima parte della Costituzione ma “solo” sulla seconda. Concorda?
VO Tecnicamente è vero. Ma ciò non significa che la seconda parte sia neutra o solo tecnica. Bisogna discutere nel merito delle modifiche.

 

A tal proposito, quali sono le principali storture della “riforma”?
VO I punti più critici a mio parere sono due. Il primo è la disciplina del bicameralismo. Partita da un’idea che considero in sè buona, e cioè quella di dar vita a una seconda Camera rappresentativa delle Regioni, sul modello tedesco, la riforma la attua male. Il modo in cui il nuovo Senato sarebbe composto non è conforme a questa intenzione. I rappresentanti delle Regioni, eletti indirettamente, andrebbero infatti a Palazzo Madama a titolo individuale, senza vincolo di mandato, e quindi esprimendo posizioni politiche di partito e non la voce delle istituzioni territoriali che dovrebbero rappresentare. Inoltre, il nuovo Senato non avrebbe competenze significative proprio sulla legislazione che più interessa da vicino le Regioni. Aggiungo anche lo squilibrio numerico tra le due Assemblee, 630 deputati contro 100 senatori, che determina la preponderanza della Camera in momenti importanti come l’elezione del presidente della Repubblica (che oggi spetta al Parlamento in seduta comune  integrato da delegati regionali). Ancora, il fatto che i cinque senatori nominati dal Quirinale restino in carica per soli sette anni, cosa che non ha molto senso trattandosi di nomine per altissimi meriti. Ecco, il modo in cui il nuovo Senato e le sue funzioni sono costruiti è secondo me molto criticabile.

L’altro punto è la fortissima centralizzazione di poteri e il depotenziamento totale, se non lo svuotamento, dell’autonomia legislativa delle Regioni. Con in più lo squilibrio determinato dal fatto che la riforma non si applica alle Regioni a statuto speciale, fino a una futura revisione degli statuti da operare con nuove leggi costituzionali d’intesa con le Regioni interessate.

 

È una disparità che riguarda peraltro anche l’abolizione delle Province. Che cosa implica tutto questo?
VO Aggrava la differenza di trattamento tra le due tipologie di Regioni. Chiarisco che non condivido affatto la tesi di chi vorrebbe abolire le Regioni a statuto speciale. Ci sono delle ragioni storiche, culturali, economiche per mantenere la specialità, ma non certo ragioni per creare categorie di Regioni così differenziate su tutti i terreni, prima di tutto quello finanziario. Questa è una clamorosa contraddizione della legge, dovuta forse al fatto che, procedendosi a deliberare con maggioranze ristrette (il che già contraddice il principio per cui in materia costituzionale si dovrebbe procedere sempre il più possibile con ampie convergenze), il voto dei deputati e senatori provenienti dalle Regioni speciali era ritenuto essenziale.

 

All’epoca del Gruppo di lavoro fu proposta la riduzione dei deputati fino a 480 e dei senatori fino a 120. Nella “revisione”, invece, i primi restano 630 contro la drastica riduzione dei senatori. Qual è la ragione?
VO Non c’è alcuna ratio. Ridurre il numero dei parlamentari può essere qualcosa a cui guardare in vista di una buona rappresentatività e anche di una funzionalità delle Assemblee. E questo avrebbe potuto portare a considerare eventualmente una riduzione del numero dei componenti di  entrambe le Camere. Così come hanno fatto, invece, si tratta di una mossa demagogica, senza riguardo per i criteri di rappresentatività territoriale né per i criteri di funzionalità. La venatura demagogica che pervade tutta la riforma è sintetizzata dal titolo, che cita la “riduzione del numero dei parlamentari” (e non di una Camera sola), e ancora  il “contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”, come se le istituzioni si riformassero per risparmiare sulle spese.

 

Il “Sì” rivendica di aver posto paletti per la discussione delle leggi di iniziativa popolare. In realtà, nel testo del Ddl vi sono rimandi generici. Voi avevate proposto l’obbligo di fissare l’esame “effettivo” in Aula entro tre mesi dal deposito del testo.
VO Come ha detto, nella revisione ci sono soltanto dei rinvii a passi successivi. Detto questo, molte cose potevano essere fatte bene intervenendo anche solamente sui regolamenti parlamentari. Anche rispetto alla questione del “voto a data certa”. Nei regolamenti parlamentari si possono inserire regole sui tempi delle deliberazioni e anche regole opportune per ovviare a casi di ostruzionismo estremo.

 

Non era necessario intervenire sulla Carta, quindi.
VO No, per questi aspetti bastavano i regolamenti parlamentari.

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